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Carissimo Socio,
Questo e' il testo del Vademecum, un volumetto che contiene la risposta alle
domande piu' frequenti dell'attivita'.
Trovi le argomentazioni di maggior utilita', ed una raccolta di bozze di lettere da utilizzarsi nei casi piu' frequenti.
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Ciao!
INDICE CON LINK INTERNI (SULL'ASTERISCO)
CONFIGURAZIONE DELLATTIVITA FOTOGRAFICA *
I TRE INQUADRAMENTI POSSIBILI
*LATTIVITA DI IMPRESA
*LATTIVITA DI PROFESSIONE
*LATTIVITA DELLAUTORE.
*FOTOGRAFIA ED ARTIGIANATO
*OBBLIGATORIETA' DELL'ISCRIZIONE
*FOTOGRAFIA COME LIBERA PROFESSIONE
*TESTO DELLA RISOLUZIONE MINISTERO DELLE FINANZE
*FOTOGRAFIA COME CESSIONE DEL DIRITTO DAUTORE
*QUANDO E IPOTIZZABILE FISCALMENTE LA CESSIONE DEL DIRITTO DAUTORE
*LA RISOLUZIONE MINISTERIALE 94/E del 30 aprile 1997
*LE ISCRIZIONI E LE AUTORIZZAZIONI INIZIALI
*DUE ITER LEGGERMENTE DIVERSI
*LAPERTURA DI PARTITA IVA
*LA LICENZA
*PER QUANDO ESISTEVA LA LICENZA, CHIARIMENTI DAL MINISTERO DEGLI INTERNI
*TESTO DELLA NOTA DI RISPOSTA DEL MINISTERO
*ISCRIZIONE ALL'INAIL
*LISCRIZIONE AL REGISTRO DITTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
*L'IMPRESA DEVE ISCRIVERSI AL REGISTRO DITTE
*I LIBERI PROFESSIONISTI NON SI ISCRIVONO AL REGISTRO DITTE
*IL REA
*UNALTERNATIVA PER CHI INIZIA IN PICCOLO: INDIVIDUALE CON REGIME FORFETTARIO
*ISCRIZIONE AI RUOLI CONTRIBUTIVI INPS
*ISCRIZIONE INPS DELLA DITTA ARTIGIANA.
*ISCRIZIONE INPS COME LIBERO PROFESSIONISTA
*AUMENTI INPS DA QUI ALL'ANNO 2028
*CONTRIBUZIONE INPS NEL DIRITTO DAUTORE
*I NORMALI OBBLIGHI FISCALI
*LA FATTURAZIONE
*LA FATTURA DELLIMPRESA
*RICEVUTA FISCALE SU BOLLETTARI O FATTURA SU CARTA INTESTATA?
*BOZZA FATTURA DA PARTE DI FOTOGRAFO IMPRESA (Ditta iscritta alla CCIAA)
*LA FATTURA DEL LIBERO PROFESSIONISTA
*ESEMPIO FATTURA DA PARTE DI FOTOGRAFO LIBERO PROFESSIONISTA
*LA RITENUTA D'ACCONTO
*LA RIVALSA DEL 4%
*LA NOTA DI DEBITO NEL DIRITTO DAUTORE
*ESEMPIO DI RICEVUTA PER CESSIONE DIRITTO DAUTORE. (SOLO FOTO CREATIVE, DA AUTORE, PER IMPIEGHI NON PUBBLICITARI)
*IL DOCUMENTO DI TRASPORTO (EX BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO
*COSERA LA BOLLA, COSE IL DDT
*PERCHE NON SI TRATTA DI BENI IN ALCUNI CASI
*DDT SI, DDT NO: IN QUALI CASI PER IL FOTOGRAFO
*A CHI INTESTARLO, COME COMPILARLO
*LE SCRITTURE OBBLIGATORIE
*LE PRESTAZIONI OCCASIONALI IN FOTOGRAFIA
*COSA SONO LE PRESTAZIONI OCCASIONALI
*QUANDO E' CONSENTITO
*CERIMONIALISTI E FINTE COLLABORAZIONI OCCASIONALI
*LE PRESTAZIONI OCCASIONALI VANNO DICHIARATE
*ALTRE NOTE
*COMMERCIANTE CHI VENDE LE SUE FOTO?
*ATTREZZATURE COMPRATE DA PRIVATO
*MODULI STANDARD *
IMMAGINI PUBBLICATE E NON RENDICONTATE DALLAGENZIA AL FOTOGRAFO
*IMMAGINI ALTERATE NEL LORO IMPIEGO ABUSIVO
*RISPOSTA A CONTESTAZIONE DI IMMAGINI PER OTTENERE SCONTO
*ESEMPI DI FATTURAZIONE
*FOTOGRAFO IMPRESA (Ditta iscritta alla CCIAA)
*BOZZA FATTURA DA PARTE DI FOTOGRAFO LIBERO PROFESSIONISTA
*ESEMPIO DI RICEVUTA PER CESSIONE DIRITTO
*DAUTORE.
*CONTESTARE ADDEBITI PER MANCANZA RELEASE
*CONTESTAZIONE DELLUTILIZZO INDEBITO DI IMMAGINI
*CONTESTARE RESPONSABILITA DEL LABORATORIO DI SVILUPPO
*DIFESA DA VERBALE DI PS SE SI FOTOGRAFA IN ALTRA PROVINCIA
*RIFIUTARE LA CONSEGNA DI NEGATIVI DI MATRIMONIO
*DIFFIDARE A PAGARE UN SERVIZIO MATRIMONIALE
*SPOSI CHE RINUNCIANO AL SERVIZIO MATRIMONIALE
*SOLLECITARE IL PAGAMENTO DI UN SERVIZIO DI MATRIMONIO
*CONTRO GENERICA CONTESTAZIONE SULLA QUALITA
*RISARCIMENTO IMMAGINI ORIGINALI PERDUTE O DANNEGGIATE
*LAVORO DIVENUTO PIU PESANTE DEL PREVISTO
*RIPUBBLICATO INDEBITO DI IMMAGINI
*CONCETTO DI PUBBLICATO O RIPUBBLICATO EDITORIALE
*CONCORRENZA SLEALE (IMPIEGO IMMAGINI IN BOOK DI ALTRI)
*SOLLEGITO DEL PAGAMENTO DI FATTURA
*LE CONSUETUDINI NEL SETTORE PROFESSIONALE *
AGENZIA PUBBLICITARIA
*Come presentarsi
*AGENZIA DI RAPPRESENTANZA
*Dal punto di vista del fotografo.
*Dal punto di vista dellagente.
*Dal punto di vista del cliente.
*Come valutare l'agente
*Necessita' di nuovi agenti
*AGENZIE DARCHIVIO STOCK
*Funzione dellagenzia
*Gli svantaggi nel produrre per l'archivio
*Il funzionamento di base di un'agenzia
*CONTRATTO CON LAGENZIA DARCHIVIO
*Le richieste delle agenzie
*L'apporto minimo iniziale.
*L'esclusiva.
*Tipo di supporto.
*Durata del contratto.
*Il recesso
*Il tipo di immagini.
*I prezzi d'archivio
*LA FIGURA DELLASSISTENTE
*Troppi assistenti improvvisati, pochi professionali
*A chi conviene fare assistentato per imparare.
*Compensi
*I diritti dellassistente come autore
*Inquadramento dellassistente
*AUTORE DI IMMAGINI: CITAZIONE DEL SUO NOME
*Considerazioni di base
*Implicazioni concrete
*Comportamento da seguire, in generale
*Anche senza citare articoli e testi di legge
*Il problema dei diritti nelle piccole realta' locali
*Concretamente
*CARTOLINE, POSTER E CALENDARI
*Ampiezza del mercato
*Essere editori di se' stessi
*Come fare per editare
*IL LAVORO EDITORIALE SU COMMISSIONE
*LA PRODUZIONE DI CRONACA
*L'AUTORE NON VIENE CITATO NELL'USO DELLE FOTO
*DIRITTI NELLE IMMAGINI ED ELABORAZIONI DIGITALI
*SI POSSONO PROTEGGERE LE IDEE FOTOGRAFICHE?
*OPERARE CON LE AGENZIE DI MODELLI E MODELLE
*Come lavora l'agenzia
*Come valutare l'agenzia
*L'esclusiva
*Uso di modelle anche non professioniste
*Prestazioni da modelli non professionisti
*CONCORRENZA SLEALE
*Vendita sottocosto
*Notizie tendenziose
*Concorrenza parassitaria
*Furto dellidea
*VALORE DELLE IMMAGINI PERDUTE
*Gli aspetti fiscali
in fotografia professionale
CONFIGURAZIONE DELLATTIVITA FOTOGRAFICA
Lattivita' fotografica di ripresa puo' essere, fiscalmente, inquadrata in tre differenti modi, non intercambiabili fra loro, ma legati alla tipologia della propria attivita'.
Attivita' di impresa. Si tratta del caso piu' comune, dato che in questa configurazione ricadono le normali attivita' di produzione fotografica su commissione, di carattere basato prevalentemente sullorganizzazione di mezzi, capacita' ed attrezzature, e basate sullesistenza di una struttura (come lo studio fotografico, un negozio allinterno del quale si eseguano ritratti, eccetera). Questa strada e' leggermente piu' complessa nella sua configurazione fiscale, comporta una contribuzione Inps leggermente piu' onerosa ma, per contro, offre il vantaggio di poter accedere a crediti agevolati, altrimenti non ottenibili.
b) Attivita' di professione. Laddove non esista una struttura di impresa e il genere di fotografia sia prevalentemente interpretativo e creativo, e' possibile configurare lattivita' come libera professione (cioe' attivita' professionale per la quale non sia previsto un albo). La contribuzione Inps e' leggermente inferiore e senza un minimale fisso, ma non e' possibile accedere a crediti agevolati.
c) Cessione del diritto dautore al di fuori di unattivita' di impresa. Si tratta di una situazione abbastanza rara, relativa alla cessione del diritto di utilizzo per impieghi editoriali o librari di immagini di carattere interpretativo o creativo. Non puo' essere applicata per impieghi commerciali-pubblicitari.
Ciascuna delle tre possibilita' e' pienamente legale e lecita, e presuppone il pagamento delle imposte relative. Va rilevato che, a differenza di quanto non avveniva fino allanno 1991, la tassazione per le due prime opzioni (impresa o professione) e' differente nelle modalita' di applicazione, ma sostanzialmente paragonabile nella sostanza. La terza via (cessione del diritto dautore) puo' risultare molto conveniente o molto penalizzante, a seconda dei casi. E tuttavia riferita a casi ben specifici, e non e' estensibile ad una normale attivita' generica di fotografo.
Vediamo quindi, in forma molto, molto riassuntiva e panoramica, quale sia il normale e consueto iter per la configurazione dell'attivita' di fotografo.
La configurazione di un'attivita' fotografica standard parte dal presupposto che si tratti di un'attivita' di impresa artigiana, dato che per le attivita' configurabili come impresa lattivita' fotografica risulta "protetta" e quindi obbligatoriamente iscrivibile come impresa artigiana.
Di conseguenza, si tratta effettivamente del "cursus" da seguire nella maggior parte dei casi.
Affinché l'attivita' sia correttamente impostata occorre:
1) Posizione IVA (partita IVA), da richiedersi all'Ufficio provinciale IVA della provincia dove ha sede legale l'attivita'. Il codice di attivita' e' il 74.81.1 (Studi fotografici) indipendentamente dal fatto che esista uno studio inteso come locale adibito alla fotografia.
2) Licenza di Pubblica Sicurezza, da richiedersi al Questore della Provincia ove si esercitera' l'attivita'. A seconda delle province, e' possibile o meno presentare la domanda anche presso i Commissariati od i Distretti di Polizia di Stato, o ai Comuni, comunque indirizzandola al Questore. Alla licenza non e' piu' collegato il pagamento (dal 1.1.1996) della tassa di concessione governativa, ma esiste ancora lobbligo di richiesta dellautorizzazione, e di vidimazione annuale.
3) Iscrizione alla Camera di Commercio della provincia ove si esercitera' l'attivita'.
4) Iscrizione all'Albo Artigiani (sempre provinciale), se lattivita' fotografica e' svolta come attivita' prevalente, e con la prestazione della propria opera direttamente nellimpresa.
5) Iscrizione ai ruoli contributivi INPS, come ditta artigiana. La contribuzione di base e' del 15,8% (15% fino a 1.1.98) sugli utili, con un versamento minimo di circa 3 milioni e 200 mila lire. annuale. Le imprese non artigiane pagano i contributi come operatori del terziario, assimilati alla gestione commercianti (15,39%).
6) Iscrizione alle liste INAIL, per l'assicurazione obbligatoria sugli infortuni del lavoro (se si utilizzano apparecchi elettrici di qualsiasi tipo, o automezzi)
7) Altre iscrizioni, facoltative (sindacati, associazioni, ecc). Le associazioni di categoria (Confederazioni dellArtigianato, Anaf, Siaf, TAU Visual, Gadef, Afip, Airf, eccetera) sono utili, ma in nessun caso obbligatorie.
Indispensabile, per la lettura di questo paragrafo, la lettura approfondita delle schede dedicate in specifico a questo argomento, a lungo rimasto controverso, fino alla Risoluzione Ministeriale n. 129/E del 17/7/1996.
1) L'iscrizione all'Ufficio Iva e tutti gli obblighi. Il codice di attivita' puo' essere quello standard come fotografo (74.81.1), anche se la descrizione negli elenchi indica "Studi Fotografici". Si tratta di una dizione generica, che comunque racchiude tutte le attivita' fotografiche di ripresa, di qualsiasi tipo, compresa quella libero-professionale.
2) La licenza di Pubblica Sicurezza, da richiedersi al Questore della Provincia ove si esercitera' l'attivita', va comunque richiesta, anche in assenza di studio.
Resta il problema legato al fatto che la licenza cosi' come ora concepita NON descrive molte delle attivita' fotografiche libero-professionali.
E' controverso il fatto che il fotoreporter debba o meno richiedere licenza, A nostro avviso, in questo caso la licenza non ha motivo di esistere; e' preferibile, comunque, interpellare il Questore della propria provincia, dato che sara' da quell'autorita' che, eventualmente, potranno giungere delle contestazioni.
Ad un'inchiesta condotta da TAU Visual alcuni anni fa presso tutte le Questure d'Italia e' emerso che circa il 53% dei Questori ritiene inutile la licenza per un fotoreporter, mentre il restante 47% ritiene che occorra anche in questo caso.
3) Iscrizione alla Camera di Commercio della provincia ove si esercitera' l'attivita'.
Non va fatta.
Se l'attivita' e' effettivamente libero professionale, non strutturata in forma di impresa, e' un nonsenso l'iscrizione al registro ditte, a meno che l'attivita' non venga esercitata in forma societaria. In questo caso, e' obbligatoria l'iscrizione al REA (non obbligatoria se lattivita' professionale e' esercitata dal singolo libero professionista).
4) Iscrizione all'Albo Artigiani (sempre provinciale).
Non va fatta. L'artigiano e' una figura particolare di imprenditore, ma nel nostro ordinamento resta pur sempre un imprenditore.
La figura del libero-professionista e' per contro molto ben distinta da quella di un imprenditore. Facciamo un esempio per meglio comprendere.
Come accennato, "artigiano" e' un attributo, cioe' una caratteristica, propria dell'impresa. In sostanza, un'impresa, con determinati requisiti, puo' avere l'attributo di "impresa artigiana". E' come se considerassimo l'insieme degli alberi: molti alberi sono coperti di foglie, e possono quindi avere l'attributo di "fronzuto". L'albero puo' anche essere spoglio e, in quel caso, non e' "fronzuto".
Dato che la figura del lavoratore autonomo (professionista) e' ben distinta da quella dell'impresa, non e' possibile che quell'attivita' abbia la caratteristica di "impresa artigiana", dato che non si tratta di un'impresa.
Nel nostro esempio, il professionista potrebbe essere l'equivalente di un macigno. Non e' un albero, e' un sasso.
Quindi, non puo' avere l'attributo di "fronzuto", che e' tipico di un albero, e non di un sasso.
Cosi' come non esistono sassi fronzuti, alla stessa stregua non esistono liberi professionisti artigiani.
5) Iscrizione ai ruoli contributivi INPS, gestione separata Inps.
Evidentemente, ed in diretta conseguenza del punto 6), non va fatta come artigiano, ma E' OBBLIGATORIA come lavoratore autonomo, che si iscrive alla gestione separata INPS dei liberi professionisti (legge 335/95), soggiacendo cosi' ad un prelievo del 12% (10% fino all1.1.98) sul reddito effettivo, per la costituzione della pensione.
6) Iscrizione alle liste INAIL, per l'assicurazione obbligatoria sugli infortuni del lavoro. Se vengono utilizzate attrezzature elettriche, si'. Rivolgersi alla sede di zona dell'Inail.
7) Altre iscrizioni (sindacati, associazioni, ecc).
Valgono le stesse indicazioni fornite per l'iter normale, da impresa.
Alcune associazioni, come accennato, per motivi soggettivi di struttura (difesa dellattivita' in forma esclusivamente artigianale) preferiscono non accettare la possibilita' di esercizio della professione in forma libero-professionale.
Non si tratta di una vera e propria configurazione soggettiva (cioe' del soggetto fotografo), ma di un tipo particolare di attivita' fotografica, che puo' essere svolta da qualsiasi professionista o persona. E attuabile solo in un numero limitato e ben definito di casi, e viene descritto nel dettaglio in schede a parte (commento della risoluzione Ministeriale n. 94/E del 30 aprile 1997). Non e' utilizzabile in nessun caso per la descrizione fiscale dei compensi legati ad impieghi commerciali o pubblicitari, ma solo per le destinazioni editoriali di immagini con taglio creativo.
Non v'e' dubbio che nella maggioranza dei casi il fotografo e' un artigiano.
Uniche fondate eccezioni sono quelle che si possono individuare alla luce di quanto analizzato nel capitolo relativo alla libera professione.
In tutte le altre situazioni, negare di essere artigiani equivale a negare l'evidenza.
Vediamo, infatti, quali siano i requisiti dell'artigiano e come, di fatto, tali requisiti coincidano con la normale figura del fotografo.
Innanzitutto, la legge che descrive l'impresa artigiana e' la legge quadro n. 443 dell'8 agosto 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 24 agosto 1985).
Questa legge ha sostituito quella precedente (n.860, 25 luglio 1956), tratteggiando con piu' precisione la figura dell'artigiano e, di fatto, ampliando abbastanza sensibilmente la definizione di impresa artigiana.
Volendo riassumere, le caratteristiche portanti che individuano l'artigiano sono queste:
a) avere per scopo la produzione di beni o di servizi (il fotografo offre servizi), fatte alcuni eccezioni che comunque non riguardano la normale attivita' del fotografo (vedi articolo 3 del testo della legge, piu' avanti).
b) esercitare l'attivita' in modo che sia organizzata col suo lavoro personale e prevalente, eventualmente coadiuvato dai familiari e da un numero di dipendenti che ha dei limiti fissati dalla legge (limite massimo variabile da 8 a 40 dipendenti). Difficilmente il fotografo lavora con un simile stuolo di dipendenti, ragion per cui si ritrova abbondantemente entro i limiti dimensionali. Inoltre, una considerazione: per "lavoro personale e prevalente" non si intende che l'attivita' deve essere mandata avanti prevalentemente dal titolare, ma solo che il titolare deve prestare la sua opera in maniera prevalente in quell'attivita', senza poter comunque gestire piu' di una impresa artigiana.
c) Rientrare in quei limiti dimensionali cui si faceva cenno e che, comunque, sono piu' che abbondanti per la normale attivita' di uno studio fotografico.
d) Esercitare l'attivita' in un'azienda costituita come ditta individuale, impresa familiare o coniugale, societa' di persone senza prevalenza di capitale o cooperative. In caso di societa', la maggioranza dei soci deve prestare il proprio lavoro prevalentemente nell'impresa; se i soci sono solo due, basta che lo faccia uno di essi.
Non erano artigiane, fino al maggio 1997 le societa' di capitali quelle ove il capitale ha la prevalenza; quindi, gli studi fotografici organizzati come Srl od Spa non rientravano nella sfera della legge, ma nemmeno le Sas (societa' in accomandita semplice) ove, pur trattandosi di societa' di persone, si ritiene che il capitale abbia funzione predominante sul lavoro.
A partire dal maggio 1997 la legge sull'artigianato e' stata modificata, estendendo la possibilita' delliscrizione allartigianato (e, quindi, nel caso della fotografia anche lobbligo) alle societa' a prevalenza di capitali (SaS, Srl, Srl uninominali).
Orbene, essendo queste le caratteristiche proprie dell'artigiano e' abbastanza difficile sostenere che l'attivita' di una normale impresa fotografica non vi rientri.
Per completezza di informazione, riportiamo il testo degli articoli piu' significativi della legge sull'artigianato.
Estratto da legge n. 443 dell'8 agosto 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 24 agosto 1985).
(...)
Art. 2: - Imprenditore artigiano.
E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualita' di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilita' con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla liberta' di accesso del singolo imprenditore all'attivita' artigiana e di esercizio della sua professione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attivita' che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilita' e tutela a garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.
Art. 3 - Definizione di impresa artigiana.
E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attivita' di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole e le attivita' di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest'ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e' costituita ed esercitata in forma di societa', anche cooperative. a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
L'impresa artigiana puo' svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci, o in appositi locali od in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare di una sola impresa artigiana.
(Brano introdotto da recente modifica):
E altresi' artigiana limpresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, e con gli scopi di cui al primo comma:
a) E costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata con unico socio, sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dallarticolo due, e non sia unico socio di altra Srl o socio di una Sas;
b) E costituita ed esercitata in forma di Sas, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dallarticolo 2, e non sia unico socio di una Srl o socio di altra Sas.
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita' della societa' di cui al terzo comma, limpresa mantiene la qualifica di artigiana, purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo 3 comma.
Art. 4 - Limiti dimensionali.
L'impresa artigiana puo' essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) Per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 22 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti.
(...)
c) Per l'impresa che svolge la propria attivita' nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 40 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con DPR, sentite le Regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato.
(...)
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
(...)
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare, che svolgono la loro attivita' di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Art. 5) - Albo delle Imprese Artigiane.
E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il Registro delle ditte dagli artt. 47 e segg. del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.
(...)
L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
(...)
Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o della prestazione del servizio connessi, non si applicano alle impresa artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (...)
Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al primo comma. (...)
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. (...)
OBBLIGATORIETA' DELL'ISCRIZIONE
Non occorre faticare molto per trovare l'indicazione dell'obbligatorieta' dell'iscrizione all'Albo artigiani.
E' sufficiente rileggere con attenzione l'articolo 5 riportato appena sopra.
Vi si indica in esplicito che: "E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane al quale SONO TENUTE ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il Registro delle ditte dagli artt. 47 e segg. del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011. (...)
L'iscrizione all'albo e' costitutiva (...)"; ed, al termine, si sottolinea il concetto di obbligatorieta' specificando che: "Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689."
Quest'ultimo rimando di legge richiama, semplicemente, la legge che nel 1981 apportava delle modifiche al sistema penale, indicando le modalita' di applicazione delle sanzioni e depenalizzando la maggior parte dei casi.
Comunque, in parole povere, il concetto portante e' semplice: l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e' un diritto (perché comporta un trattamento di favore rispetto alle altre imprese) ma anche un dovere, perché sancito espressamente come tale dalla legge.
FOTOGRAFIA COME LIBERA PROFESSIONE
Nel 1996 (con la Risoluzione Ministeriale n. 129/E del 17.7.1996) il Ministero delle Finanze riconosceva, finalmente, la piena liceita' della descrizione dell'attivita' fotografica non solo come impresa ma anche, quando se ne verificassero realmente gli estremi, come libera professione.
Ancora adesso, tuttavia, dopo tanto tempo di immobilismo, in molti uffici pubblici i funzionari di sportello meno informati indicheranno, per non conoscenza delle evoluzioni, come unica strada percorribile per il fotografo quella dell'inquadramento come imprenditore.
Occorre sottolineare il fatto che come piu' volte richiamato anche in queste pagine la descrizione fiscale piu' frequente e consueta per lattivita' fotografica e' quella di impresa. Tuttavia, in alcuni specifici casi, oggettivamente lattivita' non e' inquadrabile come impresa e, di conseguenza, e' corretto linquadramento come professione.
Questo non significa che l'originario mestiere del fotografo sia adesso divenuto qualcosa di diverso; al contrario, la maggior parte degli operatori ha conservato in assoluto tutti i connotati del lavoratore artigiano nella pienezza del termine. Tuttavia, accanto a questa figura (in assoluto la piu' diffusa e la piu' naturale per il settore) si sono sviluppati anche altri modi di essere professionisti fotografi, molto distanti dall'iniziale configurazione e, quindi, altrettanto poco efficacemente descritti da quella scarna legislazione che la fotografia ha a disposizione: si tratta delle attivita' fotografiche di impostazione libero-professionale.
Ad unistanza di interpretazione inoltrata da TAU Visual Associati, la Direzione Generale del contenzioso tributario del Ministero delle Finanze ha risposto con una Risoluzione che chiarisce in via esplicita e definitiva i dubbi sullargomento.
La Risoluzione Ministeriale n. 129/E del 17 luglio 1996 conferma in esplicito lesistenza di due possibili nature giuridiche e fiscali dellattivita' fotografica: da un lato, quella tradizionale di impresa (e, conseguentemente, di impresa artigiana, quando si tratti di una piccola impresa); dallaltro, quella libero-professionale (lavoro autonomo).
In modo molto riassuntivo (e forse eccessivamente semplificato) si potrebbero individuare come attivita' di libera professione quelle attivita' che:
a) Siano condotte in assenza di struttura (cioe' basate sulla persona stessa del professionista).
b) Siano relative a produzione di immagini prevalentemente interpretative.
c) Siano basate sulla figura di un professionista che viene interpellato dal cliente il quale cerca "proprio lui" come fotografo interprete, e non una semplice struttura di produzione di immagini.
d) Si sia dinanzi ad attivita' che non siano basate sullinvestimento di significativi capitali di attrezzatura.
e) Lattivita' del fotografo non sia nella pratica rivendibile a terzi, e cioe' non si generi un "avviamento commerciale" simile a quello che puo' invece avere un negozio, od uno studio con una sua struttura riconoscibile. In sostanza, deve trattarsi di unattivita' dalla quale, tolto il professionista, non resta sostanzialmente nulla (fatta ovviamente eccezione per le attrezzature fotografiche). Un po come accade nel caso dellattivita' di un giornalista: tolto il professionista in sé, le sue macchine da scrivere ed i suoi computer non hanno rilevanza alcuna.
Le attivita' che soddisfano questi requisiti possono essere considerate di professione.
TUTTE le altre sono di attivita' di impresa.
TESTO DELLA RISOLUZIONE MINISTERO DELLE FINANZE
N. 129/E del 17 luglio 1996
Oggetto: Attivita' di fotografo. Qualificazione come reddito di impresa o di lavoratore autonomo.
Con listanza indicata in oggetto prodotta dallassociazione nazionale dei fotografi professionisti, direttori della fotografia e operatori dellimmagine (TAU Visual) viene chiesto di conoscere l'inquadramento ai fini fiscali dell'attivita' fotografica.
In particolare viene evidenziato che in dipendenza dell'evoluzione del settore, lattivita' fotografica, considerata normalmente come attivita' di impresa, ed in molti casi attivita' di impresa artigiana, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 433, e' stata interessata da profonde mutazioni per cui, attualmente, l'attivita' del fotografo puo' avere natura commerciale o professionale a seconda della sussistenza o meno di alcuni requisiti che caratterizzano lo svolgimento di un'attivita' di impresa, quali limpiego di rilevanti attrezzature e la scarsa componente di lavoro manuale.
Viene evidenziato, inoltre, che l'esercizio dellattivita' fotografica con valenza di informazione permette 1'accesso all'albo professionale dei giornalisti, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n.69, e che le prestazioni fotografiche, aventi determinati requisiti sono ammesse a pieno titolo tra le opere dellingegno protette dalla vigente legislazione sul diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Infine, viene fatto presente che il rapporto intercorrente fra cliente e fotografo e' di tipo fiduciario, con la conseguenza che il contratto che si instaura fra le parti si configura quale contratto dopera intellettuale, regolato dallart. 2229 e seguenti del cod. civ, nel quale limpegno assunto da parte del professionista costituisce unobbligazione di mezzi e non di risultato.
Al riguardo la scrivente rileva quanto segue:
L'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), considera redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dallesercizio di arti e professioni, intendendosi per tale 1'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attivita' diverse da quelle di impresa, considerate in particolare nel capo VI del citato T.U.I.R..
Si rileva altresi' che ai sensi dellart. 51, comma 1, del TUIR, sono considerati redditi di impresa quelli che derivano dallesercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva delle attivita' indicate nell'art. 2195 del cod. civ. nonché ai sensi del successivo comma 2, lett. a), delle attivita' organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2l95 del cod. civ.
Cio' posto, si ritiene che lattivita' di fotografo possa essere considerata quale attivita' rientrante nell'esercizio d'arti e professioni di cui al citato art. 49 del T.U.I.R, ovvero attivita' di impresa, rientrante nellart. 51 del T.U.I.R. stesso, a seconda delle modalita' effettive con cui essa viene svolta.
In particolare, essa si configura quale attivita' di lavoro autonomo allorché la prestazione assume gli elementi tipici dell'attivita' professionale intellettuale di cui allart. 2229 del cod.civ, ancorché la legge, per la professione di cui trattasi, non preveda alcuna iscrizione in appositi albi o elenchi.
Tali elementi si ravvisano sia nellimpegno assunto dal professionista nel confronti del cliente a prestare la propria opera intellettuale per il raggiungimento del risultato sperato relativo al servizio fotografico reso, senza alcun obbligo di conseguito, sia per il fatto che il rapporto tra le parti, basandosi su un rapporto fiduciario, fondato sull'"intuitus personae". attivita' fotografica si viene a qualificare, invece, come esercizio di impresa commerciale quando in tale attivita' lapporto del professionista non e' piu' connesso ad una prestazione d'opera intellettuale, ma involge una prevalente opera di organizzazione di vari fattori produttivi e laddove la struttura dell'impresa cosi' organizzata, e non la figura del professionista, assume nei confronti della clientela una rilevante importanza (cfr. conformemente la circ n. 12 del 12 aprile 1983 della ex Direzione Generale delle imposte Dirette con riguardo alla attivita' dei laboratori di analisi).
Il Direttore Centrale (Ministero delle Finanze - Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario)
Innanzitutto, un'osservazione di base. Esistono libere professioni gia' riconosciute dalla legge, mediante l'istituzione di un albo od elenco ufficiale. Ne sono un esempio la professione del geologo, del medico, del notaio, dell'ostetrica, del ragioniere, e cosi' via: tutte professioni regolamentate per legge. In questi casi, e' l'ammissione all'albo professionale ad abilitare all'esercizio della professione e, in un certo qual modo, ad identificare il libero professionista del settore.
E' profondamente errata, pero', la convinzione di alcuni, che ritengono che possa essere considerato libero professionista solo il lavoratore iscritto ad un simile elenco di legge. In realta', esistono molte altre nuove professioni che, pur se non ancora regolamentate per legge, hanno tutte le caratteristiche per essere considerate libere professioni, nella forma e nella sostanza.
Una prova lampante di tale constatazione si ritrova nello stesso Codice Civile, all'articolo 2231, che recita: Quando l'esercizio di un'attivita' professionale e' condizionata all'iscrizione in un albo od elenco... Attenzione: "quando"... Il che significa che sussiste piu' volte il caso per il quale un'attivita' professionale non comporta l'obbligo di iscrizione ad un albo, pur restando attivita' intellettuale e professionale.
D'altronde, e' abbastanza evidente come non potrebbe essere diversa la situazione: forse che un mese prima del riconoscimento di legge di una professione, questa stessa non esiste? Il suo stesso riconoscimento implica la sua esistenza prima del riconoscimento. Cosa si riconoscerebbe, altrimenti?
Evidentemente, quindi, sono liberi professionisti anche coloro che esercitano un'attivita' di carattere intellettuale di cui si stia ancora attendendo il riconoscimento ufficiale. Per correttezza, si parla dunque di professioni "protette" e di professioni "non protette", intendendo con questo l'esistenza o meno, ad una certa data, del riconoscimento ufficiale.
FOTOGRAFIA COME CESSIONE DEL DIRITTO DAUTORE
La cessione ai fini fiscali di una foto come cessione del diritto dautore non e', nel senso tecnico, una configurazione di attivita', ma rappresenta una formula di descrizione fiscale per molti versi conveniente, anche se applicabile solo in alcuni specifici casi, e non al di fuori di questi.
Come tutti sappiamo, quando unimmagine viene ceduta per fini editoriali o pubblicitari (in pratica, per essere riprodotta in molti esemplari) la soluzione migliore e' quella di venderne il diritto duso detto anche diritto di riproduzione.
Vendendo "la fotografia", infatti, si cedono, spesso involontariamente, tutti i diritti ad essa collegati. Piuttosto che vendere limmagine, e' meglio concedere i diritti di utilizzo anche per lunghi o lunghissimi periodi (anche 10 anni), senza tuttavia che il cliente creda di acquistare le immagini creative cosi' come si acquista del legname od un rubinetto.
Questa operazione corrisponde ad una cessione limitata del diritto dautore: concretamente, si tratta del diritto che un autore di fotografie ha di far usare ad altri le sue opere. Questo genere di cessione corrisponde civilisticamente ad una cessione di un diritto dautore.
Il fatto che la cessione del diritto dautore delle fotografie fosse descrivibile anche fiscalmente come tale, con le semplificazioni che ne conseguono, e' stato oggetto di un vuoto normativo durato 18 anni.
In risposta ad un quesito posto al Ministero delle Finanze da TAU Visual, il Ministero stesso ha recentemente diramato una Risoluzione Ministeriale (la 94/E del 30 aprile 1997) che chiarisce finalmente la posizione del Fisco su questo argomento, rimasto oggetto di dubbio tanto a lungo, e cioe' dallintroduzione della fotografia fra le opere protette a pieno titolo dalla legge 633/41 sul Diritto dAutore.
Nel 1977, infatti, il Ministero aveva escluso la possibilita' di applicare alle fotografie il trattamento fiscale agevolato riservato alle opere del diritto dautore, perché la fotografia veniva vista solo come opera di "serie B".
Nel 1979, pero' (cioe' due anni dopo quel parere del Ministero delle Finanze) la Legge sul diritto dAutore cambiava, introducendo anche la fotografia, se creativa, fra le opere protette a pieno titolo.
Cosi', si era venuto a creare un vuoto interpretativo, stante che lunico parere ufficiale dello Stato non era piu' attuale.
TAU Visual associati ha dunque rivolto (allinizio del 1995) unistanza di conferma interpretativa, in risposta alla quale, dopo un lungo iter allinterno del Ministero, alla Siae ed allAvvocatura di Stato, e' stata diramata la Risoluzione 94/E del 30/4/97, che conferma come per le fotografie creative - ma solo per queste - sia applicabile il regime di esclusione Iva.
QUANDO E IPOTIZZABILE FISCALMENTE LA CESSIONE DEL DIRITTO DAUTORE
Innanzitutto, un chiarimento di base: per certo, questa soluzione NON puo' essere applicata per immagini pubblicitarie o commerciali (quindi, solo destinazioni editoriali).
Inoltre, e' applicabile solamente da parte di liberi professionisti, o da fotografi che cedano tale diritto come persone fisiche, e cioe' al di fuori della loro attivita' di imprenditori fotografi. Nel caso dellimpresa, le cessioni del diritto dautore vengono attratte nel normale regime IVA ed Irpef
Si tratta di un regime molto semplificato (fuori campo IVA, imponibile Irpef per il solo 75% , ed esente sia dalla contribuzione Inps del 15,8% (15% fino a 1.1.98) come artigiani, sia dal nuovo contributo del 12% che pagano i professionisti).
Occorre, infine, che la cessione del diritto dautore appaia evidenziata per iscritto fra le parti.
Riassuntivamente, quindi, tale regime e' applicabile in questi casi:
A) Impieghi solo editoriali, non commerciali o pubblicitari.
B) Cessione effettuata da un professionista, o da persona fisica (Al di fuori dellattivita' di unimpresa)
C) Immagini creative.
D) Accettata per iscritto dal cliente.
Se sussistono questi requisiti, la prestazione viene descritta non con una fattura IVA, ma con una semplice ricevuta, con valore fiscale, redatta su carta libera in due copie, con i dati normalmente riportati in fattura, ma con numerazione a sé stante, e cioe' non allinterno della numerazione di eventuali fatture. Sulloriginale si applica una marca da bollo da lire 2500 su originale, ed indicando esclusione IVA ex art. 3 DPR 633/72. Questi redditi vanno indicati nellapposito quadro E del 740 (cioe' separatamente da quelli di unattivita' di impresa).
Le semplificazioni di tale regime sono cosi' riassumibili:
a) Alla prestazione non viene applicata IVA.
b) Limponibile Irpef scende al 75%. Cioe', su 1.000.000 di reddito, sono imponibili 750.000 lire. La quota restante e' detratta come deduzione forfaittaria per le spese di produzione dellopera. La ritenuta dacconto e' del 19% (nel 1997) o del 20% (dal 1998) sul 75% (cioe', nellesempio, 19% o 20% di 750.000). Attenzione, pero': questa deduzione forfaittaria non permette di dedurre anche delle spese analiticamente.
c) Il reddito non e' soggetto al contributo INPS del 15,8% (imprese) o del 12% (professionisti).
Un chiarimento va fatto per quanto concerne lapplicabilita' limitata alla persona fisica.
Perché sia possibile applicare il regime agevolato, la cessione del diritto dautore ai fini fiscali deve essere effettuata al di fuori di unimpresa commerciale. Questo significa che la cessione deve essere fatta o da un fotografo libero professionista (vedi Fotonotiziario 15 settembre 1996, Risoluzione Ministero delle Finanze 129/E 17 luglio 1996), oppure dal fotografo titolare di unattivita' di impresa, che fattura le normali prestazioni di servizi (produzioni, immagini di matrimonio o di catalogo, immagini non creative) come impresa, mentre cede come persona fisica (a proprio personale nome) il diritto dautore delle immagini creative, nei casi indicati in questo testo. Queste cessioni vanno descritte fuori campo iva e, quindi, senza fattura iva, ma con ricevuta su carta semplice, e vanno dichiarate nel 740 separatamente dalleventuale reddito di impresa.
Vediamo qualche esempio concreto di applicazione di tale regime.
POSSONO rientrare nel regime agevolato (purché cedute dal fotografo come persona fisica, o libero professionista):
1) Opere fotografiche intere destinate alla realizzazione di fotolibri. Ad esempio, un ampio servizio di cento, duecento immagini destinate alla realizzazione di un libro fotografico su di una citta', un mestiere, un personaggio, un tema particolare, eccetera.
2) I servizi fotografici creativi proposti dall'autore alle riviste, per una pubblicazione (od una serie di pubblicazioni).
3) Le immagini di chiara matrice creativa, cedute per pubblicazioni di qualsiasi genere, fatta eccezione per gli impieghi commerciali e pubblicitari.
4) Le immagini di chiara matrice creativa, cedute in copia ai privati che le acquistino (ad esempio, in occasione di mostre, esposizioni, eccetera).
NON POSSONO invece essere considerate cessioni di diritto d'autore, in quanto certamente prestazioni di servizi:
1) Le fotografie non creative, solo documentative e descrittive, e quindi classificate come: semplici fotografie.
2-) Le fotografie, anche realizzate con apporto creativo, destinate alla realizzazione di stampati promozionali, commerciali, pubblicitari.
3) I servizi, anche creativi, commissionati esplicitamente ed in modo comprovato dalle testate clienti.
4) Le fotografie, anche con impronta relativamente creativa, di matrimonio, cerimonia e similari, in quanto chiaramente prestazione di servizio alla persona. e' in un certo senso ridiscutibile, invece, il caso del ritratto personale, in studio od in esterni, che andrebbero valutate di caso in caso. Per prudenza, tuttavia, nessuna di queste prestazioni tipicamente artigianali dovrebbe mai essere fatta passare come licenza o cessione di diritto d'autore.
Anche il dr. Giuseppe Conac, direttore regionale delle Entrate per la Lombardia, in risposta ad un quesito dellOrdine dei Giornalisti ha, tempo addietro, confermato lassimilazione delle prestazioni fotogiornalistiche alla cessione di diritto dautore. (Il testo della risposta di Conac e' il seguente): (...) A parere di questa Direzione, conformemente a quanto affermato dal Ministero delle Finanze, tutte le volte che si realizza la cessione di unopera dellingegno di carattere creativo, tutelata e disciplinata dalle precitate norme (legge 633/41, ndr) il relativo compenso costituisce reddito rientrante nella previsione dellart. 49, comma 2, lettera b), T.U. II. RR. Considerato che larticolo 2575 C.C. prevede che formano oggetto del diritto dautore le opere dellingegno di carattere creativo "qualunque ne sia il modo o la forma di espressione", si ritiene che gli stessi criteri siano applicabili alle cessioni delle opere dellingegno del giornalismo telecinefotografico, prescindendo dal tipo di supporto utilizzato (pellicola cinematografica, piuttosto che pellicole fotografiche o supporto cartaceo semplice). (...) Si ricorda, in particolare, che la cessione del diritto dautore deve risultare da una contrattazione scritta fra le parti (art. 2581 C.C e art. 110 legge 633/41).
LA RISOLUZIONE MINISTERIALE 94/E del 30 aprile 1997
Riportiamo, per brevita', lo stralcio decisivo della circolare citata che ricorda in quali casi sia applicabile il trattamento fiscale da diritto dautore:
"( ) Pertanto, alla stregua delle considerazioni esposte le cessioni da parte dellautore di opere fotografiche offerte a terzi per lutilizzazione economica delle stesse, non destinate a fini di pubblicita' commerciale, sono da escludere dal campo di applicazione dell?IVA, trattandosi di opere protette ai sensi del capo I della legge sul diritto dautore, cosi' come rilevato anche con il parere fornito dalla Societa' Autori ed Editori; vanno invece assoggettate ad IVA, ai sensi del secondo comma n. 2 dellart. 3 in discorso, le stesse operazioni se poste in essere da soggetti diversi dallautore, legatario od erede. Si rileva che fuori dalle cennate ipotesi, in particolare per le cessioni di semplici fotografie, sussiste una particolare disciplina dimponibilita' IVA, non potendo le relative cessioni essere ricondotte ad alcuna delle operazioni afferenti il diritto dautore".
LE ISCRIZIONI E LE AUTORIZZAZIONI INIZIALI
Come gia' descritto, lattivita' fotografica puo' avere natura o di impresa, o di libera professione, in alternativa.
Le due configurazioni seguono iter leggermente diversi.
Lapertura della posizione Iva, la richiesta della licenza di P.S. e liscrizione allInail sono comuni ad entrambi.
Liscrizione alla Camera di Commercio ed allArtigianato e' propria solo delle attivita' di impresa.
Liscrizione ai ruoli contributivi INPS esiste per entrambe le configurazioni, ma segue strade diverse, a seconda che si tratti di impresa (iscrizione come artigiano o come commerciante ) o di libera professione (iscrizione alla "gestione separata Inps" per i liberi professionisti senza cassa).
Vediamo nel dettaglio ciascuno di questi adempimenti.
a) L'apertura.
L'iscrizione all'Ufficio IVA assegna un numero di partita IVA all'attivita', in modo che sia possibile emettere fattura. La partita IVA va richiesta per tutte le attivita' commerciali e professionali, ed e' quindi obbligatoria sia per l'imprenditore che per il libero professionista.
Ci si rivolge all'ufficio IVA della provincia dove ha sede legale l'attivita'. Questo significa che nel caso dell'imprenditore individuale (il fotografo da solo, senza societa') ci si deve rivolgere all'ufficio della provincia di residenza, anche se si esercita poi l'attivita' in un'altra provincia.
Nel caso di una societa', comunque, l'iscrizione avviene nella provincia ove ha sede legale la societa', che puo' pero' coincidere con l'indirizzo dello studio, indipendentemente dall'abitazione del legale rappresentante.
Il numero di partita IVA del fotografo va indicato obbligatoriamente su tutti i documenti da lui emessi. Contrariamente a quanto non si creda, non e' invece obbligatorio indicare sulla fattura emessa la partita IVA del cliente, di cui bastano nominativo ed indirizzo. Il fatto e' che poi la partita IVA di tutti i clienti va indicata negli elenchi annuali e, quindi, e' bene avere i dati completi da subito, per non doversi poi trovare a contattare tutti i clienti all'ultimo momento.
Attualmente, il codice di attivita' relativo a "studio fotografico" (74.81.1) e' ammissibile sia per le attivita' di impresa, che per quelle di libera professione (ad esempio, nei parametri del redditometro, l'attivita' 74.81.1 viene accettata sia per il calcolo di attivita' di impresa, sia per quelle di lavoro autonomo).
In un primo momento, l'assenza di questa divisione e la laconicita' della descrizione "Studi fotografici" aveva confuso molti operatori: e chi era ambulante, senza studio? E chi si era configurato come libero professionista?
Successivamente, il chiarimento e' giunto da una circolare ministeriale, una serie di "note esplicative" sulle numerosissime categorie. Relativamente al codice 74.81.1 - Studi fotografici - si intendono: "La produzione fotografica a fini commerciali ed amatoriali (sic!- NdR), i ritratti fotografici quali foto tessera, anche se effettuati mediante macchine automatiche, foto scolastiche, servizi per matrimoni ed altre cerimonie; foto pubblicitarie, per pubblicazioni, per servizi di moda, a scopi di promozione immobiliare e turistica".
In pratica, nelle intenzioni del legislatore, tutto cio' che ha a che fare con la ripresa fotografica.
Gli altri codici di attivita' esplicitamente inerenti alla fotografia sono quelli dei laboratori (74.81.2) e la aereofotocinematografia la quale, non si sa perché, ha una categoria a se stante (74.81.3). Mentre per quest'ultima classe non e' prevista alcuna spiegazione nelle "note esplicative", se non quella che il trattamento delle pellicole cinematografiche non e' li' compreso, per i laboratori (74.81.2) si specifica che la classe comprende: "Il trattamento delle pellicole: sviluppo, stampa, e ingrandimento di negativi o pellicole dei clienti, dilettanti o professionisti; montaggio di diapositive; riproduzione, restauro o ritocco di vecchie fotografie".
Simpatica la distinzione fra negativi o pellicole, (come se i negativi non fossero pellicole e viceversa), cosi' come interessante e' l'ipotesi dei laboratori che si occupano di montaggio di diapositive, previsto nel dettaglio, senza che sia comunque previsto in esplicito il trattamento di inversione delle diapositive (comunque, evidentemente compreso nello sviluppo delle pellicole dei clienti)
Dagli elenchi si arguisce la ficcante e tagliente competenza dello stilatore delle note in merito alle attivita' di laboratorio e di ripresa.
* Altre attivita' legate alla fotografia.
Per quello che concerne le altre attivita' in qualche modo legate o correlabili alla fotografia, si possono indicare anche le seguenti categorie (fra parentesi ed in corsivo il testo esplicativo della Circolare ministeriale):
* Produzione (stampa) di cartoline e simili: codice 22.15.0 "Altre edizioni": (Questa classe comprende edizioni di: fotografie, incisioni e cartoline postali; calendari; moduli; manifesti, riproduzioni di opere d'arte; altro materiale stampato come cartoline riprodotte con mezzi meccanici o fotomeccanici).
Va notato, a questo proposito, che per "stampa" di cartoline si intende proprio la stampa vera e propria. Ogni fotografo puo', come corollario della sua attivita', far stampare da altri cartoline delle proprie immagini, e poi venderle. In questo caso infatti non si tratta ne' di un'attivita' di produzione di cartoline, né di un'attivita' editoriale (che si avrebbe, invece, stampando cartoline tratte da immagini di altri fotografi). Di fatto, si e' dinanzi unicamente ad una riproduzione delle proprie immagini avvenuta servendosi di un mezzo tecnico diverso da quello della stampa fotografica chimica.
* Design a computer, e, quindi, elaborazioni fotografiche a computer: codice 22.23.0, "Composizione e fotoincisione", oppure codice 22.25.0, "Altri servizi connessi alla stampa"; rispettivamente: 22.23.0 (Questa classe comprende: fotocomposizione; fotoincisione, fotoincisione all'acquaforte; design e composizione col computer; produzione di composizioni tipografiche, lastre o cilindri tipografici preparati, matrici litografiche stampate o altri supporti utilizzati per la stampa in altre unita'), e: 22.25.0 (Questa classe comprende: preparazione e produzione di fogli per bozzetti, simulazioni, dummies, ecc).
* Produzione di pellicole e prodotti per il trattamento: codice 24.64.0: "Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico"; (Questa classe comprende: fabbricazione di lastre e pellicole fotografiche, carta sensibilizzata ed altri materiali sensibilizzati non impressionati; fabbricazione di preparazioni chimiche per usi fotografici).
* Produzione di sistemi di illuminazione fotografici: codice 31.50.0; "Fabbricazione di apparecchi elettrici di illuminazione e di lampade elettriche"; (Questa classe comprende: la fabbricazione di lampade elettriche ad incandescenza od a scarica, inclusa la fabbricazione di lampade a raggi ultravioletti od infrarossi; la fabbricazione di lampade ad arco; la fabbricazione di lampade o cubetti per flash; la fabbricazione di lampade elettriche e di apparecchi di illuminazione; ...).
* Produzione di accessori ottici per fotografia: codice 33.40.3, "Fabbricazione di elementi ottici, compresa la fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate"; (Questa classe comprende: la fabbricazione di elementi ottici, montati o meno; di elementi ottici non lavorati, di materiale diverso dal vetro; di prismi, lenti, specchi da ottica, filtri per colori, elementi polarizzanti eccetera, di vetro o altro materiale; ...).
* Produzione di fotocamere: codice 33.40.5, "Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche"; (Questa classe comprende: la fabbricazione di macchine fotografiche; di proiettori, ingranditori e riduttori di immagini; di lampade a elettroluminescenza e altre apparecchiature per lampi di flash; questa categoria si sovrappone erroneamente con codice 31.50.0, ndr di apparecchiature e attrezzature per laboratori fotografici e cinematografici; ...).
* Fotoriparazioni: codice 33.40.6, "Riparazioni di strumenti ottici e fotocinematografici"; (Questa classe comprende: la riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici. Questa classe non comprende: la fabbricazione di cavi a fibre ottiche, cfr.: 31.30; la fabbricazione di lampade per flash fotografici, cfr.: 31.50; la fabbricazione...) segue elenco di fabbricazioni non contemplate.
* Commercio all'ingrosso: codice 51.47.4, "Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici.
* Commercio al dettaglio: codice 52.48.2, "Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione.
* Noleggio attrezzature e studi attrezzati: codice 71.34.0, "Noleggio di altri macchinari ed attrezzature; (Questa classe comprende: il noleggio ed il leasing operativo di altri macchinari ed attrezzature non altrove classificate, senza operatore; ... Attrezzature radiotelevisive e di comunicazione; ... altri macchinari scientifici, commerciali ed industriali).
* Studi pubblicitari (solo marginalmente fotografi): codice 74.40.1, "Studi di promozione pubblicitaria"; (Questa classe comprende: la prestazione di servizi di pubblicita'; l'ideazione di messaggi pubblicitari; pubblicita' esterna, ad esempio cartelloni pubblicitari, pannelli, opuscoli; allestimento di stands e vetrine, progettazione di sale di esposizione, scritte pubblicitarie su autobus ed autoveicoli, eccetera.)
* Fotografi veri e propri e laboratori, gia' analizzato in dettaglio piu' sopra, per i codici: 74.81.1 - tutte le attivita' fotografiche; 74.81.2, tutte le attivita' di laboratorio; 74.81.3, aerofotografia.
* Agenti di rappresentanza ed agenzie di modelle: codice 74.84.6, "Altre attivita' di servizi non altrove classificate"; (Questa classe comprende: le attivita' di mediazione, ad esempio per la compravendita di piccole e medie imprese, attivita' commerciali incluse; ... le attivita' svolte per conto di privati per procurare loro contratti per la partecipazione a films, rappresentazioni teatrali o altri spettacoli o manifestazioni sportive, o per ricercare acquirenti fra gli editori, i produttori eccetera, per i libri, le opere teatrali, le opere d'arte, le fotografie, eccetera dei propri clienti").
* Autori creativi puri (senza applicazioni commerciali pubblicitarie): codice 92.31.G, "Altre creazioni ed interpretazioni letterarie ed artistiche".
* Agenzie di produzione testi e foto: codice 92.40.A-B-C (A: giornalisti; B: Pubblicisti ed assimilati; C: Altre attivita' delle agenzie di stampa). (Questa classe comprende: le attivita' delle agenzie di stampa e delle agenzie di informazione consistenti nel fornire informazioni, immagini e servizi speciali ai mezzi di comunicazione, e nel fornire servizi giornalistici ai giornali ed ai periodici.)
Coma e' noto, la licenza e' stata abrogata.
Suggeriamo di puntare alla pagina delle novita' del sito www.tauvisual.it per leggere i dettagli in merito.
PER QUANDO ESISTEVA LA LICENZA, CHIARIMENTI DAL MINISTERO DEGLI INTERNI
LEGGERE ALLA PAGINA DELLE NOVITA www.tauvisual.it in merito alla ABROGAZIONE DELLA LICENZA.
Mentre alcuni punti sono oggettivamente demandabili alla discrezione dei singoli Questori, su altri era decisamente necessario un chiarimento ufficiale.
E' stata dunque presentata (TAU Visual ex CNFP) un'istanza di chiarimento e conferma al settore competente del Ministero degli Interni, che ha risposto ufficialmente con nota del 17.12.1991, numero 559/C.20391.12975(3)1. Riportiamo sia un riassunto dell'istanza presentata, sia il testo integrale della nota ufficiale di risposta. Tale documento potra' essere indicato come chiarimento ai Questori con i quali si riscontrassero difficolta' di applicazione del Testo Unico.
Questo, in breve, il commento alle risposte, e gli effetti concreti.
a) Nella normale pratica fotografica, la doppia licenza (studio-ambulante) ad un solo fotografo non ha motivo di esistere.
Infatti:
* Chi ha licenza di ambulante, perché sprovvisto di studio, non ha motivo di richiedere la licenza in forma fissa.
* Chi ha licenza per studio, puo' fotografare anche spostandosi ed uscendo dallo studio, a patto che non vada a cercare la clientela per strada.
Di conseguenza, chi ha due licenze puo' tranquillamente restituire quella di ambulante.
b) Se si desiderasse reperire la clientela per strada (cosa che ormai non avviene piu', a parte rari casi quasi tutti concentrati in riviera), e' possibile avere doppia licenza, a patto di appoggiarsi ad un rappresentante per la seconda licenza.
c) Il Ministero stesso attende che si definisca l'iter formativo su base della normativa CEE.
d) In attesa di una normativa comune, i singoli Questori possono (e non "devono") richiedere attestati di formazione professionale. Quindi, pur non essendo obbligatori su scala nazionale, la formazione tramite scuola fotografica o tramite assistentato e' uno dei requisiti richiedibili, e rappresenta la linea di tendenza futura.
La richiesta di formazione per il rilascio della licenza e' stata di fatto indotta da quei gruppi di fotografi che hanno insistito in questo senso presso i Questori, nella speranza di combattere l'abusivismo. E' credibile che la formazione sia in futuro necessaria ma, attualmente, l'effetto della restrizione sporadica da parte dei Questori e' discutibile. L'abusivo, infatti, in quanto tale non dichiara l'esistenza di unattivita', a meno che non sia masochista o particolarmente stupido: cosi', l'abusivo non viene toccato dalla restrizione. Invece, un professionista che intenda iniziare lattivita' in eta' matura - regolarmente configurato e pagando i tributi - in alcune province non puo' farlo a meno che non vada a scuola o a fare il garzone di bottega. Il che, non essendo credibile, aumenta di fatto le false certificazioni di assistentato.
Come strategie anti-abusivismo, sarebbero preferibili altre soluzioni.
e) Quando si esercita lattivita' cercando i propri clienti ambulando su piu' province, e' obbligatoria la licenza per ciascuna di queste.
Comunque, non occorre presentare ogni volta tutta la documentazione: si da' per scontato che la documentazione prodotta per la prima fosse valida, e quindi basta presentare la prima licenza per ottenere le successive in altre province.
Questo punto si presterebbe ad un grande malinteso, dato che lo stesso Ministero non ha colto appieno il senso della richiesta.
Il caso del fotoreporter, infatti, NON E quello del fotografo ambulante. Il reporter si sposta, ma ha il recapito ed il riferimento per la sua clientela in un posto fisso (casa sua, od il suo ufficio). Esso quindi non ha uno studio fotografico nel senso stretto, per il quale si possa chiedere licenza, ma non e' nemmeno ambulante - dato che non si sposta per cercare clientela, ma solo per eseguire il lavoro.
La risposta della nota del Ministero in merito al terzo punto, quindi, non e' una risposta mirata in effetti alla figura del reporter, ma a quella del fotografo che - girando per l'Italia - cerchi clienti nelle persone che incontra per strada.
Chiarisce meglio la corretta posizione del reporter la risposta data al primo punto (lettera A di questo commento).
Sulla base di questo punto, infatti, appare evidente che il reporter che si sposti per esigenze di servizio, ma che reperisca clientela solo presso il suo recapito (e quindi non "deambuli" nell'accezione del Testo Unico) NON ha bisogno di altra licenza se non quella rilasciata dalla sua provincia.
TESTO DELLA NOTA DI RISPOSTA DEL MINISTERO
(Nota del 17.12.1991, n. 559/C.20391.12975(3)1)
"Il Ministero dell'Interno, con nota del 17.12.1991, n. 559/C.20391.12975(3)1 ha fornito gli opportuni chiarimenti richiestigli da codesta spettabile Commissione in occasione di uno studio per la ridefinizione della professione fotografica, avendo la stessa riscontrato un diverso comportamento delle Questure nel rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 111 del T.U.LL.P.S. per l'esercizio dellattivita' in questione.
Cio' posto, gli specifici quesiti posti sulla disomogenea applicazione della normativa al settore fotografico sono stati esaminati e risolti nel modo seguente.
1) E' stata ravvisata la necessita' di un duplice titolo autorizzatorio a favore di una stessa persona per lo svolgimento dellattivita' fotografica, sia nell'ambito di uno studio fisso, che in forma girovaga.
Al riguardo, atteso che la figura del fotografo ambulante, inteso senza alcun punto di riferimento fisso (cosiddetto fotografo di piazza) stia sempre piu' scomparendo, si ritiene ammissibile che il professionista munito di licenza per attivita' in sede fissa possa operare fuori del proprio studio, come accade ad esempio, su richiesta del committente, per i servizi fotografici in occasione di cerimonie, senza, peraltro, richiedere anche la licenza di fotografo ambulante.
La distinzione, infatti, tra l'esercizio dell'arte fotografica in sede fissa e quello girovago - entrambe sottoposte ad autonoma licenza di Polizia ex articolo 111 del T.U. - e' da porre in relazione esclusivamente al modo di procacciamento della clientela e non gia' alla necessita' dell'effettivo spostamento, come ha piu' volte affermato la Suprema Corte di Cassazione.
Si fa presente, tuttavia, che la tutt'ora vigente normativa di Polizia non vieta di chiedere ulteriori autorizzazioni a chi ne e' gia' titolare, purché quest'ultimo si faccia rappresentare, e solo nei casi in cui l'istituto della rappresentanza sia tassativamente previsto dalla normativa, come nella fattispecie in discorso.
Si rammenta, in tal senso, che il rappresentante deve avere gli stessi requisiti del titolare, ex artt. 11 e 12 del T.U.LL.P.S., per il rilascio dell'autorizzazione e deve, altresi', ottenere l'approvazione dellautorita' di P.S. che ha concesso la medesima.
2) Altra diversa procedura da parte delle Questure e' stata segnalata per la documentazione da esibire, con particolare riferimento alla richiesta di un attestato di formazione professionale rilasciato da scuole di fotografia o di un attestato di praticantato presso uno studio fotografico.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che le scuole di formazione professionale che rilasciano il predetto attestato sono disciplinate dalla normativa regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro per l'artigianato n.443 dell'8 agosto 1985.
In proposito si ritiene, in attesa delle direttive della CEE circa i parametri per la formazione nei settori dei mestieri, che tale attestato formi oggetto della documentazione comprovante, nel richiedente, i necessari requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge ai fini dellattivita' che si intende svolgere, stante la disposizione contenuta nell'articolo 12 del regolamento di esecuzione al T.U.LL.P.S.
Cio' posto, il Dicastero ha espresso parere affermativo alla richiesta da parte dei Questori dell'unico titolo di garanzia comprovante la professionalita' del richiedente, anche per quanto concerne i profili connessi alla necessita' di salvaguardare il settore dal fenomeno dell'abusivismo.
3) E' stato chiesto, infine, se la licenza per l'esercizio dellattivita' di cui trattasi svolto in forma ambulante - stante la necessita' del fotografo di operare nell'ambito di un territorio a volte piu' vasto di quello provinciale - anche se rilasciata dallAutorita' locale di P.S. per delega del Questore del luogo di residenza, possa avere validita' su tutto il territorio nazionale.
Al riguardo si evidenzia, come e' noto, che la predetta licenza e' valida, ai sensi dell'articolo 198 del citato regolamento al T.U.LL.P.S, esclusivamente nell'ambito del territorio della Provincia, ed in caso di esercizio girovago, deve riportare il visto dellautorita' di pubblica sicurezza dei Comuni che si percorrono. In base a quanto sopra esposto il Dicastero ha, pertanto, escluso la possibilita' di considerare detta licenza valida per l'intero territorio nazionale, mentre fa presente, tuttavia, che per lo svolgimento dellattivita' in Comuni di province diverse si pone l'obbligo di una nuova autorizzazione, che potra' essere rilasciata nella presunzione della validita' della documentazione preesistente"
Dovra' dunque richiedere la licenza quella persona che sia in procinto di avviare un'attivita' fotografica qualsiasi, cosciente pero' del fatto che l'avere ottenuto la licenza non significa essersi posti in regola (vedi scheda su Abusivismo). La licenza, dunque, e' il primo passo compiuto dal fotografo - sia esso dotato di studio o meno - per porsi in regola.
Per il rinnovo, la tassa di concessione governativa relativa a tale licenza NON si paga piu' a far data dal 1.1.1996, anche se ogni anno, prima della scadenza della propria licenza, si e' obbligati a rinnovarla, mediante dichiarazione di intenzione di proseguire l'attivita', fatta in bollo alla Questura di competenza (in forza di una circolare del 1954).
La norma e' diventata operativa a seguito della comunicazione n. 559 del 22 gennaio 1996, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 1996. La comunicazione ha reso operativa la norma prevista allarticolo 3, comma 138, della legge 549/95.
ISCRIZIONE ALL'INAILSi tratta di un adempimento poco oneroso, valido sia per le imprese che per le professioni.
E' il contributo per l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL significa Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
Essendo il lavoro del fotografo privo di rischi specifici particolari, il premio di assicurazione e' basso, e si traduce in un pagamento annuo piu' che accettabile, legato all'uso di apparecchiature elettriche ed, eventualmente, all'uso di un automezzo.
Il testo di legge che prevede questa assicurazione obbligatoria e' il Testo Unico n. 1124 del 30 giugno 1965.
Contro la normale regola che il datore di lavoro non sia compreso fra le persone assicurate d'obbligo all'Inail, nel caso specifico dell'artigiano si ha una automatica obbligatorieta', prevista dall'art. 4 della legge n.413 del 15 aprile 1965.
In ogni caso, anche per le ditte che non si siano iscritte all'albo artigiani ma ne abbiano le caratteristiche (vedi apposito capitolo) sussiste l'obbligatorieta' di assicurazione del titolare (o titolari) presso l'Inail.
Anche gli artigiani italiani che lavorano all'estero sono assoggettati allo stesso obbligo; infatti, a dispetto del fatto che lo stesso Testo Unico non lo avesse previsto, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima questa esclusione, di fatto estendendo l'obbligo ed il beneficio dell'assicurazione anche ai lavoratori artigiani all'estero (sentenza n. 880 del 7-26 luglio 1988).
L'obbligo di assicurazione vale anche per il semplice uso di macchine elettriche, come macchine da scrivere, computer, eccetera, oltre che, ovviamente, per lampade da illuminazione, flash elettronici e cosi' via.
LISCRIZIONE AL REGISTRO DITTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
Per il fotografo e' obbligatoria l'iscrizione alla Camera di Commercio, registro ditte?
Certamente SI', quando si e' dinanzi ad un'attivita' gestita in forma di impresa, di qualunque natura essa sia.
Solitamente no, fatte salve alcune eccezioni, quando invece l'attivita' sia esercitata come libero professionista (vedi la relativa scheda). Nel dettaglio:
L'IMPRESA DEVE ISCRIVERSI AL REGISTRO DITTE
E' con la legge 630 del 4 novembre 1981 che si conferma l'obbligatorieta' di iscrizione delle imprese al Registro Ditte (non al REC, che e' il Registro Esercenti il Commercio).
In particolare, col successivo decreto ministeriale del 9 marzo 1982 (G.U. 80 23.3.82), viene indicato, all'articolo 1:
"Tutti coloro che esercitano una delle attivita' previste dall'art. 2195 del codice civile, compresi i piccoli imprenditori, sono tenuti a farne denuncia alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia ove si trova la sede dell'impresa, e presso la CCIAA dove si trovano sedi secondarie ed altre unita' locali".
Questo famoso articolo 2195 del codice civile che dice tutto senza dire nulla, viene chiamato in causa anche in questo decreto, facendo sorgere dubbi in alcuni.
In ogni caso, l'esplicita estensione ai piccoli imprenditori ed una precedente sentenza della Corte di Cassazione (C. Civile, sentenza 443 del 28 gennaio 1977), non lascia adito a dubbi: si iscrivono tutte le IMPRESE fotografiche, che abbiano o meno natura artigianale.
La sentenza indicava che: "L'attivita' ausiliaria, prevista dal n. 5 dell'art. 2195 cod. civ. (sugli imprenditori commerciali soggetti a registrazione) in correlazione con l'articolo 2082 cod. civ. consiste nel complesso di operazioni non industriali e non intermediarie che, in quanto suscettibili di organizzazione in modo autonomo come impresa, siano dirette obiettivamente ad agevolare l'esercizio delle attivita' principali nella loro tipica funzionalita', anche se non necessariamente ad agevolare singole imprese commerciali e singole operazioni od atti di commercio".
I LIBERI PROFESSIONISTI NON SI ISCRIVONO AL REGISTRO DITTE
Si e' diffusamente analizzato (Impresa o Libera professione) della possibilita', pur se non frequentissima, che l'attivita' fotografica non abbia carattere di impresa.
In questi casi l'iscrizione alla Camera di Commercio non e' necessaria, né ha alcun senso, non trattandosi di una ditta.
Infatti, nessun libero professionista "classico" (medico, avvocato, giornalista, ecc.) e' tenuto all'iscrizione alla CCIAA.
NOTA RISOLUTIVA DEL MINISTERO PER LINDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO
Come risaputo, lattivita' fotografica puo', in alcuni casi, essere configurata come professione, e non necessariamente come impresa.
La lentezza nel passaggio delle informazioni negli uffici pubblici, tuttavia, ha causato alcuni problemi. In alcuni casi, infatti, la segnalazione del rilascio di licenza da parte delle Questure faceva scattare unautomatica ed acritica iscrizione alla CCIAA, anche nel caso di attivita' professionali che, non essendo imprese, non devono essere iscritte alla Camera di Commercio.
E stato quindi chiesto un chiarimento dal Ministero dellIndustria, Commercio ed Artigianato, da cui dipendono tutte le Camere di Commercio e le Commissioni dellArtigianato.
La nota di risposta (protocollo 123207 del 3 marzo 1997) ribadisce quanto da sempre sostenuto, ma fornisce una risposta definitiva, e proveniente dalla massima autorita' competente, per gli uffici pubblici meno informati.
In breve: liscrizione alla CCIAA e allartigianato e' sempre ed inderogabilmente obbligatoria per le attivita' di impresa, ma non lo e' nel caso delle attivita' professionali. Per questo motivo, non e' motivata liscrizione dufficio" delle attivita' fotografiche, stante che lattivita' puo' essere svolta anche in forma di libera professione, in alcuni particolari casi.
Riportiamo il testo della nota:
"Attivita' di fotografo. Richiesta di chiarimento.
Si ribadisce che :
a) Liscrizione dufficio al Registro delle imprese da parte delle CCIAA e' prevista dallart. 16 del DPR 581-95 solo come norma transitoria.;
b) la norma di cui allart. 5 della legge quadro 8.8.1985, n. 443 "sono tenute ad iscriversi allalbo delle imprese artigiane tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4...." non lascia spazio ad incertezze interpretative, nel senso che e' preclusa la facoltativita' per limprenditore artigiano di chiedere o meno liscrizione nellalbo, essendo tale iscrizione obbligatoria;
c) le Commissioni provinciali per lartigianato possono iscrivere dufficio al relativo albo le imprese ritenute artigiane soltanto dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2,3,r 4 della legge quadro 443/85 e non gia' automaticamente su semplice segnalazione degli enti indicati al 4 comma dellart. 7 della citata legge quadro.
Poiche' dallattivita' fotografica possono derivare, alternativamente, redditi di lavoro autonomo o di impresa - come chiarito e confermato dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 129/E del 17/7/96 - ne consegue che il rilascio della licenza di Pubblica sicurezza deve intendersi unicamente come sintomatico dellinizio di unattivita' rilevante ai fini IVA ed IRPEF e regolamentata dallart. 111 del testo unico LL Pubblica sicurezza, ma non necessariamente di unattivita' strutturata in forma di impresa.
Conseguentemente la segnalazione alla CCIAA da parte della Questura del rilascio di licenza per lesercizio di attivita' fotografica di cui sopra non implica che tale attivita' sia da considerarsi necessariamente configurata come impresa e che sia quindi soggetta alliscrizione al registro delle imprese o allalbo delle imprese artigiane."
Nel 1996 e' stato istituito il REA, un nuovo registro (da non confondersi con il REC o con il Registro Ditte) al quale si devono giustappunto iscrivere tutte le attivita' economiche gestite con truttura dimpresa e che, per un motivo o per laltro non siano gia' iscritte al Registro Ditte.
La normale impresa artigiana, dunque, non si deve iscrivere attivamente al Rea.
Nel caso dei professionisti, l'iscrizione non e' dovuta se si e' gia' iscritti ad albi (cosa che, solitamente, non avviene nel caso dei fotografi), né se si esercita l'attivita' professionale da singoli operatori.
E' invece obbligatoria nel caso di attivita' fotografica gestita da societa' di liberi professionisti.
Con la creazione, nel 1996, del REA (Repertorio Economico Amministrativo), alcune Camere di commercio ed alcuni consulenti fiscali hanno erroneamente pensato che tale registro (non pensato per le imprese) comportasse lobbligo di iscrizione dei professionisti senza Albo, come sono i fotografi.
A definitivo chiarimento di tale interpretazione errata e' stata diffusa la Circolare Ministeriale 3707/C del 9 gennaio 1997, diramata dal Ministero dellIndustria, Commercio ed Artigianato.
La Circolare, a proposito, chiarisce:
"(...) 2) per le professioni cosiddette "non protette" (cioe' senza Albo professionale, NdA) i cui esercenti non rientrino nella fattispecie "impresa", come sopra evidenziato, non sussistono le condizioni per qualificare le relativa attivita' come esercizio "di industria, o commercio o agricoltura," ai sensi dellarticolo 47 del Rd 2011 del 1934, né tantomeno per far rientrare le stesse nellambito di applicazione del citato articolo 1 del Dm 9 marzo 1982, il quale si riferisce esclusivamente a soggetti imprenditori in senso tecnico civilistico come emerge dal richiamo allarticolo 2195 del Codice Civile (...).
In conclusione, questo Ministero ritiene di poter affermare che i soli soggetti iscrivibili , in quanto tali, nel REA siano rappresentati da tutte quelle forme di attivita' economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarieta', di ausiliarieta' rispetto loggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa eccetera del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, comprese le associazioni di categoria, i partiti politici ed i sindacati, le fondazioni ed i comitati, gli organismi religiosi (...) (ovviamente, se esercitano attivita' commerciali, NdA)."
UNALTERNATIVA PER CHI INIZIA IN PICCOLO: INDIVIDUALE CON REGIME FORFETTARIO
Dal 1 gennaio 1997 e' possibile (grazie alla legge 662/1996), gestire l'attivita' sia di impresa che di libera professione sfruttando un regime forfaittario di determinazione delle imposte.
In pratica, anziché dedurre le spese effettive dagli incassi percepiti, e pagare le imposte su tale differenza, dai ricavi si sottraggono delle quote percentuali che, forfaittariamente appunto, consentono una deduzione parziale.
Il sistema ha, come e' intuibile, dei pregi e dei difetti.
Ottiene il meglio da questa soluzione il fotografo la cui attivita' abbia poche spese: l'assistente, il collaboratore che sfrutti lo studio di un collega, il professionista che aiuti gli studi di fotografia matrimonialistica nei periodi di punta, e tutti i casi in cui partire con l'attivita' non significhi fare investimenti significativi.
A tale regime forfaittario non possono comunque accedere tutti. Il sistema e' riservato a chi:
a) Hanno realizzato lo scorso anno (o contano di realizzare in un anno) fino ad un massimo di 20 milioni di volume d'affari: quindi solo per le attivita' minime.
b) Hanno utilizzato od utilizzeranno beni strumentali per un valore complessivo non superiore a 20 milioni.
c) Non hanno effettuato esportazioni.
d) Non hanno corrisposto (o non corrispondano) piu' del 70% dei compensi a terzi: quindi, non e' possibile pagare piu' di 14 milioni ad altri.
e) Sia persona fisica: il regime non e' applicabile a societa'.
Attenzione: se il volume d'affari e' inferiore ai 20 milioni, si ricade AUTOMATICAMENTE in questo regime, a meno che non si opti espressamente per la contabilita' normale.
L'opzione e' vincolante fino a revoca, e comunque per almeno tre anni.
Se durante l'anno si superano i limiti, il regime forfaittario si abbandona a partire dall'anno successivo.
La contabilita' del sistema forfaittario e' decisamente semplificato: basta tenere un registro dei compensi e delle fatture (che sono obbligatorie, queste ultime, solo su richiesta del cliente), annotate una volta al mese, entro il giorno 15. La dichiarazione viene presentata con un modello appolsito, che vale anche da dichiarazione Iva.
La redditivita' dell'attivita' si calcola con queste percentuali:
Se impresa di realizzazione di servizi (e' il caso del fotografo iscritto alla Camera di Commercio), imponibile irpef sul 75% dei compensi (in pratica si deduce il 25% forfaittariamente).
Se, invece, si tratta di libera professione, il reddito e' pari al 78% dei compensi (si deduce il 22%).
Ai fini Iva, la redditivita' e' del 73% per le imprese (cioe' si trattiene il 27% dell'Iva incassata), mentre per i professionisti la redditivita' Iva e' del 84% (si trattiene il 16% dell'iva incassata).
ISCRIZIONE AI RUOLI CONTRIBUTIVI INPS
ISCRIZIONE INPS DELLA DITTA ARTIGIANA.
Effetto diretto dell'iscrizione come impresa artigiana e' l'obbligatorieta' dell'iscrizione ai ruoli contributivi Inps, e cioe' al pagamento dei contributi per i servizi di:
a) cassa malattia, e cioe' assistenza mutualistica di base (medico, medicinali, ospedalizzazione, interventi urgenti, eccetera);
b) previdenza sociale, e cioe' la pensione.
Il fatto che il pagamento dei contributi Inps ai fini previdenziali sia obbligatorio risulta evidente proprio dalla legge sulla pensione degli artigiani e commercianti (legge 233 del 2 agosto 1990, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1990), e dal meccanismo di automatismo che viene previsto per il pagamento di tali contributi. All'articolo 4 della legge, infatti, si chiarisce come vanno individuate le ditte tenute alla contribuzione:
"Art.4 - Anagrafe delle aziende.
1) Le amministrazioni, competenti a rilasciare le licenze e le autorizzazioni od a tenere i registri e gli albi di cui all'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n.1397 e successive modificazioni ed integrazioni, comunicano alla commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti di attivita' commerciali ed all'Inps, entro trenta giorni, il rilascio della licenza o dell'autorizzazione o l'iscrizione nell'albo o registro suddetti ed ogni altra notizia riguardante l'inizio, la sospensione, la variazione o la cessazione di attivita' dell'azienda.
2) Qualora i dati di cui al comma 1 si riferiscano all'attivita' artigiana, sono comunicati, nei medesimi termini, dalle amministrazioni competenti alla commissione provinciale per l'artigianato ed all'Inps."
Come e' evidente, dunque, si tratta di contribuzione obbligatoria.
L'artigiano paga inoltre una quota destinata all'accantonamento per il fondo pensione (Ivs).
La percentuale complessiva e' del 15,8% (15% fino a 1.1.98) annuale sul reddito dell'artigiano titolare d'impresa fino a 63.054.000 di reddito, e del 16,8% da questa cifra fino a 137.148.000, ridotto di 3 punti percentuali per gli eventuali familiari coadiuvanti minori di 21 anni.
La contribuzione, comunque, deve avvenire sulla base di un minimo contributivo annuo, basato sulla presunzione di un reddito minimo di 21.634.600 di lire all'anno. In pratica, il 15,8% (15% fino a 1.1.98) di tale cifra (pari a 3.418.267 lire all'anno) e' dovuto in ogni caso, anche se in realta' si sono conseguiti redditi reali inferiori ai 21.634.600.
ISCRIZIONE INPS COME LIBERO PROFESSIONISTA
Come gia' accennato, i fotografi liberi professionisti sono tenuti ad una contribuzione INPS (per la formazione di una pensione di vecchiaia) mediante il pagamento di un "premio" pari al 12% degli utili effettivamente conseguiti su base annuale.
Tale norma, inizialmente prevista dalla legge 335/95, e' stata oggetto di continui rinvii, modifiche, adattamenti e chiarimenti, motivo per cui, ancor oggi, e' spesso misconosciuta anche dai consulenti fiscali stessi.
Ecco un breve riassunto degli obblighi.
a) Il contribuito e' stato istituito con l'articolo 2, comma 26, della legge 335 del 8 agosto 1995.
b) Sono inclusi tutti i redditi di prestazioni professionali previsti dall'art. 49, comma 1, del Testo unico sulle Imposte dei Redditi, e le collaborazioni coordinate e continuative.
c) Sono esclusi i redditi di collaborazioni occasionali, i compensi per cessione di diritto d'autore, i proventi di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, gli utili di soci fondatori di Srl.
d) Sono inoltre esclusi i compensi per collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dal professionista a familiari (circolare Inps n. 83 del 28.3.1997).
e) Il professionista interessato deve iscriversi alla "gestione separata" INPS per i liberi professionisti. La decorrenza di tale obbligo e' dal 1 aprile 1996.
f) A far data dal 26.9.1996, il professionista puo' (non "deve") rivalersi sul cliente, addebitandogli in fattura il 4% del compenso lordo.
g) I versamenti (con una cifra massima di 13.714.000 di contributo, relativo ai redditi prodotti nel 1997) vanno effettuati versando entro il 31 maggio una prima rata di acconto pari al 4% dei compensi risultanti dall'anno precedente; entro il 30 novembre, una seconda rata di acconto come la prima, ed entro il 31 maggio dell'anno successivo, il conguaglio a saldo.
h) Tali versamenti costituiscono onere deducibile (da indicare nel quadro P del 740).
AUMENTI INPS DA QUI ALL'ANNO 2028
Prendiamola come un impegno alla solidarieta' con gli attuali pensionati. L'INPS, comunque, e' alla continua ed inarrestabile ricerca di ulteriori fondi. Cosi' (fatti salvi possibili cambiamenti dell'ultima ora), questi sono gli aumenti decisi:.
A) Gli artigiani hanno dall'1.1.98 un aumento dello 0,8% (che porta cosi' la contribuzione al 15,8% all'anno).
Ogni anno successivo ci sara' un ulteriore aumento dello 0,2%, fino a giungere alla definitiva aliquota Inps del 19% (salvo cambiamenti, nell'anno 2014).
B) I liberi professionisti (il contributo partito come 10%) paga, dal 1.1.98, un contributo del 12%. Ogni DUE anni, ci sara' un ulteriore aumento dello 0,5%, fino a giungere all'aliquota pari a quella degli artigiani, del 19% (salvo cambiamenti, cio' averra' nell'anno 2028). In sostanza, la "forbice" fra le due categorie si assottigliera' nei prossimi decenni.
Qualche esempio per il futuro: nel 2001 gli artigiani pagheranno il 16,4%, i professionisti il 12%. Nel 2009 gli artigiani pagheranno il 18%, i professionisti il 14%. Nel 2014, gli artigiani pagheranno il 19%, i professionisti il 15,5%. Nel 2028, tutti pagheranno il 19%... (A parte coloro che, esasperati, saranno emigrati).
CONTRIBUZIONE INPS NEL DIRITTO DAUTORE
Le cessioni descritte fiscalmente come diritto dautore NON SONO ASSOGGETTATE allobbligo di contribuzione Inps del 12% (10% fino al 1.1.98) (gestione separata professionisti).
A questa, infatti, ai sensi dellart. 2, comma 26 della legge 335 dell 8 agosto 1995 sono assoggettate i redditi descritti nel TUIR allart 49 comma 1 e alla lettera A del comma 2.
Il diritto dautore e' previsto alla lettera B, e quindi escluso.
Il modo con il quale vengono emessi i documenti contabili che descrivono le proprie prestazioni di ripresa variano a seconda della natura dellattivita'.
RICEVUTA FISCALE SU BOLLETTARI O FATTURA SU CARTA INTESTATA?
Innanzitutto occorre effettivamente porre un poco di ordine nelle idee confuse generate dalla nostra legislazione.
Dunque: chi mai deve emettere fattura-ricevuta fiscale? "Molte categorie anche artigiane, fra cui la fotoottica, come indicato dal Decreto Ministeriale del 28 gennaio 1983", risponde la maggioranza dei consulenti fiscali degli artigiani.
Ed e' vero: infatti, il DM in questione chiarisce che la fattura-ricevuta fiscale deve essere emessa, invece della semplice ricevuta fiscale "nell'ipotesi in cui sussiste l'obbligo, a carico del prestatore di servizio, di emissione di fattura ai sensi del primo comma dell'articolo 22 del DPR.
Il rimando ad altra legge ci porta alla legge sull'IVA che, all'articolo citato, spiega: "L'emissione della fattura NON e' obbligatoria, se non richiesta dal cliente oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione: (...) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di locali aperti al pubblico, in forma ambulante o presso il domicilio dei clienti".
Il rimando del decreto sulle ricevute fiscali (1983) e' chiaramente riferito al fatto che il fotografo deve emettere fattura-ricevuta fiscale quando il cliente gli richiede la fattura (perché la legge diceva che non c'era obbligo, a meno che il cliente la richiedesse).
In termini spiccioli:
Riordiniamo le idee in linguaggio corrente. Abbiamo quindi una legge IVA che, nel 1972 diceva: non si e' obbligati a fare fattura se la prestazione viene fatta in locali aperti al pubblico, da ambulanti o presso il domicilio del cliente. Comunque (ed e' sempre la stessa legge) negli altri casi si e' sempre obbligati ad emetterla, sia che il cliente la chieda, sia che non lo faccia.
Poi, nel 1983, per ridurre l'evasione, il famoso decreto ministeriale correggeva cosi' il tiro: nei casi in cui non si e' obbligati alla fatturazione, allora sarete obbligati all'uso degli stampati prenumerati. Se il cliente richiede la fattura, rilascerete la fattura-ricevuta fiscale, altrimenti rilascerete la ricevuta fiscale (o scontrino).
Quindi, nel 1983 viene detto: nel caso che fino ad ora foste stati esentati dall'obbligo di emettere fattura (cosi' come dice quell'articolo 22 che abbiamo appena riportato), da adesso, anche se siete artigiani fotografi, dovete emettere ricevuta o fattura-ricevuta.
Quindi, attenzione: in sostanza il decreto dice che la ricevuta fiscale va emessa da chi NON e' OBBLIGATO ad emettere la fattura, quella normale, ai sensi della legge 633/72.
E chi mai non e' obbligato? Lo abbiamo appena visto: chi ha effettuato un servizio in locali aperti al pubblico, o come ambulante o presso il cliente. Ora, l'artigiano fotografo PUO' avere dei locali aperti al pubblico - tipo negozio, per intenderci - assoggettati agli orari di apertura comunali, appunto come locale aperto al pubblico. In questo caso, i servizi li' svolti non erano assoggettati all'obbligo della fatturazione (1972) e sono diventati assoggettati all'obbligo della ricevuta fiscale (1983). Ma, ad ogni buon conto, l'artigiano fotografo puo' anche non avere dei locali aperti al pubblico; molti professionisti esercitano in locali che vengono "aperti" solo al fotografo, senza rispettare alcun orario imposto di apertura. Sono, concretamente, l'equivalente di un ufficio, o di un laboratorio artigiano non aperto al pubblico.
Ebbene, in questi casi l'artigiano NON e' MAI stato esonerato dall'obbligo della fattura!
Il problema della ricevuta fiscale non si pone proprio: sussiste l'obbligo di normale fatturazione che, ai sensi del famoso DPR 633/72, non va fatto su particolari bollettari, ma su carta intestata o su carta qualsiasi, purché siano riportati i dati richiesti (art.21).
Quindi, nel caso dell'artigiano fotografo che non eserciti in locali aperti al pubblico, e per i servizi realizzati li' (e non presso il cliente dall'ambulante) non solo c'e' la possibilita' di usare la propria carta intestata e di fatturare senza bollettari prenumerati, ma c'e' sempre stato (dal 1972) l'obbligo di farlo.
BOZZA FATTURA DA PARTE DI FOTOGRAFO IMPRESA (Ditta iscritta alla CCIAA)
Dati completi della ditta fotografo
impresa / indirizzo / citta'
codice fiscale
partita iva
Dati del cliente
(obbligatori la ragione sociale ed il recapito,
mentre la partita IVA del cliente
va indicata preferibilmente
ma non obbligatoriamente).
Data
Numero fattura (progressivo nellanno solare)
Per cessione diritto di utilizzo di numero tot immagini destinate a (brossura, catalogo, depliant, libro, pubblicazione, eccetera, eccetera) anno 1999
Piu' (eventuale) rimborso spese di produzione, compensi a terzi, trasferte, eccetera
Imponibile lire 1.000.000
IVA 20% lire 200.000.
Totale fattura lire 1.200.000.
Pagamento a 30 giorni data fattura su conto corrente bancario n. 12345/1, banca Xxxxxxx, agenzia xx di xxxxxxx, coordinate bancarie 8867- 76859 conto 12345/1
LA FATTURA DEL LIBERO PROFESSIONISTA
Nel caso della libera professione, la fattura va redatta in maniera un po differente, dato che il Fisco chiede che venga applicata anche la ritenuta dacconto (un anticipo sulla tassazione). In realta', leffetto fiscale e le imposte che verranno pagate sono assolutamente identiche a quelle pagate da unimpresa iscritta alla camera di commercio. Formalmente, la ricevuta va invece concepita in maniera diversa (vedi esempi).
Va inoltre detto che il libero professionista ha unopportunita' in piu': puo' emettere la fattura vera e propria allatto del pagamento, facendola seguire ad una semplice "nota pro forma" con valore solo informativo per il cliente, ma che non obbliga il fotografo ad anticipare Iva ed Irpef, che verranno pagate solo a pagamento avvenuto, con lemissione della fattura vera e propria. La nota pro forma non va registrata sui libri Iva. Tuttavia, dato che fin quando non viene emessa la fattura vera e propria il cliente non recupera lIva, alcuni utilizzatori non vedono di buon occhio questa procedura, ed obbligano il professionista ad emettere la fattura vera e propria, negandogli quindi il vantaggio che avrebbe accordato il fisco.
Un ultima nota: mentre la percentuale IVA e' stata variata per decreto legge dal 1 ottobre del 1997, la percentuale della ritenuta dacconto e' collegata allapplicazione della legge Finanziaria 1998. Si ha quindi un periodo di 3 mesi (ottobre, novembre e dicembre 1997) in cui le due percentuali non coincidono, rendendo un po piu' complicati i conteggi.
ESEMPIO FATTURA DA PARTE DI FOTOGRAFO LIBERO PROFESSIONISTA
Dati completi del fotografo
indirizzo / citta' / codice fiscale
partita iva
Dati del cliente
(obbligatori la ragione sociale ed il recapito,
mentre la partita IVA del cliente
va indicata preferibilmente
ma non obbligatoriamente).
Data
Numero fattura (progressivo nellanno solare)
Per cessione diritto di utilizzo di numero tot immagini destinate a (brossura, catalogo, depliant, libro, pubblicazione, eccetera, eccetera) anno 1999
Piu' (eventuale) rimborso spese di produzione, compensi a terzi, trasferte, eccetera
Totale compenso professionale lire 1.000.000
Rivalsa (4%) gestione separata INPS professionisti, legge 335/1995 lire 40.000
Imponibile lire 1.040.000
IVA 20% lire 208.000
Totale fattura lire 1.248.000
Ritenuta acconto 20% su imponibile (dal 1998) lire 208.000
Netto a pagare (dal 1998) lire 1.040.000
NOTA:
LA RITENUTA DACCONTO FINO AL 31.12.97 e' del 19%
Pagamento a 30 giorni data fattura su conto corrente bancario n. 12345/1, banca Xxxxxxx, agenzia xx di xxxxxxx, coordinate bancarie 8867- 76859 conto 12345/1
Il meccanismo della "ritenuta d'acconto" (anticipo sulle tasse dovute) viene applicato alle prestazioni professionali, e non a quelle di imprese.
Per questo motivo, e' assoggettato alla ritenuta d'acconto il fotografo libero professionista, e non l'imprenditore.
Per chi non conoscesse il sistema - un po' farraginoso - della ritenuta d'acconto, si da qui di seguito una spiegazione di base.
La "ritenuta d'acconto" non e', come alcuni credono, quella ricevuta che viene rilasciata dai privati quando percepiscono un compenso, né - men che meno - si tratta di una forma di tassazione a sé stante.
Chi e' soggetto a ritenuta d'acconto, in pratica, non paga piu' tasse di chi invece non e' assoggettato. Solo, le paga in momenti e con modalita' diverse.
Molto concretamente, si tratta di un modo con il quale il Fisco, solo per alcuni tipi di reddito, chiede un anticipo sulle imposte che saranno poi dovute, facendolo versare non al contribuente che fara' la dichiarazione dei redditi, ma direttamente dal suo cliente. Quest'ultimo, invece di pagare tutto il dovuto nelle mani del professionista, versa una parte del compenso direttamente allo Stato, in acconto sulle tasse che il professionista dovra' pagare poi, a conguaglio.
Il nome stesso "ritenuta d'acconto" dice molto sul sistema: si tratta di una "ritenuta", cioe' una trattenuta che viene fatta sul compenso, che viene versata "d'acconto", cioe' in anticipo sulle tasse da pagarsi in seguito.
Il fatto di fare effettuare questa trattenuta dal cliente del professionista e non dal professionista stesso e' un modo come un altro per evitare l'evasione.
In altri termini, non fidandosi della puntualita' dei versamenti da parte di chi dovrebbe pagare con soldi che escono dalle sue tasche, lo Stato chiede ad un terzo soggetto di effettuare questa trattenuta ed il versamento; a parte il fastidio di una incombenza contabile in piu', il cliente che deve effettuare la trattenuta non ci perde né guadagna nulla, e quindi lo fa senza particolari problemi. Di fatto, si tratta dello stesso sistema con cui il datore di lavoro effettua le trattenute sugli stipendi dei suoi dipendenti; questi ultimi non vedono proprio i denari delle imposte, che vengono trattenuti all'origine e versati direttamente. Stessa operazione nei confronti dei liberi professionisti, con la differenza che ad effettuare la trattenuta non e' il datore di lavoro dipendente, ma ciascun singolo cliente che il professionista si trova ad avere (ad eccezione dei privati).
Il meccanismo funziona cosi':
Ogni volta che un professionista (e, quindi, anche un fotografo libero-professionista) effettua una prestazione, l'ammontare viene indicato come assoggettato a ritenuta d'acconto.
Nella fattura, quindi, si indichera' innanzitutto la causale del compenso "Per mie (o nostre) prestazioni professionali relative a servizio (...)", oppure: "Per cessione del diritto di pubblicazione per una volta delle immagini (...) sulla testata o sullo stampato (...)".
Accanto a tale causale, l'importo lordo, cioe' quello che il cliente si trovera' a spendere.
Alla riga sottostante (se non esistono altre voci, vedi capitolo sul rimborso delle spese), si indica la voce "ritenuta d'acconto" ed il suo ammontare. Ad esempio, se il compenso lordo e' di un milione, l'ammontare della ritenuta (ad aliquota 20%) e' di 200.000 lire.
Il compenso professionale va inoltre assoggettato ad IVA, applicando la percentuale dell'IVA alla cifra lorda, cioe' a quella iniziale.
La differenza fra la cifra lorda e quella della ritenuta d'acconto e' il compenso netto, cioe' quello che il fotografo intasca.
La cifra relativa all'IVA praticamente non influenza l'ammontare effettivo del compenso, dato che si tratta di una partita di giro: tanti soldi entrano, tanti escono, senza spesa o vantaggio per nessuna delle imprese o dei professionisti. L'Iva la paga sostanzialmente solo l'ultimo della catena, il consumatore finale.
Una nota, forse superflua per alcuni.
Chiedendo un milione, il cliente paga effettivamente quella cifra, ma abbiamo visto che il fotografo intasca in realta' 800.000 lire.
Desiderando intascare un milione, occorre fare un piccolo calcolo. Non, come verrebbe istintivo a molti, chiedendo 1.200.000 lire, e cioe' aggiungendo la stessa percentuale che poi deve essere tolta. In questo modo, infatti, la cifra lorda a cui si dovrebbe applicare la ritenuta sarebbe di 1.200.000 lire, di cui il complessivo 20% e' di piu' del 20% di 1.000.000.
In pratica, chiedendo un lordo di 1.200.000 si intascano 960.000 lire, perché la ritenuta diventa di 240.000 lire.
Il conto corretto va fatto dividendo la cifra che si desidera ottenere per 80, e moltiplicando il risultato per 100 (nel 1997 la ritenuta e' del 19%, per cui la cifra va divisa per 81 e moltiplicata per 100). Nell'esempio riportato, la cifra da chiedere per intascare un milione netto e' 1.250.000 lire (da cui, sottraendo il 20% si ottiene un milione).
La ritenuta d'acconto deve essere applicata a tutti i liberi professionisti (anche se fra loro associati) quando prestano la loro opera nei confronti di imprese individuali e societa' di qualsiasi genere, ma NON quando prestano la loro opera a dei privati. Fino al 31.12.97 non veniva applicata alle prestazioni fatte a favore di altri professionisti individuali.
In sostanza, se il cliente del fotografo lavoratore autonomo e' un privato non si applica la ritenuta d'acconto. In TUTTI gli altri casi si', ed e' obbligatoria.
Attenzione: del fatto che e' stata effettuata questa trattenuta, e dell'avvenuto versamento alle casse dello Stato, la ditta cliente DEVE mandare una certificazione al fotografo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello nel quale e' stato fatto il pagamento. Se, ad esempio, si riceve un compenso nel mese di marzo, la ditta cliente tratterra' la ritenuta e la versera' allo Stato; trascorso tutto l'anno solare in corso (e quindi con l'anno successivo) entro il 30 aprile - e quindi tredici mesi dopo aver effettuato il pagamento - la ditta dovra' spedire al fotografo un'attestazione ove si dichiari che e' stata effettuata la ritenuta, e di quali importi si trattava.
Questa dichiarazione ha un valore molto concreto per il fotografo libero professionista. E' infatti l'unico documento che possa comprovare, nella dichiarazione dei redditi, l'avvenuto versamento di quella parte di tasse che la ritenuta rappresenta. Di fatto, la certificazione vale tanti soldi quanto e' la cifra della ritenuta d'acconto fatta a suo tempo.
A seguito dell'introduzione (legge 335/95) della contribuzione pensionistica INPS del 12% (10% fino a 1.1.98) per i liberi professionisti, agli stessi e' stata data una facolta', non prevista per le imprese: quella di rivalersi, in parte, sul cliente, esponendo in fattura un'addizionale pari al 4% del compenso, che serva a coprire in parte la contribuzione pensionistica richiesta.
Si tratta, come accennato, di una facolta', e non di un obbligo. In pratica, sta al fotografo decidere se avvalersi o meno di tale facolta', e cioe' decidere se ricaricare, su ciascun singolo cliente, questo 4% concessogli come facolta'.
Siccome l'aggiungere tale cifra significa, di fatto, innalzare il proprio prezzo, non tutti i liberi professionisti sfruttano tale facolta', facendola cosi' divenire un "optional" non sempre ben spendibile nei confronti del cliente attento al risparmio.
Nel concreto, il 4% che si aggiunge in fattura a carico del cliente finisce comunque con il coprire una quota della contribuzione INPS ben superiore a questo nominale 4%. Infatti, mentre tale aggiunta viene fatta sull'intera cifra imponibile, il 12% (10% fino a 1.1.98) INPS viene pagato solo a consuntivo, su base annua, sugli utili effettivamente conseguiti.
Facciamo un esempio. Per una fattura di un milione di lire, si ricarica sul cliente il 4% di tale cifra (cioe', 40.000 lire). Il 10% che sara' poi dovuto all'INPS, tuttavia, non sara' dovuto sull'intero milione della fattura, ma solo sull'utile prodotto da tutti i lavori. Se, per quel particolare lavoro, le spese sono state pari a 500.000 lire, l'utile sara' di 500.000 lire e, quindi, il 12% (10% fino a 1.1.98) dovuto all'INPS sara' di 50.000 lire (in relazione a quella singola fattura). Applicando la rivalsa del 4% sul cliente, 40.000 di quelle 50.000 dovute all'INPS saranno state anticipate dal cliente stesso.
Tecnicamente, il 4% si applica alla cifra del compenso, ed e' assoggettato tanto all'IVA quanto alla ritenuta. Questo significa che l'importo imponibile diviene, nel nostro esempio, di 1.040.000 lire, ed a tale cifra va applicata sia IVA che ritenuta del 19% (o del 20%, dal 1998).
Tale trattamento della rivalsa del 4% e' stato definitivamente chiarito dalla Risoluzione Ministeriale n. 109/E dell'11.7.1996, dopo una ridda di interpretazioni contrastanti.
La tassazione per il punto a) citato prima dell'articolo di legge (assistenza sanitaria) e' in realta' comune a tutti i cittadini italiani. In un modo o nell'altro, ogni reddito e' infatti tassato, con percentuali leggermente diverse. Anche chi non ha un inquadramento come dipendente, commerciante, artigiano, eccetera,(e quindi anche il libero professionista non iscritto ad Albi) paga tale contributo come cosiddetto "non mutuato", in una percentuale variata di anno in anno fra il 6.6% ed il 4% del reddito complessivo (con una diminuzione della percentuale oltre un certo tetto di contribuzione).
Questo contributo e' destinato unicamente all'assistenza sanitaria, e non produce alcun diritto ad una pensione; e' quella che i quotidiani chiamano impropriamente la "tassa della salute".
LA NOTA DI DEBITO NEL DIRITTO DAUTORE
Come accennato, la cessione fiscalo'e del diritto dautore viene descritta non con una fattura (infatti, siamo fuori campo Iva) ma con una ricevuta personale, che descrive un reddito riassunto poi nel quadro E2 della dichiarazione dei redditi.
Per i dettagli sullapplicabilita' di tale procedura, (ristretta allambito creativo ed editoriale della fotografia) si veda lapposito capitolo sulle possibili configurazioni fiscali.
ESEMPIO DI RICEVUTA PER CESSIONE DIRITTO DAUTORE. (SOLO FOTO CREATIVE, DA AUTORE, PER IMPIEGHI NON PUBBLICITARI)
Dati completi privati
del fotografo (non delleventuale attivita' di impresa)
indirizzo / citta' / codice fiscale
data e luogo di nascita
Dati del cliente
(obbligatori la ragione sociale ed il recapito,
mentre la partita IVA del cliente
va indicata preferibilmente
ma non obbligatoriamente).
Data
Numero ricevuta (progressivo nellanno solare)
Per cessione diritto dautore mie immagini creative per una pubblicazione su vostra testata Xxxxxx numero del mese di xx/xx/xxxx
lire 1.000.000
Ritenuta dacconto 20%** (dal 1998) sul 75% imponibile lire 150.000
Netto a pagare (nel 1998): lire 850.000
Esente Iva ex art. 3 Dpr 633/72
* Nota: fino al 31.12.1997, la ritenuta dacconto e' del 20%.
IL DOCUMENTO DI TRASPORTO (EX BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO
COSERA LA BOLLA, COSE IL DDT
Come e' noto, dal 27 settembre del 1996 la bolla di accompagnamento e' stata abolita per la quasi totalita' dei casi, e non sostituita ma in un certo senso surrogata dal cosiddetto "documento di trasporto", che ne fa le veci ma in forma relativamente semplificata.
Lo scopo del Fisco nellistituzione della bolla di accompagnamento prima e del documento di trasporto dopo era evidente: dare uno strumento ai verificatori per rilevare lirregolarita' fiscale che sarebbe stata evidente in presenza di una merce, un "bene viaggiante" senza descrizione con valore di prova fiscale.
La bolla era concepita in maniera da ridurre al minimo le vie di fuga nel trasporto di merci, se non correndo degli oggettivi rischi; era tuttavia un adempimento estremamente macchinoso, e sanzionato con un rigore che ricordava meccanismi di polizia penitenziaria piu' che di finanza. Il documento di trasporto lascia piu' spazio alla fantasia degli imbroglioni italici, pur essendo comunque efficace, proprio in virtu' della sua maggior semplicita'. Di fatto, la trasformazione e' stata fatta non tanto per vero amore della semplicita' da parte del Fisco o per aumento di fiducia, ma per armonizzazione con le norme degli altri paesi europei, in questo - ed altro - molto meno "borbonici" nel concepire i meccanismi amministrativi.
Anche tenendo a mente gli intenti del Legislatore nellistituire lobbligo della bolla prima, e del DDT dopo, occorre fare alcune distinzioni importanti: un conto e' la cessione di materiale fotografico lavorato (un album di fotografie, una significativa serie di stampe vendute al cliente, eccetera), e tutt'altra cosa e' la cessione temporanea in visione od in lavorazione di diapositive e stampe consegnate al cliente perché ne faccia delle selezioni per la stampa ad inchiostro.
Nel primo caso, infatti, si ha una oggettivamente vendita di un bene, mentre nel secondo caso le immagini viaggiano come l'equivalente di supporto alle lavorazioni grafiche e, come tale, in esenzione di bolla, dato che non ha senso parlare del trasferimento di un bene da una parte allaltra. La cosa infatti che "vale", quella che viene pagata e quindi tassata e' - nel caso di queste fotografie - il diritto di utilizzo, e non il bene in sé. Chiariva abbastanza bene largomento il punto 8, articolo 4, DPR 627 del 6 ottobre 1978, anche se ora abrogato, perché relativo alla soppressa bolla di accompagnamento: "Le disposizioni non si applicano: (...) ai trasporti di beni ed attrezzature utilizzati come strumentali per l'esercizio dell'attivita' propria di prestazione di servizi.(...) Per i trasporti esonerati dall'obbligo del documento ai sensi dei precedenti commi nn. 1, 4, ed 8 e del penultimo comma dell'art. 1), se il trasporto e' eseguito a mezzo vettore, il mittente rilascia a quello apposita dichiarazione sottoscritta, da cui risulti il titolo dell'esenzione."
Proprio in virtu' della semplificazione di tale meccanismo e' ancora oggi buona prudenza far accompagnare le fotografie destinate ala riproduzione da una dicitura - firmata dal mittente - che spieghi perché non si tratti di beni viaggianti:
Il testo del timbro, anche breve, puo' essere di questo tenore: "Trasporto di immagini, su supporto strumentale alla cessione di un diritto di utilizzo, in quanto necessari alla lavorazione grafica: esenti da documento di trasporto."
PERCHE NON SI TRATTA DI BENI IN ALCUNI CASI
In buona sostanza, infatti, nel caso delle fotografie "prestare" al cliente perché ne effettui una riproduzione, l"oggetto" fotografia non implica in sé alcun valore. Il vero "corpus" della vendita e' la cessione di un diritto duso, mentre limmagine potrebbe anche essere trasmessa in forma di file via linea ISDN o su un sito Internet, senza alcuna movimentazione di materiale. Eppure, la cessione assoggettata a pagamento e quindi ad Iva avverrebbe comunque.
E invece nel caso della consegna di materiale fotografico inteso come insieme di stampe, book per venditori, eccetera, che l"oggetto" fotografia rappresenta davvero parte integrante della vendita, che non potrebbe essere separato dalla quantificazione monetaria che ne viene fatta.
Tuttavia, dato che diviene spesso difficile tracciare un confine netto fra i casi di vendita delle fotografie e quelli di cessione del diritto, alcuni preferiscono far sempre accompagnare le immagini con un documento di trasporto, anche nella oggettiva constatazione che la sua compilazione e' estremamente piu' semplice della vecchia bolla.
DDT SI, DDT NO: IN QUALI CASI PER IL FOTOGRAFO
Attualmente il Documento di trasporto non si realizza se si verifica uno di questi casi:
A) Viene effettuata contestuale fatturazione. Questo significa che di quella operazione viene emessa fattura entro le ore 24 del giorno stesso (e non entro 24 ore, come alcuni ritenevano). La fattura puo' accompagnare i beni, ma puo' anche essere spedita a parte. In sostanza, se la fatturazione avviene in quello stesso giorno, i beni possono anche viaggiare senza Documento di trasporto.
Al contrario, il DDT va sempre fatto quando si spostano dei beni al cui spostamento non coincide fatturazione. Per capirci, quindi, occorre sempre emettere DDT quando il cliente fa giungere in studio del materiale di campionario per lesecuzione di riprese, e quando questo materiale deve essere poi restituito al cliente.
La causale del trasporto, in questo caso, non e' "visione" o "conto lavorazione", ma - apertamente - "in temporaneo deposito per realizzazione servizio fotografico".
b) Non esiste trasporto di beni, come nel caso della cessione di soli diritti duso.
A CHI INTESTARLO, COME COMPILARLO
Il documento di trasporto puo' essere intestato in due diversi modi. O il cliente emette DDT al soggetto fotografo, che poi a sua volta emette un suo documento nei confronti del cliente stesso. Oppure, piu' semplicemente ed altrettanto correttamente, il cliente emette un DDT ove la sua azienda figura sia come mittente che come destinatario, ma indicando la consegna in un "diverso luogo di destinazione", e cioe' presso il fotografo. Questultimo, infatti, non e' un vero destinatario della merce, ma semplicemente un prestatore dopera che, agendo in nome e per conte del cliente, sta lavorando a suo nome sulla merce in questione.
Sl DDT devono ovviamente comparire i dati del mittente e del destinatario, la data e lora dellinizio del trasporto, i dati degli eventuali vettori, la descrizione dei beni in natura e quantita', il motivo del trasporto. Se viene emessa la fattura in giornata, non e' piu' obbligatorio - per chi ha registratore di cassa - accludere lo scontrino al DDT. Non e' piu' obbligatoria la doppia indicazione delle quantita' in cifre e lettere, e non e' piu' obbligatorio luso degli stampati numerati acquistati con le ben note formalita' (acquistare delle bolle di accompagnamento era cosa quasi piu' controllata che lacquistare delle munizioni per armi da fuoco). Il DDT puo' essere compilato su normale carta bianca o carta intestata, e se si commette un errore materiale, si straccia il foglio e lo si rifa'.
Ciascun documento va numerato con una sua numerazione per anno solare, e va conservato come se si trattasse di corrispondenza commerciale.
Non e' compito di questo agile vademecum il sostituirsi ad un manuale di gestione fiscale e contabile della propria attivita'.
Le indicazioni riportate in queste pagine sono quelle utili ad avviare unattivita', o ad instradare il proprio consulente nella tenuta della propria contabilita' adattando il suo intervento alloggettiva natura del lavoro del fotografo che, come abbiamo visto, puo' effettivamente essere di diverso genere nella sostanza e, conseguentemente, nella forma.
Gli adempimenti che conseguono allapertura di unattivita' variano sensibilmente a seconda che si tratti di attivita' di impresa o di professione, del tipo di contabilita' (forfaittaria, semplificata, ordinaria) che si sceglie, dal fatto che si superino o meno determinate soglie di reddito, dal genere di diritti concessi, dal fatto che esista abbinata attivita' di commercio oppure no, dal tipo di societa' eventualmente costituita, eccetera. Inoltre, le norme continuano a variare in corso danno. Il nostro attuale sistema fiscale e' stato oggetto, in poco piu' di ventanni, di circa quindicimila modifiche ed emendamenti (sic!). Mediamente parlando, e' piu' rapido lo Stato a modificare le regole in corso che i consulenti tributaristi a approfondirle per tenersi aggiornati.
Il contribuente sta nel mezzo.
E quindi improponibile, per una persona che di lavoro voglia fare il fotografo - magari creativo - lo stare dietro in maniera corretta a tutti gli adempimenti e le loro variabili.
Lartigiano avra' convenienza quindi ad appoggiarsi al centro servizi a pagamento piu' vicino organizzato dalle associazioni di artigiani o, in alternativa, ai servizi di uno studio di tributaristi o di commercialisti. Il libero professionista si servira' necessariamente di uno studio di dottori commercialisti o di un centro servizi di tributaristi. In ogni caso, e' estremamente sconsigliabile il "fai da te".
Lelenco ESTREMAMENTE SCHEMATICO che viene qui di seguito riportato ha il solo scopo di indicare il variabile peso che la tenuta della contabilita' potra' dare, di caso in caso.
Lovvio consiglio e' quello di affidarsi - pur se con le idee chiare sulla propria natura e le proprie esigenze - ad una struttura professionale per la tenuta della propria contabilita'.
Per la cessione del diritto dautore da parte del singolo professionista (solo fotografia creativa, impieghi editoriali e librari):
Si emette nota di debito e non fattura.
Non esistono registri su cui annotare le note, che vanno pero' numerate e conservate.
Non si deducono analiticamente le spese (deduzione a forfait del 25%)
Non si presenta specifica dichiarazione, ma si include il reddito nel quadro E2 del proprio 740.
Il controllo crociato deriva dal fatto che ogni singolo cliente indichera', nella sua dichiarazione 770, i compensi nominalmente pagati agli autori.
Per lesercizio di attivita' libero professionale (solo attivita' di foto interpretativa, assenza di struttura):
Si tengono libri Iva ed Irpef, che possono anche accorpare in una coppia di libri la registrazione delle fatture emesse con i relativi incassi, e delle fatture dacquisto con i relativi pagamenti.
Si tiene un registro dei cespiti ammortizzabili. In via minimale, tali annotazioni possono anche essere effettuate direttamente sul libro Iva.
Fino a 360 milioni di ricavi, volendo il registro delle fatture emesse puo' essere sostituito da un bollettario (con moduli madre e figlia) numerato e vidimato.
Per lesercizio di attivita' di impresa (normale attivita' di studio fotografico).
Si tengono libri Iva fatture emesse e pagamenti ed IRPEF, incassi e pagamenti.
Se si ha attivita' artigianale con vendita propri prodotti, registro corrispettivi o prima nota.
Si tiene libro dei cespiti ammortizzabili (annotabili anche sul libro inventari o, nella contabilita' semplificata, sul registro acquisti).
Si tiene il libro giornale e il libro degli inventari (contabilita' ordinaria)
Si tengono scritture ausiliarie di magazzino (entrate, uscite, semilavorati, imballi, ecc.)
Si tengono schede dei professionisti a cui si erogano compensi assoggettati a ritenute alla fonte.
Si tiene un eventuale registro degli omaggi.
In realta', lelenco dovrebbe essere estremamente piu' dettagliato e, includendo anche:
eccetera, questo diverrebbe non un capitolo, non un libro, ma una collana di testi.
Come accennato, non e' questo lo scopo del Vademecum, e si rimanda quindi allindispensabile intervento del proprio tributarista.
LE PRESTAZIONI OCCASIONALI IN FOTOGRAFIA
COSA SONO LE PRESTAZIONI OCCASIONALI
Se REALMENTE si tratta di lavori occasionali, il caso e' contemplato e descritto con chiarezza dal nostro ordinamento. Si tratta delle casistiche contemplate alle lettere "i" ed "l" dell'articolo 81 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/86), e richiamati all'art. 85, punto 2:
"Art. 81 - Redditi diversi:
Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, né in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
(...)
i) I redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente;
l) I redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
(...)
Art. 85 - Altri redditi:
(...)
2) I redditi di cui alle lettere h), i) ed l) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione."
Cosa significa questo?
Che se la prestazione e' occasionale, non abituale, e se la persona che la compie non ha gia' una sua attivita' autonoma, oppure non ha compiuto quel lavoro nell'esercizio della sua normale funzione di dipendente, in questi casi quello che guadagna viene conteggiato come "reddito diverso", regolarmente tassato, e basta.
Chi si iscrive all'ufficio Iva? Chi tiene contabilita', chi si iscrive alla CCIAA, all'artigianato e cosi' via?
Solo chi esercita professionalmente, cioe' abitualmente, una certa attivita'. Solo in questi casi sono previsti tutti gli adempimenti che abbiamo visto nelle schede apposite; i redditi ottenuti da prestazioni occasionali, invece, sia di impresa che di lavoro autonomo, sono assoggettati al pagamento delle imposte sul reddito ed alla "tassa sulla salute", ma non generano alcun altro dovere se non quello della compilazione del 740 (dichiarazione dei redditi, indipendentemente dall'importo) e, ovviamente, il pagamento del dovuto.
Resta, tuttavia, da individuare un punto importante: QUANDO si considera occasionale, non abituale, un'attivita'?
Ecco entrare in campo il buon senso, dato che non e' stato fissato da nessuna parte un limite né numerico (quanti lavori occasionali?), né di entita' (fino a che cifra?).
In assenza di questi limiti certi, cioe' indicati per legge, si tenga presente che per "occasionale" non si intende "sporadico".
Anche se nel linguaggio comune "occasionale" ha finito con avere lo stesso significato di "una volta ogni tanto", in realta' il termine significa: "che e' capitato davanti" (da occido, occidi, OCCASUM, occidere: cadere, cader dinanzi e, quindi, capitare).
In sostanza, il legislatore ha inteso lasciare la possibilita' di descrivere fiscalmente quelle attivita' che non ci si aspettava, e sono capitate; ma NON quelle attivita' che non vanno molto bene e, quindi, producono ancora pochi lavori.
Intendiamoci: il fotografo che cerca attivamente di avere dei clienti, si fa' pubblicita', sparge la voce, si prepara per affrontare i servizi, e' un professionista, nel senso che si butta in un'impresa (o in una libera professione); il fatto, poi, che riesca a fare solo due o tre servizi in un anno significa solo che gli affari, per quell'anno, gli sono andati male, ma non che ha effettuato dei lavori occasionali.
L'"abitudinarieta'", in sostanza, non e' legata tanto alla frequenza dei lavori, quanto alla loro prevedibilita'.
Il professionista e' OBBLIGATO a rispettare gli "iter" che sono stati descritti al capitolo secondo; poi, fara' tutti i lavori che potra' fare. Se saranno molti, buon per lui; se saranno pochi, al limite anche nessuno, questo non togliera' nulla alla natura abituale e professionale della sua attivita', nel senso che lui "ci ha provato". Infatti, anche a fronte di un volume di affari pari a zero (nessun compenso) questo operatore e' comunque obbligato a presentare la dichiarazione IVA.
Colui, invece, che non esercita abitualmente l'attivita', nella vita fa' tutt'altro: dipendente, studente, quello che vuole, ma non cerca di procurarsi dei lavori fotografici. Se gli capita qualche lavoro e' in via del tutto occasionale (nel senso etimologico), senza che se la sia andata a cercare.
E' evidente che molto, in questa situazione, e' lasciato alla buona fede ed alla sincerita', essendo in alcuni casi abbastanza difficile disquisire sul fatto che un lavoro sia stato cercato o sia capitato.
In ogni caso, questi sono elementi certi:
a) NON e' occasionale nessun lavoro fotografico prima del quale sia stata fatta una qualsiasi forma di pubblicita': un volantino, un semplice biglietto da visita con la dicitura "fotografo" o similari, un cartellino affisso nei negozi di bomboniere, l'indirizzo e la dicitura "fotografo" nell'album fotografico realizzato "per caso", eccetera.
In questa situazione, infatti, non e' sostenibile in nessun modo il carattere occasionale della prestazione, nel senso che si e' analizzato prima; indipendentemente dal fatto che i lavori possano essere anche pochi, l'averli cercati attivamente mediante una forma qualsiasi di pubblicita' e' cosa tipica e sintomatica di attivita' abituale e quindi professionale.
E' invece ammissibile la firma delle foto pubblicate su una rivista o similari, dato che il firmare le immagini significa solo attribuirsene la paternita', e non farsi promozione. Anche la sola firma al termine di un album di matrimonio e' accettabile; quello che si e' indicato come da evitarsi e' l'indicare il recapito (indirizzo o telefono), evidentemente finalizzato ad essere contattato da altri, o il definirsi "fotografo" accanto alla firma, lasciando cosi' presupporre la disponibilita' professionale a realizzare altri lavori.
b) NON e' piu' occasionale quell'insieme di lavori che, anche se non ricercati attivamente, per la loro insistente frequenza assumono, di fatto, una ricorrenza paragonabile a quella di un lavoro professionale.
Questo significa che, anche se non venisse effettuata pubblicita' alcuna, quando la "voce" si fosse sparsa in modo cosi' efficace da promuovere quindici, venti lavori all'anno, il carattere di occasionalita' perde il suo requisito oggettivo.
Un esempio per meglio comprendere: il fatto che quando il cielo si annuvola rapidamente in un pomeriggio d'estate e comincia a tuonare, dopo poco si metta a piovere, non e' certamente un fatto sicuro, né e' cercato o provocato attivamente dallo spettatore; d'altronde, non si puo' dire che in questo caso la pioggia sia "occasionale": capita cosi' di frequente che rappresenta la normalita'.
CERIMONIALISTI E FINTE COLLABORAZIONI OCCASIONALI
Allo stesso modo, se in settembre ed in maggio-giugno "capita" che per quasi tutti i sabati e le domeniche vengano richieste delle fotografie ad un matrimonio, anche senza aver effettuato della pubblicita', quelle prestazioni non sono piu' occasionali, ma oggettivamente professionali.
Va quindi da se che lorganizzare gruppi di collaboratori occasionali (i fotografi cerimonialisti che si appoggiano a collaboratori cosiddetti occasionali) spinge i collaboratori a commettere un illecito, dato che e' evidente che tali collaborazioni NON sono occasionali, ma professionali.
Questi "aiutanti periodici", per essere in regola, dovrebbero quindi avere una loro autonoma partita Iva, e fatturare di volta in volta le prestazioni svolte a favore di altri fotografi.
Come gia' accennato, non e' stato tracciato un confine netto di legge; per discriminare ci si basa sulla buona fede, salvo poi sanzionare quegli inquadramenti chiaramente elusivi.
Ecco, concretamente, come deve essere descritta la prestazione occasionale (che sia effettivamente tale):
Quando riceve il suo compenso, il "fotografo" occasionale rilascia al cliente, chiunque esso sia, una ricevuta fiscale.
La ricevuta viene compilata in due copie dal fotografo stesso: una copia va al cliente, una viene conservata dal fotografo.
Non occorre nessun modulo particolare, né alcun bollettario numerato; le cartolerie commerciali vendono della modulistica prestampata a questo fine, ma vanno ugualmente bene due fogli di normalissima carta bianca.
Ovviamente, entrambe le copie dovranno riportare tutti i dati che descrivono il compenso ed i soggetti interessati, e cioe':
a) Del fotografo occasionale (o, comunque, di chi ha offerto la prestazione): Nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale.
b) Del cliente, Nome, cognome (o ditta), residenza, codice fiscale.
c) Del documento, data e numerazione progressiva. Cioe', data della ricevuta e un numero progressivo, che ricominci ad ogni anno solare. Ad esempio, se fino al dicembre sono state fatte tre prestazioni occasionali (numerate: 1, 2 e 3), la prestazione successiva, effettuata supponiamo in febbraio, viene numerata di nuovo col n. 1, e cosi' via.
d) Del compenso, descrizione sommaria ed importo. Ad esempio: "per mia prestazione occasionale relativa a servizio su fauna del Gran Paradiso", lire tot.
e) Se la prestazione viene fatta a favore di una ditta (e quindi NON nel caso della prestazione effettuata a privati), la cifra del compenso va assoggettata a ritenuta d'acconto.
Della ritenuta d'acconto si e' fatto cenno anche nel capitolo secondo, con la descrizione delle prestazioni professionali.
In breve, comunque, si tratta di un anticipo sulle imposte, operato mediante una trattenuta (ritenuta) che il cliente fa sulla cifra da pagare al fornitore, in questo caso il fotografo occasionale. La cifra trattenuta viene poi versata dall'azienda cliente in anticipo (acconto) sulle tasse che il suo fornitore dovra' pagare.
La percentuale della ritenuta d'acconto, del 18% fino al 31.12.1988, e' poi passata al 19%, fino al 1997, per poi passare al 20%, dal 1998..
Concretamente, quindi, su di un compenso di 1.000.000 la ritenuta d'acconto (cioe' la trattenuta in anticipo sulle tasse) e' - con la percentuale del 19% o del 20% - di 190.000 e poi 200.000 lire; questo importo viene trattenuto dalla ditta cliente, e da essa versato per conto del "fotografo".
Una nota, forse superflua per alcuni. Quando il compenso viene assoggettato a ritenuta d'acconto, il netto percepito e', ovviamente, inferiore a quanto viene pagato dal cliente.
Chiedendo un milione, il cliente paga effettivamente quella cifra, ma abbiamo visto che il fotografo intasca in realta' 800.000 lire.
Desiderando intascare un milione, occorre fare un piccolo calcolo. Non, come verrebbe istintivo a molti, chiedendo 1.200.000 lire, e cioe' aggiungendo la stessa percentuale che poi deve essere tolta. In questo modo, infatti, la cifra lorda a cui si dovrebbe applicare la ritenuta sarebbe di 1.200.000 lire, di cui il complessivo 20% e' di piu' del 20% di 1.000.000.
In pratica, chiedendo un lordo di 1.200.000 si intascano 960.000 lire, perché la ritenuta diventa di 240.000 lire.
Il conto corretto va fatto dividendo la cifra che si desidera ottenere per 80, e moltiplicando il risultato per 100 (finché la percentuale della ritenuta e' il 19% il conto e': diviso 81, per 100).
Attenzione: del fatto che e' stata effettuata questa trattenuta, e dell'avvenuto versamento alle casse dello Stato, la ditta cliente DEVE mandare una certificazione al fotografo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello nel quale e' stato fatto il pagamento. Se, ad esempio, si riceve un compenso nel mese di marzo, la ditta cliente tratterra' la ritenuta e la versera' allo Stato; trascorso tutto l'anno solare in corso (e quindi con l'anno successivo) entro il 30 aprile - e quindi l'anno dopo - la ditta dovra' spedire al fotografo un'attestazione ove si dichiari che e' stata effettuata la ritenuta, e di quali importi si trattava.
Questa dichiarazione ha un valore molto concreto per il fotografo. E' infatti l'unico documento che possa comprovare, nella dichiarazione dei redditi, l'avvenuto versamento di quella parte di tasse che la ritenuta rappresenta. Di fatto, la certificazione vale tanti soldi quanto e' la cifra della ritenuta d'acconto fatta a suo tempo.
Come gia' accennato, tutto il meccanismo della ritenuta d'acconto NON si applica se il cliente e' un privato.
In questo caso, la ricevuta riporta la sola cifra lorda richiesta, che e' quella che coincide con quella intascata.
In realta', il compenso e' equivalente in entrambe i casi. Infatti, quando viene applicata la ritenuta d'acconto ci si pone nelle condizioni di pagare meno tasse (o non doverle pagare per nulla) in fase di dichiarazione dei redditi, per un importo perfettamente equivalente a quello della ritenuta subita.
f) Infine, e questo vale in qualsiasi caso, sulle ricevute per importo complessivo superiore a 150.000 lire va applicata sulla copia originale (quella che va al cliente) una marca da bollo da lire 2500 e, su entrambe, la dicitura relativa all'esenzione Iva: Esente Iva DPR 633/72 per mancanza del presupposto soggettivo.
LE PRESTAZIONI OCCASIONALI VANNO DICHIARATE
La prestazione occasionale e' regolare non soltanto se viene emessa una ricevuta, ma anche a patto che tali redditi vengano dichiarati.
Indipendentemente dall'ammontare del compenso ricevuto, quindi, andra' compilato il modello 740 (dichiarazione dei redditi) entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello nel quale sono stati percepiti i compensi.
Il reddito da dichiarare, tuttavia, non e' necessariamente tutto quello percepito. Infatti, l'articolo 85 del Testo Unico (DPR 917/86) consente di dedurre i costi direttamente e strettamente connessi alla realizzazione di quei redditi occasionali.
Per ogni acquisto e per ogni spesa sostenuta che siano stati in equivocabile legame con la realizzazione dei servizi occasionali, quindi, ci si fara' rilasciare fattura o ricevuta fiscale; questa documentazione andra' conservata assieme alla ricevuta poi rilasciata al proprio cliente, come prova delle spese sostenute per produrre il reddito.
La cifra da dichiarare sara' quella risultante dalla differenza fra quello che si e' speso e l'ammontare complessivo del compenso (attenzione: del compenso lordo, cioe' computando come compenso la cifra intera, e non quella percepita dopo l'eventuale ritenuta d'acconto).
Sono deducibili solo i costi "specificamente inerenti" alla produzione dei singoli lavori. Di conseguenza, si puo' ad esempio dedurre il costo delle pellicole e delle stampe che sono state necessarie, ma non quello della macchina fotografica o di un obiettivo, dato che e' evidente la possibilita' di destinare questi ultimi beni anche ad altri fini, non specifici.
La differenza, dunque, fra spese sostenute e compensi ricevuti (il tutto conteggiato per anno solare) viene dichiarata con il 740 in aggiunta ad eventuali altri redditi, anche di lavoro dipendente.
Il "fotografo occasionale" che abbia redditi di lavoro dipendente e che, dunque, non abbia mai compilato il 740, se ha effettuato delle prestazioni occasionali incorre nell'obbligo della presentazione della denuncia dei redditi, pagando l'Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, cioe' dei singoli individui) sul cumulo dei redditi.
In parole povere, questo significa che l'ipotetico milione guadagnato per la prestazione occasionale viene sommato all'intero ammontare lordo del reddito dipendente, o comunque degli altri redditi; di questa cifra viene calcolata l'imposta dovuta. Dall'imposta viene scomputata la parte gia' pagata dal datore di lavoro (con le trattenute sulla busta paga) e le altre detrazioni ammesse; a conguaglio, eventualmente si paga la differenza dovuta.
Si ricorda che i redditi di dipendenti statali (se non si e' optato per il part-time) solitamente NON sono compatibili con altri redditi.
Concretamente, le prestazioni occasionali di chi non ha altri redditi (studenti, persone in attesa di occupazione, eccetera), solitamente si concludono in una dichiarazione a credito, con la quale, cioe', si chiede allo Stato di restituire una parte delle tasse pagate di fatto in eccesso mediante la ritenuta d'acconto. In questi casi, infatti, e' facile che l'aliquota dovuta alla fine sia inferiore a quella anticipata con la ritenuta d'acconto.
Quando, invece, la persona sia gia' titolare di altri redditi, ad esempio un normale stipendio da impiegato, e' facile che, nel complesso, si superi l'aliquota della ritenuta d'acconto, e si debba pagare qualche cosa a conguaglio.
In entrambe i casi, la certificazione dell'avvenuta effettuazione della ritenuta d'acconto e' l'unico documento col quale dimostrare che una parte delle tasse dovute (o tutte quante) sono gia' state versate dal proprio cliente.
Non conviene in nessun caso "fare finta di nulla" e non dichiarare il reddito derivante dalle prestazioni occasionali.
In particolar modo quando la ricevuta e' assoggettata al meccanismo della ritenuta d'acconto, ci sono eccellenti probabilita' che la mancata denuncia sia un nodo che venga presto al pettine.
La ditta cliente, infatti, per conteggiare la ricevuta rilasciata fra i costi sostenuti, include il "fotografo occasionale" fra i fornitori che sono stati assoggettati a ritenuta d'acconto. Nell'aprile dell'anno successivo, la ditta stessa e' obbligata a presentare un'apposita dichiarazione (il modello 770), nella quale vengono dettagliatamente indicati tutti i percettori di compensi di questo genere, con nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e somme percepite. Evidentemente, e' facile individuare quei contribuenti che, indicati nel 770 di una ditta come destinatari di un compenso, di fatto non lo hanno poi dichiarato a loro volta come reddito.
Si rimanda al capitolo sulle prestazioni abusive (capitolo settimo) per l'elenco delle possibili infrazioni commesse in questo caso.
COMMERCIANTE CHI VENDE LE SUE FOTO?
Un fotografo con studio non aperto al pubblico, o senza studio, quando vende delle stampe di sue foto artistiche e' considerato un commerciante, e si deve iscrivere al REC (Registro Esercenti Commercio)?
No, sia nel caso che si sia liberi professionisti, sia che si sia artigiani.
Per i professionisti: le disposizioni della legge sul commercio, e quindi l'iscrizione al REC, non si applicano, fra gli altri casi: "a chi vende od espone per la vendita le proprie opere dell'ingegno di carattere creativo".
Lo sancisce l'articolo 61, comma 12, lettera f) del DM n.375 del 4 agosto 1988.
Inoltre, se l'attivita' del fotografo e' artigiana e se la vendita delle sue foto avviene negli stessi locali del suo studio, non ci si deve iscrivere al REC in quanto esplicitamente previsto dalla legge 443/85 articolo 5 e dalla legge 426/71, articolo 2.
Per tale esenzione occorre pero' che i locali siano gli stessi o siano immediatamente contigui. Non vanno bene locali distinti e separati, anche se abbastanza vicini.
ATTREZZATURE COMPRATE DA PRIVATO
Le fotocamere e le altre attrezzature comprate da altri privati, o comprate quando ancora non si possedeva partita Iva, possono essere contabilizzate nell'impresa?
Certamente si'. Anzi, si tratta di un'operazione corretta sotto tutti gli aspetti se, ad esempio, l'attrezzatura acquistata come fotoamatore viene poi di fatto impiegata nell'attivita' professionale, come beni strumentali.
Semplicemente, il privato che cede l'attrezzatura (anche l'imprenditore stesso, che la passa dalla sfera privata a quella di impresa) rilascia una ricevuta nella quale si testimoni l'importo corrisposto. Tale ricevuta non concorre a formare il reddito del privato (cioe', non deve dichiarare l'introito nel 740), ma rappresenta un documento detraibile per l'impresa.
E' preferibile procurarsi una prova certa dell'ammontare corrisposto (ad esempio, pagare con assegno, bonifico bancario o CC postale).
La stima del valore delle attrezzature viene fatta sulla base dei prezzi di mercato.
moduli di lettere
standard
BOZZA DI LETTERA PER
IMMAGINI PUBBLICATE E NON RENDICONTATE DALLAGENZIA AL FOTOGRAFO
Egregi,
In data xx/xx/xxxx veniva stipulato contratto fra di Voi ed il nostro Studio, per la rappresentanza e distribuzione di nostre immagini e reportages.
Come certificabile con prove documentali, in molteplici occasioni sono state da Voi effettuate vendite di diritti di utilizzo, e conseguenti pubblicazioni, di immagini di cui siamo autori, senza che venissero a noi rendicontate, e senza che venisse corrisposto il compenso pattuito.
Unicamente a titolo esemplificativo, si allega un parziale elenco di simili pubblicati non denunciati, per quanto e' stato fino ad ora possibile rilevare empiricamente. Con ragionevole certezza, le vendite non rendicontate sono pero' significativamente piu' numerose. Tale fatto - di rilevante gravita' - configura evidente inadempienza contrattuale, oltre che reato penale di appropriazione indebita.
A seguito di tali accadimenti, vogliate prendere nota dellimmediata rescissione del contratto indicato, per Vostra colpa, fatti salvi tutti i giusti diritti del nostro studio.
(Se il contratto prevedeva tacito rinnovo, o limitazioni di responsabilita', o indicazione del Foro competente, e il contratto stesso non e' stato sottoscritto due volte, con accettazione di queste clausole, riportare anche il seguente paragrafo:)
Va inoltre rilevata la presenza nel contratto di clausole vessatorie - fra cui il tacito rinnovo - non espressamente richiamate ai sensi dellarticolo 1341 CC, e quindi inefficaci anche prima della Vostra inadempienza.
Per la risoluzione irrituale del caso, chiediamo:
1) La restituzione di tutto il materiale fotografico da noi prodotto e presso di Voi depositato, rispettando le seguenti scadenze: 50% delle immagini entro le ore 18:00 del giorno xx/xx/xxxx immagini rimanenti entro le ore 18:00 del xx/xx/xxxx.
2) Limmediata sospensione della commercializzazione dei diritti dutilizzo di tutte le nostre immagini, su qualunque supporto ed in qualsiasi forma nota, ovviamente ivi compresa la diffusione di immagini digitalizzate.
3) Il pagamento della cifra di lire xxxx= come forfaittario rimborso per la mancata corresponsione dei compensi derivati dai pubblicati non rendicontati fino alla data odierna. Per tale corresponsione varranno le stesse proporzioni e gli stessi termini indicati al primo punto.
In assenza di Vostra puntale e completa adesione alla nostra richiesta per la soluzione stragiudiziale dellavvenuto, ci troveremo costretti ad adire senzaltro avviso le vie legali alla tutela dei nostri diritti nelle competenti sedi giudiziarie, sia sul piano civile che su quello penale, sia in via cautelare che in via ordinaria.
Restiamo in attesa di Vostro diretto cenno di conferma, che dovra' giungere entro le ore 18:00 del giorno xx/xx/xxxx.
Cordialita'.
BOZZA DI LETTERA PER
IMMAGINI ALTERATE NEL LORO IMPIEGO ABUSIVO
Egregi,
Sul numero della testata xxx del xx/xx/xxxx, (oppure, nel pieghevole o nel depliant, o altri impieghi) con un'operazione illecita, la Vostra impresa ha riprodotto, alterandola, un'opera fotografica da noi realizzata.
Tale operazione configura un'alterazione indebita di opera creativa (legge 633 del 22.4.1941 come emendata da decreto legge n.19.del 8.1.79, articoli 20 e seguenti) e lesione dei diritti patrimoniali e morali dell'autore, sia per la mancata corresponsione del compenso relativo al pubblicato, sia per la mancata citazione dell'autore.
L'utilizzo dell'immagine in forma non autorizzata ed alterata rappresenta un concreto danno per il nostro studio, che desidera giungere ad una soluzione amichevole della controversia, mediante indicazione di "errata corrige" sul primo numero raggiungibile (citando l'autore), ed un risarcimento danni da concordare direttamente con noi, contattandoci entro il xx/xx/xxxx.
Siamo certi che il disguido si sia verificato unicamente per una serie involontaria di sviste, indipendenti dalla Vostra volonta', e che non mancherete di dimostrare la Vostra serieta'.
Riteniamo comunque necessario informarvi che, in assenza di un Vostro sollecito riscontro, procederemo alla tutela dei nostri diritti nelle competenti sedi giudiziarie, sia in via cautelare che in via ordinaria.
Cordialita'.
BOZZA DI LETTERA DI
RISPOSTA A CONTESTAZIONE DI IMMAGINI PER OTTENERE SCONTO
Egregi,
In relazione alla contestazione dell'entita' del pagamento in oggetto, va rilevata la sostanziale irrilevanza della richiesta di sconto sull'entita' dell'importo pattuito, tenuto conto che:
A) In assenza di pattuizione scritta, il Codice Civile prevede che la congruita' del compenso venga stabilita tramite i listini di categoria e gli usi commerciali.
E' tuttavia assolutamente costante la giurisprudenza sul valore determinante che hanno i livelli tariffari consueti per il professionista in oggetto, per prestazioni similari concesse ad altri clienti in precedenza. Come ampiamente, i consueti compensi del nostro studio sono pienamente in linea con i preventivi trasmessivi e da Voi conosciuti, rendendo implicito il vostro adeguamento a tale uso. Valga per tutte la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, II sezione civile, n. 1565 del 22.4.1975, che dispone: "Quando le parti non dichiarino espressamente la misura del compenso dovuto al professionista, ma risulti nondimeno che questi, per quella determinata prestazione, fosse solito chiedere un determinato compenso (...) correttamente il giudice di merito ritiene - interpretando il contratto secondo buona fede - che le parti abbiano stabilito quel determinato compenso, attraverso un comportamento concludente".
B1) Il lavoro e' stato preceduto da preventivi accordi con lagenzia che vi rappresenta.
B2) Il lavoro e' stato da Voi o dai Vostri rappresentanti fatto eseguire, senza comunicare alcuna contestazione, con cio' implicitamente accettando l'entita' del compenso.
B3) Il lavoro e' stato regolarmente consegnato, senza che da Voi intervenisse alcuna contestazione sul lavoro stesso; i termini previsti dal codice civile per l'eventuale contestazione di vizi e difformita' e' stato abbondantemente fatto trascorrere senza che nulla venisse segnalato.
Siamo certi che il disguido si sia verificato unicamente per una serie involontaria di sviste, indipendenti dalla Vostra volonta', e che non mancherete di dimostrare la Vostra serieta'.
Il saldo completo dovra' dunque pervenire al nostro studio entro e non oltre le ore 18:00 del giorno xx/xx/xxxx.
E' inoltre opportuno informarvi che qualsiasi utilizzo da parte Vostra delle immagini fornitevi, in assenza del saldo completo, configurera' lesione dei diritti patrimoniali d'autore spettanti al fotografo e previsti all'articolo 87 e seguenti della legge 633 del 22.4.41 e relative modifiche DPR 19 del 8.1.79
Cordialita'.
FOTOGRAFO IMPRESA (Ditta iscritta alla CCIAA)
Dati completi della ditta fotografo
impresa
indirizzo
citta'
codice fiscale
partita iva
Dati del cliente
(obbligatori la ragione sociale ed il recapito,
mentre la partita IVA del cliente
va indicata preferibilmente
ma non obbligatoriamente).
Data
Numero fattura (progressivo nellanno solare)
Per cessione diritto di utilizzo di numero tot immagini destinate a (brossura, catalogo, depliant, libro, pubblicazione, eccetera, eccetera) anno 1999
Piu' (eventuale) rimborso spese di produzione, compensi a terzi, trasferte, eccetera
Imponibile lire 1.000.000
IVA 20% lire 200.000
Totale fattura lire 1.200.000.
Pagamento a 30 giorni data fattura su conto corrente bancario n. 12345/1, banca Xxxxxxx, agenzia xx di xxxxxxx, coordinate bancarie 1234- 56789 conto 12345/1
BOZZA FATTURA DA PARTE DI FOTOGRAFO LIBERO PROFESSIONISTA
Dati completi del fotografo
indirizzo
citta'
codice fiscale
partita iva
Dati del cliente
(obbligatori la ragione sociale ed il recapito,
mentre la partita IVA del cliente
va indicata preferibilmente
ma non obbligatoriamente).
Data
Numero fattura (progressivo nellanno solare)
Per cessione diritto di utilizzo di numero tot immagini destinate a (brossura, catalogo, depliant, libro, pubblicazione, eccetera, eccetera) anno 1999
Piu' (eventuale) rimborso spese di produzione, compensi a terzi, trasferte, eccetera
Totale compenso professionale lire 1.000.000
Rivalsa (4%) gestione separata INPS
professionisti, l. 335/1995 lire 40.000
Imponibile lire 1.040.000
IVA 20% lire 208.000
Totale fattura lire 1.248.000
Ritenuta acconto 20% su imponibile lire 208.000
Netto a pagare lire 1.040.000
Nota: fino al 31.12.1997 la ritenuta dacconto e' del 19%.
Pagamento a 30 giorni data fattura su conto corrente bancario n. 12345/1, banca Xxxxxxx, agenzia xx di xxxxxxx, coordinate bancarie 1234-56789 conto 12345/1
ESEMPIO DI RICEVUTA PER CESSIONE DIRITTO DAUTORE.
(SOLO FOTO CREATIVE, DA AUTORE, PER IMPIEGHI NON PUBBLICITARI)
Dati completi privati
del fotografo (non delleventuale attivita' di impresa)
indirizzo
citta'
codice fiscale
data e luogo di nascita
Dati del cliente
(obbligatori la ragione sociale ed il recapito,
mentre la partita IVA del cliente
va indicata preferibilmente
ma non obbligatoriamente).
Data
Numero ricevuta (progressivo nellanno solare)
Per cessione diritto dautore mie immagini creative per una pubblicazione su vostra testata Xxxxxx numero del mese di xx/xx/xxxx
lire 1.000.000
Ritenuta dacconto (20% sul 75% imponibile) lire 150.000
Netto a pagare: lire 850.000
Esente Iva ex art. 3 Dpr 633/72
Nota: fino al 31.12.1997 la ritenuta dacconto e' del 19%.
BOZZA PER LETTERA CON CUI
CONTESTARE ADDEBITI PER MANCANZA RELEASE
(AUTORIZZAZIONE A PUBBLICARE RITRATTO)
In relazione alla lamentata pubblicazione del ritratto indicato in oggetto, si tenga presente che:
a) In ordine al presunto nocumento arrecato dalle immagini in questione, occorre certamente accentrare l'attenzione sul concetto di reputazione, descritto dalla cassazione (31 maggio 1966, n. 1466):
"Come stima che una persona si e' conquistata presso gli altri per i suoi meriti".
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione (27 maggio 1975, 2129) ribadiva che: "La lesione deve essere valutata in concreto, con riferimento alla persona ritratta, all'attivita' svolta dalla stessa, all'ambiente in cui vive ed alla sensibilita' sociale del momento"..
b) In dottrina, si concorda nel considerare nella giusta prospettiva il diritto alla riservatezza: "Essendo l'immagine di una persona destinata per sua natura ad essere conosciuta, lillegittimita' che puo' colpire l'apprendimento dell'immagine non riguarda la conoscenza di essa da parte altrui (cio' che invece e' nell'ordine naturale del vivere sociale), ma il suo uso strumentalizzato per interessi contrari da quelli del soggetto, sia a livello patrimoniale che ad altro livello" (Bavetta, ne "Diritto all'immagine" - e Savini/Assumma, ne "L'immagine e la fotografia nella disciplina giuridica").
c) In giurisprudenza, assai di recente, dalla Pretura di Milano (24-1-92, 85/2) e' stato sancito che: "L'uso pubblicitario dell'immagine di una persona non e' di per sé solo lesivo del suo onore e della sua reputazione, ove non sussistano ulteriori elementi che costituiscano un attentato diretto e preciso ai beni tutelati ora detti".
d) Dato che in via equitativa andrebbe valutato il "compenso" per la pubblicazione, basandosi sul mancato guadagno che sarebbe stato percepibile attraverso la prestazione del consenso, segnaliamo che il compenso per una prestazione del genere in questione potrebbe esser quantificata attorno a xxxxxx di lire circa, e cio' facendo comunque ricorso a modelli di buona esperienza.
Dellequa entita' del compenso per una simile prestazione possono essere chiamate a testimonianza tutte le agenzie di modelle e modelli, proponendo loro il caso e lesempio della pubblicazione.
Cordialita'.
BOZZA PER LETTERA DI
CONTESTAZIONE DELLUTILIZZO INDEBITO DI IMMAGINI
COMMERCIALI O PUBBLICITARIE
Egregi,
con la presente Vi segnaliamo un illecito certamente occorso indipendentemente dalla Vostra volonta', ma che tuttavia andra' risolto, preferibilmente in forma irrituale.
In data xx/xx/xxxx vi veniva ceduto diritto di utilizzo di immagini appositamente realizzate, per la specifica destinazione di utilizzo per pubblicazione destinata a (indicare quale era la destinazione per cui le immagini erano state realizzate e vendute) , con cessione descritta da fattura n. x del xx/xx/xxxx.
In seguito sono stati effettuati successivi ed indebiti impieghi, per quanto attualmente rilevato, con la destinazione di (campagna stampa, pieghevole, brossura, cartello vetrina, copertina, immagine su rivista, eccetera) il tutto a nostra insaputa, ed in assenza di estensione dei diritti relativi.
Vi facciamo rilevare come l'operazione configuri un manifesto illecito ai sensi degli articoli 87 ed 88 della legge 633 del 22.4.41 e successive modifiche, inerenti i diritti di sfruttamento economico delle immagini fotografiche, dato che il servizio in oggetto e' stato ceduto alla Vostra ditta per uno ed un solo impiego specifico, avvenuto con la pubblicazione delle immagini in oggetto.
In ordine ai diritti dellAutore, la lesione e' relativa alla mancata corresponsione del compenso ed alla mancata citazione del nome dellautore, ai sensi degli articoli 20 e seguenti ed 87 e seguenti della legge 633 del 22.4.41, per come modificato da DPR 19 del 8.1.79 e da DL 253 del 28.6.95.
Per la risoluzione amichevole del caso, chiediamo la corresponsione dei diritti di ripubblicazione relativi, quantificati sulla base delle consuete e consolidate tariffe applicate per cessioni similari: lire xxxxxxx per limpiego per xxxxxx, ad esclusione di ulteriori impieghi.
Vi preghiamo di prendere diretto contatto con noi per concordare tempi e modi della corresponsione per la soluzione irrituale della vertenza.
E' inoltre opportuno informarvi che, essendo gia' avvenuto pubblico utilizzo delle immagini in oggetto, leventuale negligenza nel saldo della parcella rappresentera' manifesta lesione dei diritti patrimoniali d'autore spettanti al fotografo e previsti all'articolo 87 e seguenti della legge 633 del 22.4.41 e relative modifiche DPR 19 del 8.1.79
Siamo certi che il disguido si sia verificato unicamente per una serie involontaria di sviste, indipendenti dalla Vostra volonta', e che non mancherete di dimostrare la Vostra serieta'. In difetto di Vostro riscontro il nostro studio procedera' alla tutela dei suoi diritti nelle competenti sedi giudiziarie, sia in via cautelare che in via ordinaria. Cordialita'.
BOZZA DI LETTERA PER
CONTESTARE RESPONSABILITA DEL LABORATORIO DI SVILUPPO
Egregi,
In data xx/xx/xxxx vi sono stati consegnati per il trattamento di xx piane / xx pellicole, costituenti un servizio realizzato per conto di xxxxxxxx dietro specifica commessa di lavoro.
Per consuetudine, anche depositata come consuetudine camerale, il laboratorio tende a dichiararsi responsabile unicamente della restituzione di materiale vergine nella quantita' di quanto danneggiato. Tuttavia, e' importante effettuare delle distinzioni: se il laboratorio non avesse potuto evitare l'errore usando l'ordinaria diligenza, deve effettivamente intendersi scagionato delle responsabilita'.
Se, invece, come nel vostro caso, il laboratorio ha commesso un errore ascrivibile a negligenza od imperizia, (che non si sarebbe verificato usando la normale attenzione) si e' dinanzi ad un caso di colpa grave, che muta nella sostanza la natura del rapporto. In questi casi, il laboratorio e' chiamato in causa per la sua piena responsabilita', compresa quella di risarcimento dei danni patiti per le spese sostenute e l'eventuale mancato guadagno.
In tal senso, oltre ad una giurisprudenza assolutamente costante in ordine alla responsabilita' in caso di colpa grave nelle diverse lavorazioni, si puo' ricordare la sentenza della Corte d'Appello di Roma, numero 606 del 22.12.81 che sancisce: "Gli usi e le consuetudini non possono agire "contra legem" per la loro funzione sussidiaria ed integrativa. Accertata la colpa, il laboratorio e' tenuto a rifondere il danno subito dal cliente, anche in relazione al mancato guadagno, in presenza di un lavoro professionale regolarmente commissionato".
Richiediamo, per la risoluzione in via amichevole ed irrituale dell'incidente, la restituzione delle immagini in oggetto (se smarrite) entro e non oltre il giorno xx/xx/xxxx; in difetto, un compenso a risarcimento dei danni stabilito in via equitativa, da concordare direttamente con noi, sempre entro il termine del xx/xx/xxxx. Una valutazione composita del valore di dette immagini puo' conseguentemente essere stimata: A) Sulla base del valore intrinseco delle immagini in quanto opere creative dell'ingegno, per come previsto dall'articolo 20 legge 633 del 22 aprile 1941 emendata dal DPR 19 del 8.1.1979. B) Sulla base del mancato guadagno derivante dal venir meno della vendibilita' delle immagini e delle loro ristampe. C) In via accessoria, considerando il costo che andrebbe sostenuto per ripetere operazioni similari (anche se le immagini in oggetto sono sostanzialmente irripetibili e dunque uniche).
Siamo certi che non mancherete di dimostrare la Vostra serieta'.
Riteniamo comunque necessario informarvi che, in assenza di un Vostro sollecito riscontro, procederemo alla tutela dei nostri diritti nelle competenti sedi giudiziarie. Cordialita'.
BOZZA DI LETTERA PER
DIFESA DA VERBALE DI PS SE SI FOTOGRAFA IN ALTRA PROVINCIA
Egregi,
in relazione al verbale n.______ del _______, a noi comunicato in data ______, con la presente ricordiamo che lo stesso Ministero degli Interni (con nota n. 559/C.20391.12975(3)1, inviata alla nostra Associazione - via Manara, 7 - Milano) ha confermato che la validita' territoriale della licenza e la facolta' di esercitare all'esterno dello studio e' riferita alle modalita' con cui viene procacciata la clientela, e non agli spostamenti necessari per lavoro. In sostanza, il Ministero ha con tale nota nuovamente e definitivamente confermato che la licenza ha - si' - validita' riferita alla sola provincia di rilascio e agli eventuali locali indicati, ma in relazione all'insediamento di un'attivita' (cioe' a dove ha sede lo studio, o dove il fotografo ambulante cerca la sua clientela),. senza nessun legame agli spostamenti per eseguire i lavori commissionati, che sono liberi .
Per maggior chiarezza riportiamo stralcio della nota ministeriale citata.
TESTO DELLA NOTA DI RISPOSTA DEL MINISTERO
(Nota del 17.12.1991, n. 559/C.20391.12975(3)1)
"Il Ministero dell'Interno, con nota del 17.12.1991, n. 559/C.20391.12975(3)1 ha fornito gli opportuni chiarimenti richiestigli da codesta spettabile Commissione in occasione di uno studio per la ridefinizione della professione fotografica, avendo la stessa riscontrato un diverso comportamento delle Questure nel rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 111 del T.U.LL.P.S. per l'esercizio dell'attivita' in questione.
Cio' posto, gli specifici quesiti posti sulla disomogenea applicazione della normativa al settore fotografico sono stati esaminati e risolti nel modo seguente.
1).(...)
Al riguardo, atteso che la figura del fotografo ambulante, inteso senza alcun punto di riferimento fisso (cosiddetto fotografo di piazza) stia sempre piu' scomparendo, si ritiene ammissibile che il professionista munito di licenza per attivita' in sede fissa possa operare fuori del proprio studio, come accade ad esempio, su richiesta del committente, per i servizi fotografici in occasione di cerimonie, senza, peraltro, richiedere anche la licenza di fotografo ambulante.
La distinzione, infatti, tra l'esercizio dell'arte fotografica in sede fissa e quello girovago - entrambe sottoposte ad autonoma licenza di Polizia ex articolo 111 del T.U. - e' da porre in relazione esclusivamente al modo di procacciamento della clientela e non gia' alla necessita' dell'effettivo spostamento, come ha piu' volte affermato la Suprema Corte di Cassazione".
Con osservanza, restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, ed in attesa di un cenno di conferma della archiviazione del verbale citato.
BOZZA DI LETTERA PER
RIFIUTARE LA CONSEGNA DI NEGATIVI DI MATRIMONIO
A questa lettera occorre una premessa: molti colleghi ritengono che i negativi siano sempre e comunque di proprieta' del fotografo. Questa cosa non e' sempre vera, dato che - come spiegato diffusamente nellapposita scheda informativa - gli originali (e quindi i anche negativi) sono in realta' di proprieta' di chi, in quel momento, ha diritto di esercitare il diritto di sfruttamento economico; tale soggetto puo' essere il fotografo, ma in molti casi anche il cliente. Per questo motivo, e' indispensabile pattuire sempre per iscritto quali sono i diritti di sfruttamento che vengono ceduti con il pagamento della fattura. Questa lettera mira a negare la restituzione del negativo di matrimonio. Si valuti, tuttavia, se non sia piu' conveniente - di volta in volta - accontentare il cliente, pur facendo presenti i propri diritti; addirittura, puo' essere una buona soluzione il proporre spontaneamente lacquisto dei negativi agli sposi, trascorsi quattro o cinque anni dalle nozze. Per una cifra contenuta (ad esempio, dalle 50.000 alle 200.000 lire) si puo' proporre alla coppia di acquistare tutti gli originali ed eventualmente i provini fatti a suo tempo, nella considerazione del fatto che difficilmente a quellepoca verranno chieste ristampe in maniera significativa (a parte qualche ricordino lutto, a mano a mano che muoiono i parenti....), e che per molti e' preferibile vuotare i cassetti, piuttosto che affastellare negativi che giaceranno sempre inutilizzati
.Egregi, In relazione alla vostra richiesta di consegna dei negativi di cerimonia, come da vostra richiesta del_____., vi segnaliamo in materia valgono le regole previste dalla legge 633/41, il dpr 19/79 e le successive modifiche, che regolamentano il diritto dellautore fotografo e, con esso luso delle matrici di utilizzo delle immagini (negativi ed originali), e le norme relative alla pubblicabilita' del ritratto, da cui discende - con orientamento giurisprudenziale assolutamente costante - chiaro riferimento alloggetto della vostra richiesta.
Unica situazione in cui i diritti e la proprieta' del negativo non passano al committente e' infatti quello in cui il soggetto dell'immagine sia il cliente stesso.
Per un caso in tutto similare, la Suprema Corte di Cassazione si e' pronunciata in tal senso, con sentenza del 28/6/1980 n. 4094: chiarendo che la proprieta' dei negativi di ritratto e di cerimonie - come matrimonio e simili e' del fotografo - e non del committente. Infatti, all'articolo 98 della Legge si indica come la persona ritratta possa pubblicare o riprodurre la sua immagine senza bisogno di consenso del fotografo. Ora, il fatto che si indichi come non necessario il "permesso" alla pubblicazione implica necessariamente che il diritto di uso di quella fotografia non appartenga gia', automaticamente, alla persona ritratta, che e' comunque dispensata da chiedere l'autorizzazione. In realta', evidentemente, la persona ritratta non e' dunque considerata proprietaria di tali diritti e, dunque non e' proprietaria del negativo.
A vostra piena disposizione per qualsiasi chiarimento resta la nostra associazione nazionale fotografi professionisti TAU Visual (via Manara 7 - 20122 Milano). Cordialita'.
BOZZA DI LETTERA PER
DIFFIDARE A PAGARE UN SERVIZIO MATRIMONIALE
Egregi,
In data ____________ veniva da noi realizzato un servizio fotografico della cerimonia di per conto di xxxxxxxxxxxx , commissionato per mezzo di (contratto da voi sottoscritto / ordine verbale di cui esistono precise e concordanti testimonianze).
Il lavoro, compiutamente eseguito e ritirato in data _________ (con documento di trasporto n_____ del ____ e/o fattura _____ del ______), a tuttoggi risulta non liquidato.
1) Le immagini da noi realizzate sono da ritenersi allineate con la qualita' da sempre offerta dal nostro studio, del quale avete gia' avuto modo di esaminare, con soddisfazione, i servizi creativi.
Qualsiasi perizia di parte o dufficio potra' confermare come tale produzione sia da considerarsi omogenea con i dettami della "regola darte", e cioe' della qualita' che un professionista del settore puo' fornire per produzioni similari.
2) La realizzazione di immagini fotografiche in autonomia compositiva ed esecutiva configura una prestazione professionale ed e' dunque regolamentata dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, come anche chiaramente si desume dalla legge 633/41 e in specifico dall'emendamento del DPR 19 del 8.1.1979. Ora, nel caso della prestazione d'opera intellettuale, la responsabilita' del professionista e' relativa allobbligo di mezzi, e non di risultato.
Nel concreto, il creativo fotografo chiamato a realizzare un servizio interpretativo, ha lobbligo di porre a disposizione del suo cliente la propria perizia e la propria sensibilita', alla stessa stregua di come un medico od un avvocato ha lobbligo di porre a disposizione la propria perizia. Tale obbligazione, detta "obbligo di mezzi" e' lelemento che forma oggetto della prestazione del professionista, e che genera - per il cliente - lobbligo alla corresponsione del compenso.
3) Una Vostra eventuale generica insoddisfazione estetica, non supportata e non supportabile, non Vi esonera dal debito contratto nei confronti del professionista che avete interpellato.
In tal senso, si confrontino le sentenze delle Supreme corti di Cassazione nn.: 1917, sez. II, 9 marzo 1985, n. 2334, sez II, 17 aprile 1981. ed anche, Cass. Civ. 5364, 10 dicembre 1977, Corte dAppello di Milano,11 gennaio 1983. In assenza di riscontro compiuto entro 30 giorni a far data da oggi, ci troveremo costretti ad impugnare la posizione di inadempienza contrattuale, chiedendo emissione di decreto ingiuntivo di pagamento.
4) E' inoltre opportuno informarVi che qualsiasi utilizzo da parte Vostra delle immagini forniteVi, in assenza del saldo completo, configurera' lesione dei diritti patrimoniali d'autore spettanti al fotografo e previsti all'articolo 87 e seguenti della legge 633 del 22.4.41 e relative modifiche DPR 19 del 8.1.79. Cordialita'.
BOZZA DI LETTERA PER
SPOSI CHE RINUNCIANO AL SERVIZIO MATRIMONIALE
Egregi,
In data xx/xx/xx veniva sottoscritto regolare contratto fra le parti (sposi e Studio Fotografico), per la realizzazione di servizio fotografico di matrimonio, previsto per il xx/xx/xx, con contratto impegnativo in relazione alla natura del servizio commissionato ed alla sua valutazione.
(Eventuale: Come chiaramente previsto nelle clausole contrattuali, e come espressamente richiamato per esplicita conoscenza ed accettazione, ai sensi art. 1341 Codice Civile, linadempimento legato al recesso unilaterale dei committenti comporta una penale pari a lire xxxxxxxx, con funzione anche di liquidazione del mancato guadagno, inteso come utile che lesecutore avrebbe tratto dai lavori previsti e non eseguiti, per come previsto dallart. 2227 Codice Civile ed anche chiarito nel dettaglio dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione civile, sez. III, n. 2912 del 28-7-75).
Stante il normale grande anticipo con il quale i servizi di questo genere vengono prenotati (vedi anche lo stesso anticipo con il quale gli sposi hanno commissionato il servizio), la rescissione del contratto e' in grado di cagionare al nostro studio significativi e concreti danni, legati al mancato guadagno, dato che per consuetudine la commissione dei servizi da parte di tutti i futuri sposi avviene parecchio tempo prima, ed e' quindi impossibile impegnare validamente la giornata da voi tenuta prenotata .
Resta dunque inteso che, per effetto della rescissione tardiva del contratto da voi firmato, limporto dovuto e' pari al guadagno mancato per effetto della vostra inadempienza, e stimabile, in questo specifico caso, in lire xxxxxxxx
Tale importo dovra' quindi giungere al nostro studio entro le ore 18:00 del giorno xx/xx/xx , evitando in tal modo un processo di conciliazione che vedrebbe con assoluta certezza gli sposi soccombenti, con conseguente aggravio delle spese di giudizio.
In difetto di vostro compiuto riscontro procederemo senzaltro avviso alla tutela dei nostri diritti nelle competenti sedi giudiziarie.
Cordialita'.
BOZZA DI LETTERA PER
SOLLECITARE IL PAGAMENTO DI UN SERVIZIO DI MATRIMONIO
Egregi,
siamo a sollecitarVi limmediato pagamento della prestazione di servizio di cerimonia da voi commissionato, per lire x.xxx.xxx piu' 91.840 per linsoluto.
Il saldo dovra' pervenire al nostro Studio Fotografico entro e non oltre le ore 18:00 del xx/xx/xx.
Vi rammentiamo che:
a) Il servizio fotografico in oggetto, e' stato regolarmente accettato, senza che da Voi intervenisse alcuna contestazione sul lavoro stesso.
b) Riteniamo opportuno informarVi che la detenzione, gia' avvenuta, delle immagini forniteVi, in assenza del saldo, configura manifesta e grave lesione dei diritti patrimoniali d'autore spettanti al fotografo e previsti all'articolo 87 e seguenti della legge 633 del 22.4.41 e relative modifiche DPR 19 del 8.1.79, perseguibile - inoltre ai sensi dellart. 171 con sanzione fino a 4.000.000 - e configurabile come reato penale di appropriazione indebita.
Con la presente, a far data dal termine ultimo sopra indicato, siamo inoltre costretti a dichiararVi in mora ai sensi dell'articolo 1219 c.c.
In ordine agli aspetti qui riassunti, in difetto di Vostro riscontro ci troveremo costretti a procedere senzaltro avviso alla tutela dei nostri diritti nelle competenti sedi giudiziarie, sia civilmente che penalmente, con aggravio di tutte le relative spese. Cordialita'.
BOZZA DI LETTERA
CONTRO GENERICA CONTESTAZIONE SULLA QUALITA
DEL LAVORO CREATIVO
Egregi,
In relazione alla contestazione del lavoro eseguito e, conseguentemente, dell'entita' del pagamento in oggetto, va rilevata la sostanziale irrilevanza della Vostra richiesta, tenuto conto che:
1) Le immagini realizzate sono da ritenersi allineate con la qualita' da sempre offerta dal nostro studio, del quale avete gia' avuto modo di utilizzare nel passato, con soddisfazione, i servizi creativi. Qualsiasi perizia, di parte o dufficio, potra' confermare come tale produzione sia da considerarsi omogenea con i dettami della "regola darte", e cioe' della media qualitativa che un professionista del settore puo' fornire per produzioni similari.
2) La realizzazione di immagini fotografiche in autonomia compositiva ed esecutiva configura una prestazione professionale ed e' dunque regolamentata dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, come anche chiaramente si desume dalla legge 633/41 e in specifico dall'emendamento del DPR 19 del 8.1.1979.
Ora, nel caso della prestazione d'opera intellettuale, la responsabilita' del professionista e' relativa allobbligo di mezzi, e non di risultato. Nel concreto, il creativo fotografo chiamato a realizzare un servizio interpretativo, ha lobbligo di porre a disposizione del suo cliente la propria perizia e la propria sensibilita', alla stessa stregua di come un medico od un avvocato ha lobbligo di porre a disposizione la propria perizia. Tale obbligazione, detta "obbligo di mezzi" e' lelemento che forma oggetto della prestazione del professionista, e che genera - per il cliente - lobbligo alla corresponsione del compenso.
3) Una Vostra dichiarata e generica insoddisfazione estetica, non supportata e certamente non supportabile da elementi che non siano soggettivi, non Vi esonera dal debito contratto nei confronti del professionista che avete interpellato. In tal senso, si confrontino le sentenze delle Supreme corti di Cassazione nn.: 1917, sez. II, 9 marzo 1985, n. 2334, sez II, 17 aprile 1981. Ed anche, Cass. Civ. 5364, 10 dicembre 1977, Corte dAppello di Milano,11 gennaio 1983.
4) Unicamente in nome del rapporto di collaborazione che gia' da tempo ci unisce, siamo disposti ad agevolarvi con uno sconto del XX% sul compenso relativo allo shooting. Tale concessione e' dettata unicamente da cortesia commerciale, essendo assolutamente infondato laddebito mosso nella vostra contestazione..
5) E' inoltre opportuno informarVi che qualsiasi utilizzo da parte Vostra delle immagini forniteVi, in assenza del saldo completo, configurera' lesione dei diritti patrimoniali d'autore spettanti al fotografo e previsti all'articolo 87 e seguenti della legge 633 del 22.4.41 e relative modifiche DPR 19 del 8.1.79 Cordialita'.
BOZZA DI LETTERA PER
RISARCIMENTO IMMAGINI ORIGINALI PERDUTE O DANNEGGIATE
Egregi,
Nel periodo compreso fra il xx/xx/xx ed il xx/xx/xx ripetutamente sollecitavamo la restituzione di immagini fotografiche (xxx originali) regolarmente consegnatevi e non restituite.
Dellavvenuta consegna e della non completa riconsegna esistono precise documentazioni e concordanti testimonianze, configurandovi cosi' come depositari ai sensi degli articoli 1766 e seguenti del codice civile. Di detto materiale mancante non veniva mai effettuata la restituzione, nonostante i ripetuti solleciti.
Oggettivamente, si configura la Vostra piena responsabilita' in relazione alla mancata riconsegna della cosa depositata, e con essa l'obbligo di restituire l'oggetto del deposito o, in assenza di questo, di un risarcimento in via equitativa.
Per questo motivo richiediamo, per la risoluzione in via amichevole ed irrituale dell'incidente, la restituzione delle immagini in oggetto entro e non oltre il giorno xx/xx/xx o, in difetto, un compenso a risarcimento dei danni stabilito in via equitativa, (Eventuale: come segnalatovi gia' direttamente con raccomandata del xxxxxx).
In segno di disponibilita' allaccordo, ci dichiariamo disposti a patteggiare limporto di rimborso a lire xxxxxxx .
Tale cifra, il cui ammontare (ridotto in segno di disponibilita') e' analiticamente descritto nella citata raccomandata, e' oggettivamente inferiore a quanto, per analogia, verrebbe riconosciuto in sede di giudizio. Cordialita'.
BOZZA DI LETTERA IN CASO DI
LAVORO DIVENUTO PIU PESANTE DEL PREVISTO
Egregi,
In data xx xx xx era stato pattuito un compenso globale relativo ad una lavorazione di gran lunga inferiore a quella poi richiesta durante l'esecuzione del lavoro, e che conseguentemente ha determinato un proporzionale incremento dei costi.
Resta di fatto la sostanza della realizzazione - pronta per la consegna - di un servizio ben piu' ampio e complesso di quanto non prevedesse la prima richiesta.
Come gia' chiarito anche dalla Corte di Cassazione (vedi piu' avanti), non occorre un'esplicita pattuizione affinché debba essere liquidato per intero il compenso per l'opera divenuta piu' onerosa durante la fase di esecuzione; e' anzi vero il contrario: occorre una pattuizione esplicita per far si' che il conguaglio non sia dovuto.
Cosi' la Suprema Corte:
"(...) Il prestatore d'opera ha diritto al compenso per i lavori eseguiti in aggiunta od in variazione del preventivo, anche in mancanza di pattuizione espressa o di prova scritta, mentre, trattandosi di rapporto che si svolge con minori formalita', occorre un'espressa pattuizione per stabilire che il prezzo e' immutabile, e che eventuali varianti ed aggiunte non saranno remunerate. Cassazione, 7 ottobre 1982, n. 5144."
Siamo certi che vorrete riconsiderare la Vostra posizione secondo equita'. Cordialita'
BOZZA DI LETTERA PER CONTESTARE
RIPUBBLICATO INDEBITO DI IMMAGINI
VENDUTE CON ALTRA FINALITA
Egregi,
In date pregresse (xx/xx/xx), come descritto da fattura n. xx del xxxxx, riportante specifica indicazione della destinazione duso pattuita, veniva ceduto il diritto di utilizzo per pubblicazione di immagini pubblicitarie destinate ad un uscita, su (su catalogo, per pubblicita', per manifesto, ad uso documentazione, eccetera: indicare luso a suo tempo concesso).
In seguito sono stati effettuati successivi ed indebiti impieghi, sia per xxxxxxxxxx sia per xxxxx, il tutto ad insaputa dellautore delle immagini.
Vi facciamo rilevare come l'operazione configuri un manifesto illecito ai sensi degli articoli 87 ed 88 della legge 633 del 22.4.41 e successive modifiche, inerenti i diritti di sfruttamento economico delle immagini fotografiche, dato che il servizio in oggetto e' stato ceduto alla Vostra ditta per uno ed un solo impiego specifico, avvenuto con la pubblicazione delle immagini in oggetto sul xxxxxx.
In ordine ai diritti dellAutore, la lesione e' relativa alla mancata corresponsione del compenso ed alla mancata citazione del nome dellautore, ai sensi degli articoli 20 e seguenti ed 87 e seguenti della legge 633 del 22.4.41, per come modificato da DPR 19 del 8.1.79 e da DL 253 del 28.6.95.
Per la risoluzione amichevole del caso, chiediamo la corresponsione dei diritti di ripubblicazione relativi, quantificati sulla base delle consuete e consolidate tariffe applicate dal nostro studio per cessioni similari, e cioe' lire xxxxxxxxx
E' inoltre opportuno informarVi che, essendo gia' avvenuto pubblico utilizzo delle immagini in oggetto, leventuale negligenza nel saldo della parcella rappresentera' manifesta lesione dei diritti patrimoniali d'autore spettanti al fotografo e previsti all'articolo 87 e seguenti della legge 633 del 22.4.41 e relative modifiche DPR 19 del 8.1.79
In difetto di Vostro riscontro procederemo senzaltro avviso alla tutela dei nostri diritti nelle competenti sedi giudiziarie, sia in via cautelare che in via ordinaria. Cordialita'
LETTERA A CHIARIMENTO DEL
CONCETTO DI PUBBLICATO O RIPUBBLICATO EDITORIALE
Egregi,
in relazione alla pubblicazione indebita avvenuta su xxxxxxxxx, va segnalato quanto segue:
Premesso che la cessione dei diritti di pubblicazione delle immagini fotografiche ricade pienamente nel disposto della legge 633/41 e successive modifiche del DPR 19/79 e DPR 253/95, e che lestensione della trasmissione di tali diritti dallautore avente causa al committente e' regolata dalla volonta' dellautore di cedere diritti piu' o meno estesi:
Per "ripubblicato" si intende, tanto ai fini civilistici quanto per le implicazioni economiche:
a) lutilizzo della stessa immagine, da parte dello stesso soggetto economico, per estensione di tiratura di una iniziativa editoriale non periodica, della quale vengano effettuate nuove edizioni o prosiegui di tiratura (ad esempio, prima edizione di 10.000 copie, cui segue ristampa di altre 10.000 copie. Questo secondo impiego e' un ripubblicato.)
Oppure:
b) lutilizzo della stessa immagine, da parte dello stesso soggetto economico, per pubblicazione di un successivo numero di un periodico che avesse gia' ospitato tale immagine. Ad esempio, numero 7 di un mensile che ripubblica immagine sul numero 9 dello stesso anno.
NON SI TRATTA DI RIPUBBLICATO nel caso in cui limmagine ed il soggetto economico siano uguali, ma la destinazione sia differente. Attenzione: per "destinazione differente" si intende una variazione non della destinazione duso (ad esempio, libraria o periodica), ma dellentita' editoriale su cui avviene la pubblicazione.
Cosi', NON sono ripubblicati:
a) Le pubblicazioni su ALTRE TESTATE (diversa registrazione in Tribunale), anche se edite dallo stesso editore.
b) Le pubblicazioni su ALTRI TITOLI EDITORIALI (diverso numero ISDN, o simili).
c) Le pubblicazioni su RICOPERTINATI (proposti come "altri titoli" al pubblico, anche se realizzati con gli stessi impianti di una o piu' pubblicazioni gia' esistenti. Cordialita'
BOZZA DI LETTERA DI DIFFIDA PER
CONCORRENZA SLEALE (IMPIEGO IMMAGINI IN BOOK DI ALTRI)
Egregio,
da prove certe e concordanti risulta accertato che lei utilizza, con fine promozionale diretto al reperimento di clientela per suo lucro, immagini fotografiche da noi realizzate, lasciando intendere alla potenziale clientela che si tratti di sua personale produzione.
Con la presente le comunichiamo la nostra intenzione - in assenza di unimmediata cessazione del fatto - di adire le competenti sedi giudiziarie per difendere i nostri giusti interessi.
Si tenga conto del fatto che:
a) Il suo comportamento, nellesporre tali immagini come se di sua esecuzione, e' palesemente in contrasto col disposto dagli articoli 2598 CC e seguenti, in materia di concorrenza sleale.
Segnatamente, si tratta di aperta concorrenza sleale ai sensi del primo capoverso dellarticolo citato.
b) Lazione da lei intrapresa e' inoltre apertamente lesiva dei nostri diritti, tanto patrimoniali quanto morali, ai sensi della legge 633/1941 e del DPR 19 dell8.1.79.
c) In via sussidiaria, stante lidoneita' di tali immagini a provocarle un utile indebito che avrebbe potuto essere realizzato da noi, si configura anche lipotesi di arricchimento senza giusta causa.
Siamo certi che linconveniente sia occorso semplicemente per un malinteso, e sulla base di una sua scarsa informazione in materia. Le dobbiamo tuttavia segnalare che, in mancanza di un suo espresso impegno scritto ad interrompere immediatamente tale comportamento, ci vedremo costretti ad adire, senzaltro avviso, le vie legali. Cordialita'
SOLLEGITO DEL PAGAMENTO DI FATTURA
(GIA SOLLECIATA IN PRECEDENZA)
Egregi,
con la presente siamo a richiedervi il pagamento della fattura (correlata a documento di trasporto n. xxx) in relazione a fornitura di servizi fotografici da Voi commissionati e compiutamente eseguiti e fornitiVi, per totali lire xxxxxxx IVA inclusa.
Il saldo dovra' pervenire al nostro Studio Fotografico entro e non oltre le ore 18:00 del giorno xx/xx/xx.
Siamo certi che il disguido si sia verificato unicamente per una serie involontaria di sviste, indipendenti dalla vostra volonta', e che non mancherete di dimostrare la vostra serieta'.
Riteniamo comunque necessario informarvi che, in assenza di un vostro sollecito riscontro, ci vedremo costretti a procedere senz'altro alla richiesta di decreto ingiuntivo di pagamento nei vostri confronti, per il quale e' gia' stata approntata la documentazione necessaria.
Vi ricordiamo che l'emissione di decreto ingiuntivo verrebbe portata a conoscenza di Banche ed Istituti di informazioni commerciali.
Con la presente, a far data dal termine ultimo sopra indicato, siamo inoltre costretti a dichiararVi in mora ai sensi dell'articolo 1219 c.c.
E' inoltre opportuno informarvi che qualsiasi utilizzo da parte vostra delle immagini fornitevi, in assenza del saldo, configurera' lesione dei diritti patrimoniali d'autore spettanti al fotografo e previsti all'articolo 87 e seguenti della legge 633 del 22.4.41 e relative modifiche DPR 19 del 8.1.79
Anche in ordine a tale aspetto, in difetto di vostro riscontro, dovremo procedere alla tutela dei nostri diritti nelle competenti sedi giudiziarie, sia in via cautelare che in via ordinaria.
Cordialita'.
LE CONSUETUDINI NEL SETTORE PROFESSIONALE
Anche se tutti i creativi di agenzia in realta' attingono abbondantemente idee e spunti dalle immagini visionate nei book, e' anche vero che il continuo pellegrinaggio di fotografi si traduce in un'immane perdita di tempo per il personale dell'agenzia.
Le strutture di maggiori dimensioni arrivano a destinare una persona in specifico a fungere da "filtro" per la selezione delle proposte fotografiche; in tutti gli altri casi, si sobbarca questo compito l'art buyer o l'art director, rubando alle mille altre incombenze dell'agenzia del tempo prezioso.
L'atteggiamento di chi visiona le immagini, dunque, molto frequentemente e' piuttosto sbrigativo. Quel che e' peggio, comunque, e' il fatto che - proprio per ridurre al minimo la perdita di tempo - la risposta standard nel contattare il fotografo e' sostanzialmente sempre equivalente: "Molto interessante; ci lasci il suo recapito, se avremo bisogno la contatteremo noi". Il che puo' significare due cose: o che il creativo e' effettivamente interessato, oppure - ed e' piu' frequente - che non si ha nessuna intenzione di servirsi di quel fotografo. E allora, perché quella risposta standard? Semplicemente perché e' il modo piu' semplice, indolore e sicuro di troncare il colloquio. Una dichiarazione di quel genere, infatti, non ammette repliche: non resta altro che andarsene. Qualsiasi altra risposta avrebbe richiesto ulteriori passi; anche il dire che le immagini non "funzionano", di fatto metterebbe il creativo nella condizione di dovere dare qualche motivazione, di spiegare cosa fare per ottenere immagini migliori, eccetera. In sostanza, costringerebbe ad un lavoro che non e' quello del responsabile d'agenzia.
Il problema sta nel fatto che il fotografo, pur presentandosi a decine e decine (a volte centinaia) di agenzie pubblicitarie, non ottiene informazioni particolarmente utili sulle proprie immagini, e - di fatto - non acquisisce elementi critici preziosi per correggere l'impostazione del proprio lavoro.
Come conseguenza di questo stato di cose, per migliorare le possibilita' di collaborazione con le agenzie pubblicitarie e' bene tenere presenti questi punti:
a) E' indispensabile differenziare la propria offerta.
b) E' utile mirare la composizione del portfolio.
c) E' bene immedesimarsi nel creativo per soddisfarne i bisogni.
Vediamo con maggior dettaglio ciascun punto.
a) Differenziarsi.
Si e' appena accennato al gran numero di fotografi che settimanalmente o a volte giornalmente si propongono in agenzia. Proprio per questo motivo, e visto che tutti i lavori sono in realta' mediati da rapporti umani, e' indispensabile avere, nel proprio lavoro e nel modo di proporlo, qualcosa che distingua dalla massa anonima delle offerte, qualcosa, in sostanza, che faccia ricordare. Diversamente, e' estremamente improbabile che il contatto possa tradursi in qualcosa di concreto.
Chiaramente, il primo, importantissimo modo per differenziarsi dalla massa e' quello di proporre immagini creative, diverse, intelligentemente giocate sull'applicazione di nuovi modi di affrontare le immagini tenendo presenti le necessita' commerciali e promozionali dei clienti. Difficile a farsi? Certamente si', ed infatti il mestiere di fotografo pubblicitario e' riservato a pochi.
b) Mirare la composizione del portfolio.
Molto spesso, le agenzie pubblicitarie di medie e medio-piccole dimensioni contano su pochi clienti, di due o tre settori preminenti.
Documentarsi sul tipo di clientela piu' frequente dell'agenzia serve a presentarsi mostrando un portfolio costituito da immagini le piu' vicine possibili a quelle che, di fatto, sono le esigenze fotografiche della clientela.
c) Evidente corollario del punto precedente, l'atteggiamento mentale deve essere quello di chi lavora per risolvere i problemi creativi e tecnici dell'agenzia, e non quello di chi cerca estimatori della propria presunta bravura. Il fotografo e' un fornitore - creativo - ma pur sempre fornitore.
Infine, un punto sempre taciuto ma sul quale molti nutrono dubbi: e' vero che per lavorare con le agenzie occorre "ungere le ruote", cioe' pagare tangenti di nascosto od apertamente?
E' falso e vero allo stesso tempo. Si trovano, anche se sempre piu' raramente, agenzie pubblicitarie che chiedono ai fotografi una percentuale sul fatturato, come commissione per il procacciamento daffari. Il che, quando lagenzia agisce in nome e per conto del cliente per un suo mandato, sarebbe illegale (E invece normale quando lagenzia e' rappresentante del fotografo, e per lui cerca clienti).
Dal punto di vista del fotografo.
Per un fotografo professionista essere rappresentato da un agente significa poter affidare ad altri la gestione del rapporto con il cliente e, almeno in parte, il reperimento di nuovi lavori. Chiunque abbia a che fare con i quotidiani problemi della professione sa quale peso rappresenti questa parte del lavoro in termini di tempo e fatica. Avere qualcuno che, per sua professione, svolga questa parte di lavoro (completamente od almeno in parte) significa avere molto piu' tempo a disposizione. Inoltre, molti agenti si fanno carico della soluzione di alcuni dei problemi logistici legati alla realizzazione ed all'organizzazione di un set.
All'agente spetta una commissione pari a circa il 25%-30% dei compensi netti corrisposti al fotografo, ma l'esborso e' ampiamente ripagato dallo sgravio di lavoro.
Dal punto di vista dellagente.
Chi si occupa di rappresentare fotografi ricopre una posizione interessante: puo' contare su di un discreto giro d'affari (ad attivita' avviata: e' possibile peraltro non riuscire a contrastare la forte concorrenza), e su di una figura professionale di discreto prestigio. Rischiando molto meno di un fotografo, lagente che rappresenti quattro o cinque professionisti puo' contare su un introito di attivita' paragonabile a quella di un fotografo suo rappresentato.
Non sono molte le attivita' di rappresentanza avviate e degne di nota: piuttosto numerosi, invece, sono i semplici tentativi di rappresentanza, posti in atto da personaggi sostanzialmente privi di esperienza. Negli ultimi anni, da quando cie' la fotografia pubblicitaria ha subito loggettivo tracollo che lha investita, la professione dellagente e' divenuta piu' difficile, data la strenua concorrenza posta in atto direttamente dai fotografi.
Dal punto di vista del cliente.
Per l'utente di fotografia si verificano, oggettivamente, molti casi in cui il ricorso all'agente di rappresentanza e' conveniente. Nel dettaglio:
a) Quando occorra vedere rapidamente, e con poca fatica, molte proposte differenziate. L'agente porta sul tavolo del creativo d'agenzia cinque, dieci, venti book diversi, gia' selezionati. Il tutto, con una sola telefonata e senza dovere parlare con gli autori delle immagini, sempre innamorati del loro lavoro e quindi raramente oggettivi nei giudizi.
b) Quando il fotografo sia un creativo puro, tendenzialmente poco concreto, la presenza dell'agente garantisce la possibilita' di avere un interlocutore in grado di capire le esigenze commerciali ed operative del cliente, mediando i due differenti linguaggi del fotografo e del cliente.
c) I prezzi delle prestazioni sono in ogni caso eguali, dato che la commissione dell'agente non e' un balzello aggiuntivo, ma un compenso che paga il fotografo, per un servizio a lui svolto (fanno eccezione i casi di scorrettezza commerciale, quando il fotografo cerca di eludere l'agente col quale ha un contratto di esclusiva).
Senza alcuna pretesa di esaustivita', vediamo un sintetico decalogo per la valutazione dell'agente, da parte del fotografo:
1) Il turn over dei fotografi deve essere proporzionato alle dimensioni dell'agenzia ed al tipo di fotografia trattata. Il piu' alto tasso di avvicendamento e' sensato nelle agenzie grandi e, soprattutto, nel settore della moda. Orientativamente, e' plausibile l'avvicendamento annuo massimo di un 20% dei rappresentati nella fotografia pubblicitaria, ed un 30% per quella di moda. Un via-vai maggiore potrebbe essere indice di una politica di sfruttamento dei fotografi, o di incapacita' gestionale.
2) L'elevato numero di rappresentati non e' di per se' indice di affidabilita'. La scelta di rappresentare pochi o molti fotografi e' determinata da filosofie commerciali differenti, in modo non indicativo della validita' della struttura.
3) L'agente veramente attivo non si occupa solo del procacciamento di affari per i suoi rappresentati, ma si impegna anche sul fronte della creazione o del mantenimento di una valida immagine professionale dei rappresentati.
4) Per un corretto accordo con i fotografi, l'agente affidabile offre un contratto preciso (preferibilmente per iscritto) ai suoi rappresentati.
E' normale, ed anzi necessario, che il contratto preveda un periodo iniziale di prova, in modo da valutare l'efficacia del binomio agente-fotografo.
5) Per correttezza, devono essere ben posti in chiaro i termini della eventuale gestione di clienti extra. Occorre cioe' avere patti ben precisi sulla possibilita' che vengano reperiti clienti direttamente dal fotografo o da altri, a che condizioni e per quanto tempo.
6) La percentuale di commissione deve essere proporzionata. il 25% e' una commissione normale, che va superata solo in alcuni casi motivati (fotografo particolarmente difficile da vendere, fuori settore, a cui si offrano servizi particolari, per anticipazione dei pagamenti, eccetera).
7) L'agente deve controllare che i book dei fotografi non vengano utilizzati con metodo come semplice elemento ispiratore dei creativi di agenzia. Se si verificano furti di idee frequenti dai book lasciati in visione, e' preferibile perdere il cliente.
8) L'agente valido affianca fotografi di buon nome (necessari al mantenimento dell'immagine dell'agenzia) a nuovi validi professionisti, in modo da offrire al cliente proposte fresche e vivaci.
9) Devono essere posti ben in chiaro i termini di liquidazione delle spettanze, ed i tempi da rispettare.
10) Devono essere posti in chiaro i termini per la condivisione delle spese promozionali straordinarie. La formula meno diffusa ma piu' corretta sarebbe quella delle condivisione di tali spese secondo la stessa percentuale della commissione (25% all'agente e 75% al fotografo).
Attualmente, piu' spesso si tende a caricare sul fotografo tutti i costi di promozione straordinaria; si tratterebbe di una scelta corretta se la promozione non indicasse l'agente (che dunque non ne trarrebbe beneficio); normalmente, invece, la promozione procaccia affari anche all'agente, perché instrada i clienti verso di lui.
Come gia' accennato in un apposito paragrafo, in Italia si verifica una sproporzione fra agenti disponibili e fotografi in cerca di agente. Per offrire un servizio all'una ed all'altra categoria, invitiamo gli agenti non citati in questa inchiesta e che rappresentino almeno tre fotografi ad inviare i loro dati a TAU Visual, per poterne segnalare l'esistenza agli interessati.
Nonostante il fatto che gran parte dell'editoria sfrutti abbondantemente gli archivi e che notevolissimi fatturati siano mossi attorno all'immagine pubblicitaria e commerciale d'archivio, nella sua generalita' il fotografo professionista italiano ignora quasi completamente le modalita' di produzione "stock-oriented" o, se le conosce, di fatto non prende in considerazione seriamente l'opportunita' di riconvertire il suo lavoro in quel senso. In Italia restano, cosi', relativamente pochi i validi fotografi di stock, ed il grosso della produzione passa attraverso gli stranieri.
Perché mai il cliente dovrebbe preferire in molti casi la fotografia trovata in archivio, anziché farla realizzare appositamente?
Fermo restando che esiste un tipo di immagine (quella del prodotto specifico) che non puo' essere trovata in archivio, ma va necessariamente realizzata su commissione, per una grandissima parte di impieghi sia commerciali che editoriale, la fotografia d'archivio e' piu' comoda, sicura ed economica di quella eseguita appositamente. Infatti, per l'immagine d'archivio si ha:
a) Possibilita' di reperire in tempi molto brevi delle immagini che, per essere realizzate, richiederebbero parecchio tempo.
b) Possibilita' di visionare direttamente il risultato finale, paragonando fra loro differenti soluzioni e scegliendo la migliore.
c) Certezza di evitare imprevisti, ritardi, intralci caratteristici della produzione su commissione.
d) Esatta valutazione dei costi, senza nessuna spesa aggiuntiva e senza alcun rischio di ricarichi imprevisti.
Dal punto di vista del fotografo sono diversi i punti a favore di questo genere di attivita':
a) Una volta ben avviata, con un significativo numero di immagini gia' realizzate, l'attivita' ha un suo marcatissimo "effetto volano" sulle vendite, per cui l'eventuale sospensione temporanea di tre o quattro settimane sul lavoro non ha alcuna ripercussione avvertibile sui risultati.
b) In virtu' dell'effetto accennato prima, e' possibile organizzare il lavoro sull'arco dell'anno come meglio si crede, senza dipendere dai normali ritmi imposti dal mercato; in altre parole, se lo si preferisce si puo' fare una settimana di ferie ogni due mesi, oppure lavorare in agosto e riposarsi a gennaio, eccetera.
c) Anche in seno alla giornata - purché si effettuino 8, 10 ore di produzione al giorno - ci si puo' organizzare come meglio si crede, andando a lavorare all'ora preferita e smettendo quando lo si decide.
d) L'indipendenza e' completa anche nei confronti dei clienti, dato che i rapporti commerciali vengono intrattenuti tutti dall'agenzia d'archivio.
e) Gli investimenti iniziali in attrezzatura possono anche essere contenuti, a meno che non si tenti una specializzazione in settori che richiedono apparecchi specifici e costosi.
f) Anche se in assoluto e' preferibile dedicarsi alla produzione con tutte le proprie capacita', almeno per i primi tempi e' anche ipotizzabile un ingresso a tempo parziale, dedicandosi solamente part time alla produzione per l'archivio, in concomitanza con un altro impegno di lavoro o studio non eccessivamente gravoso.
Gli svantaggi nel produrre per l'archivio
Solo aspetti positivi, dunque, nella produzione di immagini per l'archivio?
Tutt'altro. Innanzitutto, e' indispensabile - e non sempre facile - individuare l'agenzia con la quale si lavori con serenita' e fiducia reciproca, e che abbia una discreta entratura di mercato per quel genere di fotografia che si produce in prevalenza.
Inoltre si tenga conto di questi aspetti:
a) Non esiste qualcuno che dica cosa fotografare, o quando e come farlo. Questo significa che la pertinenza della propria produzione con le esigenze del mercato e' lasciata praticamente tutta alla capacita', alla sensibilita' ed all'intelligenza del fotografo. Se nel settore della fotografia commerciale su commissione possono sopravvivere anche i fotografi poco fantasiosi e in definitiva non molto capaci, in questo settore non esiste scampo: riesce solo chi ha reali ed oggettive capacita'.
b) Le immagini depositate in agenzia vengono confrontate dal cliente direttamente con quelle degli altri fotografi.
c) I tempi di introduzione sono mediamente piu' lunghi di quelli propri degli altri settori (che vanno da uno a tre anni). Il fotografo specializzato nella produzione stock, invece, difficilmente vede la sua attivita' entrare a regime in meno di quattro o cinque anni.
d) La diffusione dei CD-ROM free copyright minaccia di uccidere il mercato medio e medio basso delle agenzie stock.
Il funzionamento di base di un'agenzia
Le agenzie d'archivio non comprano dai fotografi le immagini; semplicemente, le selezionano per inserirle nei loro archivi. Quando e se un cliente esterno (editore, azienda, agenzia di pubblicita', eccetera) scegliera' quelle immagini per un loro impiego, allora - e solo allora - a fronte del pagamento di questo cliente, l'agenzia stornera' al fotografo una parte di questo incasso, trattenendo la commissione d'agenzia che e' stata pattuita (oscillante fra il 50 ed il 35%. Al fotografo va quindi dal 50 al 65% del venduto). Quindi, il fatto che un'agenzia accetti di prendere delle immagini non equivale per nulla ad una vendita; se tali immagini si dimostrassero poco vendibili, il fotografo potrebbe non vedere mai una lira. Di fatto, questa situazione estrema si verifica solo quando il fotografo apporta relativamente poche immagini (ad esempio, cinquecento o mille immagini) e, senza continuare a produrre ed apportare altro, aspetta che l'agenzia gliele venda..
Semplificando per grandissimi linee, vanno distinte almeno tre basilari tipologie di agenzie d'archivio.
1) Le agenzie particolarmente votate alla cronaca (servizi che hanno la loro massima vendibilita' nel giorno o nei giorni stessi dellevento).La concorrenza in questo caso e' spietata. Tutti i servizi fatti "girare", passano poi in archivio storico, da dove possono essere richiesti in momenti successivi.
2) Le agenzie particolarmente orientate al mercato editoriale.
A volte semplice evoluzione del tipo 1), o fortemente commiste ad esse, le agenzie con spiccato connotato editoriale organizzano i loro servizi fotografici ed i relativi temi basandosi su un criterio giornalistico.
Delle immagini organizzate con tale criterio, infatti, devono poter rappresentare un servizio completo; quindi, non solo una raccolta di belle immagini di un soggetto, ma una "storia" od una documentazione su quel soggetto, un avvenimento, un aspetto sociale, un luogo, od altro.
3) Agenzie particolarmente attive sul fronte commerciale.
Ovviamente senza disdegnare il mercato editoriale, queste agenzie finiscono con lo specializzarsi nel settore commerciale (cataloghi, depliant, pagine pubblicitarie, manifesti, brossure, eccetera).
Per necessita' di cose, le immagini fotografiche tendono ad essere catalogate con maggior attenzione al soggetto stesso, e non alla narrazione che vi si sviluppa attorno.
CONTRATTO CON LAGENZIA DARCHIVIO
Nel rapporto con i fotografi, le agenzie d'archivio hanno consuetudini abbastanza variabili, in merito ai punti-cardine dell'accordo.
Riassumiamo brevemente gli aspetti di maggior rilievo ai fini degli accordi.
Quasi tutte le agenzie non desiderano iniziare rapporti di collaborazione con fotografi che apportino poche immagini; in questo caso, infatti, il lavoro contabile ed organizzativo non e' proporzionato all'interesse dell'agenzia per le immagini apportate. Inoltre, il fotografo ha poche o nulle probabilita' di vedere vendute le sue immagini.
Mediamente parlando, tutte le agenzie chiedono un apporto iniziale di almeno 500-1000 immagini, a volte di piu'. Tutte, in ogni caso, desiderano che il rapporto di collaborazione sia continuativo, con successivi invii a intervalli piu' o meno costanti.
Va tenuto presente che nel parlare di migliaia di immagini non ci si riferisce a migliaia di soggetti, ma a migliaia di efficaci varianti dei diversi soggetti. Se, per esempio, si effettua una ripresa su un campo di grano con un tramonto infuocato, dello stesso soggetto si faranno diverse varianti, tutte parimenti vendibili e quindi proponibili: taglio verticale, taglio orizzontale, immagine del Sole con il tele centrando l'immagine, e variante mantenendo il Sole a lato dell'inquadratura; variante cupa, variante filtrata, variante flou. E cosi' via.
Molte agenzie chiedono l'esclusiva per l'Italia (o per il mondo) su tutta la produzione; su questo aspetto e' possibile trattare.
Assolutamente inderogabile (per lo meno per un'agenzia seria) e' invece il rapporto di esclusiva sul materiale che viene fisicamente apportato all'agenzia. In altre parole, mentre e' tollerabile - previ accordi - che il fotografo faccia rappresentare materiale diverso ad agenzie diverse, e' decisamente sconsigliabile, oltre che scorretto, che lo stesso materiale sia rappresentato, in copia, da piu' di una agenzia.
Questa raccomandazione e' particolarmente importante per le immagini destinate ad un mercato commerciale e pubblicitario.
In assoluto, il formato che va per la maggiore e' il 35mm: comodo, pratico per l'archiviazione, facilmente catalogabile, di buona qualita'.
Alcune agenzie, specie se orientate alla fotografia commerciale, trattano volentieri anche il medio ed il grande formato, prevalentemente per questioni di durata e resistenza fisica delle immagini alle molte manipolazioni.
In ogni caso, e' indispensabile che il materiale sia correttamente descritto con il nome dell'autore e, quando abbia impostazione giornalistica, anche titolato e minimamente didascalizzato.
Una brevissima didascalia, al limite anche solo sul telaietto, puo' essere evitata solo sulle foto di impostazione commerciale, laddove e' evidente che una donna che sorride e' una donna che sorride. In nessun altro caso puo' essere omessa; se anche per noi la foto di piazza San Marco a Venezia e' ovvia, potrebbe non esserlo per un giapponese od un australiano, cosi' come per noi non sarebbe ovvia la veduta della zona Ginza-Shimbashi di Tokyo, od il King's Park di Perth.
Anche se qualche agenzia tende a non formalizzare il rapporto tramite un contratto scritto, e' sempre preferibile avere accordi nero su bianco, anche dinnanzi alla massima fiducia interpersonale.
E' normale che l'agenzia chieda una garanzia di durata minima, per evitare un via-vai di fotografie depositate e ritirate senza particolare criterio.
Quando prevista, la durata minima oscilla fra i 12 ed i 36 mesi. In casi eccezionali, i contratti hanno validita' minima maggiore.
Quasi sempre, comunque, viene prevista una clausola di tacito rinnovo, fermo restando il diritto al recesso con un preavviso ragionevolmente anticipato.
Si tenga presente che in nessun caso ci si possono aspettare particolari vendite avendo depositato solo mille o duemila immagini. Per ritenere avviato il rapporto occorre ben di piu'.
Al momento di eventualmente ritirarsi da un rapporto con l'agenzia, possono sorgere mille malintesi se le modalita' non sono state previste dall'accordo iniziale. I due fraintendimenti piu' comuni sono relativi al possesso del materiale, quando sia stato prodotto di comune accordo col fotografo, e al deposito di duplicati anche dopo il ritiro del fotografo.
Per entrambe le situazioni la casistica e' abbastanza complessa da richiedere espliciti approfondimenti (vedi Consulenza Professionale, su PF del mese di maggio 1992). In linea generica, comunque, se il fotografo non e' stato pagato a forfait ma solo a percentuale sul venduto, le immagini gli appartengono, e i duplicati possono essere lasciati in rappresentanza all'agenzia di provenienza solo se quella di destinazione non chiede l'esclusiva su tale materiale (cioe' quasi mai).
Necessariamente, le immagini devono essere in linea con la produzione standard e con il mercato dell'agenzia (vedi paragrafi precedenti).
NON vanno proposte immagini mal assortite, raccogliticce (sei o sette scatti per soggetto), non didascalizzate, in servizi non completi in se' stessi, questo anche se si tratta di immagini singolarmente piacevoli e ben realizzate.
Ogni volta che sia possibile e' bene realizzare degli originali multipli in ripresa (piu' scatti identici), per evitare il problema dei duplicati. Evidentemente, tutte le agenzie preferiscono lavorare su degli originali, dato che loro stesse sono costrette, spesso, a realizzare duplicati di lavoro.
All'agenzia si consegnano dunque gli originali, ad eccezione delle immagini assolutamente uniche ed irripetibili, per le quali e' preferibile consegnare degli ottimi duplicati.
I prezzi applicati dalle agenzie d'archivio non sono prezzi a sé stanti, ma quelli generati dalle normali dinamiche di mercato.
Dato che le immagini sono gia' realizzate, il prezzo viene pagato sulla base del "diritto di utilizzo"; il costo, cioe', e' strettamente connesso alla destinazione d'uso che viene fatta dell'immagine, che di regola non viene "comprata", ma "affittata" per un determinato impiego.
Le tariffe sono fortemente variabili (e suscettibili di sconti per i forti quantitativi); si oscilla attorno alle 80-110.000 per gli impieghi su quotidiani, sulle 150.000 - 300.000 per impieghi interni in periodici. Le copertine sono mediamente valutate dalle 500.000 al 1.500.000, mentre gli impieghi pubblicitari quotanodiversi milioni per gli impieghi pubblicitari.
(Vedi piu' avanti tariffario di riferimento).
Troppi assistenti improvvisati, pochi professionali
Se della fotografia professionale in molti casi si era fatto un mito, della figura dell'assistente quasi nessuno parla mai.
Per certi versi, sembra quasi che esista un abisso di differenza fra il fotografo - divo ed artista - e l'assistente che gli trotterella dietro - sconosciuto e manovale.
In realta', e ben lo sanno tutti i fotografi che sono stati assistenti a loro tempo, il contributo di un bravo assistente e', per il fotografo, decisivo e determinante. In alcuni casi si potrebbe forse a ragione parlare di una co-produzione di gran parte delle immagini.
Uno dei maggiori problemi dell'assistentato e' la diffusissima tendenza a non considerare il compito dell'assistente come un lavoro a sé stante, dotato di proprie caratteristiche e bisognoso di una professionalita' specifica. Nella maggior parte dei casi, fotografi ed assistenti stessi vedono la figura dell'aiutante come quella di un "fotografo incompleto", parcheggiato in una situazione intermedia, di persona che stia imparando un mestiere.
Nella maggior parte dei casi, l'assistente finisce cosi' con l'accettare anche soluzioni di ripiego, dato che il suo interesse principale e' quello di vivere le diverse fasi della produzione fotografica e, in tal modo, imparare egli stesso. Il fatto di guadagnare una normale paga e', in questo caso, visto come un obiettivo secondario, sacrificabile a vantaggio del proprio addestramento.
In sostanza, l'equilibrio si e' spostato a tutto svantaggio della professionalita' dell'assistente; sono troppi a ritenere che l'assistente cerchi in primo luogo di risucchiare competenza ed informazioni al fotografo, piuttosto che fornirgli un valido aiuto.
A chi conviene fare assistentato per imparare.
In linea di massima, il periodo di assistentato inteso come formazione e' consigliabile prevalentemente a chi si senta ancora impreparato sul piano umano, oltre che professionale; detto in altri termini, si tratta di un training utile particolarmente per rendere meno traumatico l'impatto con la realta' del lavoro in un clima di libera concorrenza; il vantaggio sul piano della formazione tecnica c'e', ma e' decisamente secondario. Non tutti - per loro indole - affrontano volentieri da subito il confronto diretto con i concorrenti, ed il lavoro a volte sfibrante che ne consegue.
Come evidente conseguenza del fenomeno descritto in apertura, l'eccesso di offerta fa crollare i prezzi.
I "gradini" tariffari che si generano sono i seguenti:
1) Ad un primo livello (che e' purtroppo anche quello piu' diffuso) l'assistente entra a collaborare in uno studio dove gia' esiste un assistente effettivo, o dove il fotografo non ha bisogno di un aiutante, ma di un fattorino. In questa situazione, molto spesso il compenso non esiste, od e' limitato ad un "gettone" simbolico, di due o trecento mila lire al mese.
2) Gradino successivo e' quello di una collaborazione continuativa ed effettiva, ma compensata con un paga decisamente limitata: attorno alle 500 - 800.000 lire al mese.
3) Un regolare rapporto di collaborazione, basato sulla fiducia reciproca, produce compensi variabili da uno a due milioni al mese (fanno eccezione rari casi di assistenti particolarmente validi e difficilmente sostituibili). L'entita' del compenso e' ovviamente influenzata dal fatturato dello studio, dal tipo di inquadramento fiscale, dalla preparazione dell'assistente.
4) Come situazione atipica, anche se frequente, va poi descritta quella dell'assistente stagionale, e quella dell'assistente professionista a giornata.
La collaborazione stagionale (prestazione occasionale) viene solitamente pagata dalle 700.000 al 1.100.000 mensili.
I professionisti assistenti a giornata, invece, sono disponibili anche per brevissimi periodi - appunto, a giornata - e fatturano le loro prestazioni attorno alle 150.000 - 250.000 lire al giorno. Gli "scattini" (collaboratori di varia provenienza per la fotografia di cerimonia) vanno dalle 100.000 di mancia al portaborse alle 500.000 lire a giornata di un collaboratore professionista.
Queste cifre sono fortemente variabili o in funzione di fortfaittizzazioni (diminuzione) od in relazioni a particolari capacita' dell'assistente o difficolta' della prestazione (aumento).
Gli assistenti abusivi, cioe' i doppiolavoristi evasori fiscali, vengono compensati in nero con cifre che oscillano dalle 50.000 lire al giorno (ragazzi reclutati come facchini nei servizi matrimioniali) alle 200 - 400.000 lire dei cosiddetti "scattini", che realizzano anche interi servizi per gli studi eccessivamente oberati. Fatta eccezione per i collaboratori professionisti (in possesso di partita IVA e che fatturano i loro compensi), le prestazioni di questo genere (in nero) sono illecite, estremamente dannose per il mercato fotografico nel suo complesso e bassamente opportuniste. L'evasione fiscale che le caratterizza non fa altro che alimentare quel molle malcostume italiota secondo il quale se c'e' qualcuno che deve pagare, questi e' quello che viene dopo. Levasione fiscale da parte dello studio fotografico pone lo stesso esattamente sullo stesso piano dellabusivo.
I diritti dellassistente come autore
Fatta eccezione per alcuni rari casi di accordi preventivi, le immagini realizzate anche con una certa autonomia dall'assistente durante il suo lavoro presso un altro studio appartengono al fotografo datore di lavoro dell'assistente, il quale firma le immagini e, in ogni caso, e' responsabile in toto nei confronti del cliente della qualita' finale (codice civile, articoli 2232, 1717, 1228 ed altri).
Quando l'assistente avra' terminato il suo rapporto di collaborazione, quindi, avra' come unico bagaglio le informazioni e le capacita' acquisite con il suo lavoro, ma non sara' coautore delle immagini realizzate, e non avra' su queste alcun diritto.
Se, invece, in assenza di un contratto di lavoro dipendente, l'immagine fosse stata pubblicata a nome dell'assistente, o con una firma che includesse anche (o solo) il suo nome ci si troverebbe nell'obbligo di riconoscere a lui i diritti (o parte di essi) anche in futuro, sempre ammesso che questi diritti non siano stati in realta' ceduti totalmente al cliente.
In questo, come in molti altri casi, non ha molto senso parlare della soluzione "migliore" in assoluto, cosi' come non esistono l'auto o l'abitazione "migliori": dipende dalle esigenze.
In ogni caso si tenga presente che nel rapporto fotografo-assistente esiste una componente che per altri mestieri e' molto meno accentuata; in un panorama, come quello attuale, nel quale la formazione professionale statale e' decisamente poco approfondita e capillare, il "fare bottega" ha un suo valore innegabile, consentendo di evitare esborsi presso strutture private. Il lavoro dell'assistente, quindi, e' spesso deprezzato in considerazione di questa componente di scambio fra lavoro e formazione, altrimenti non ottenibile od ottenibile a costi elevati.
A) Collaboratore in cambio servizio.
L'assistente, cosi', presta gratuitamente il suo servizio, unicamente in cambio della formazione che ne riceve. Al di la' di tutte le considerazioni di mercato o formali (il caso e' diffusissimo), si tratta di una situazione preferibilmente da evitarsi, perché troppo facilmente si presta a manipolazioni in cattiva fede da parte del fotografo, e di scarsa serieta' anche da parte dell'assistente.
Effetto secondario di questa situazione e' la possibilita' che il rapporto di collaborazione duri poco nel tempo, rischiando di aver faticato per far conoscere lo studio ed il modo di lavorare, per poi trovarsi ad interrompere la collaborazione proprio quando i problemi logistici iniziali cominciavano ad essere risolti.
B) Le collaborazioni occasionali.
Nel caso in cui il rapporto di collaborazione fra fotografo ed assistente siano, effettivamente, solo temporanei, senza dubbio e' possibile ricadere nell'ipotesi di una collaborazione occasionale.
Situazioni simili si verificano quando il fotografo necessita di un collaboratore temporaneo per sostituire - per un mese o due - quello effettivo; oppure, per collaborazioni estive; oppure, per lavorare anche solo un paio di giorni su di un set piu' complesso ed impegnativo del previsto. Dal punto di vista del fotografo, non sussiste alcun particolare problema, quando oggettivamente la prestazione sia - per quello che lo riguarda - occasionale.
Dovra' ovviamente effettuare la ritenuta d'acconto (trattenuta Irpef del 19% su compensi versati) e presentare la dichiarazione come sostituto d'imposta (770). Nell'insieme, comunque, la cosa e' fattibile senza problemi.
Va invece evitato di compensare un collaboratore che sia di fatto un collaboratore fisso o quasi (cioe' presente tutti i mesi) descrivendo il compenso con ricevute fiscali per prestazioni occasionali.
C) Collaboratore coordinato e continuativo.
Nel caso in cui l'assistente sia fisso e, soprattutto, ricopra mansioni di un certo pregio, e' possibile la configurazione come collaboratore coordinato e continuativo. E' possibile ricadere in questa configurazione quando l'assistente sia, in realta', un "fotografo-bis". Occorre, in breve, che l'apporto di questo genere di aiutante sia effettivamente artistico o professionale, e non solo manuale ed esecutivo.
Altre componenti necessarie sono la continuativita' del rapporto e l'ammontare del compenso prestabilito e fisso.
L'assistente collaboratore coordinato e continuativo rilascia una ricevuta ad ogni pagamento percepito (ad esempio, mensilmente), per "collaborazione coordinata e continuativa", con i dati fiscali suoi e del fotografo che lo paga. Anche in questo caso, il compenso e' assoggettato alla ritenuta d'acconto; e' inoltre escluso dall'Iva per effetto dell'articolo 5 del DPR 633/72 (e dunque, sulla ricevuta va applicata una marca da bollo da 2500 lire, se l'importo della ricevuta supera le 150.000 lire).
D) Collaboratore associato in partecipazione.
Nell'insieme, si tratta di una configurazione interessante in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro e' abbastanza protratto nel tempo (il che esclude la collaborazione occasionale), non ha caratteristiche realmente artistiche o professionali (il che esclude la collaborazione coordinata e continuativa), non si basa su un rapporto definitivo (il che esclude l'ingresso in societa'), non vuole essere vincolante per entrambe le parti, ne' con caratteristiche di subordinazione (il che esclude l'assunzione) e, infine, quando l'assistente lavori di fatto per un solo fotografo (il che sconsiglia la libera professione per quest'ultimo).Insomma, si potrebbe dire che, per esclusione, rappresenti l'a'ncora di salvezza in tutti i casi residui.
Si redige un contratto in forma di scrittura privata (da notaio) nel quale l'assistente viene descritto come associato in partecipazione con apporto di solo lavoro; per la sua opera avra' diritto ad un compenso proporzionato agli utili conseguiti dall'impresa a cui si associa. Si trovano queste istruzioni agli articoli 41, 49 e 50 del Testo Unico I. R. (DPR 917/86):
Il tema richiederebbe una trattazione molto piu' complessa (ed estesa), per la quale si fa' rimando al manuale specifico "Legislazione, fiso e diritto dautore in fotografia professionale", edito da TAU Visual.
E) Collaboratore libero professionista.
Quando l'assistente ha maturato una sua certa autonomia, e' giusto e sensato che si configuri lui stesso come libero professionista.L'assistente apre dunque una sua posizione fiscale come libero professionista, e fattura le sue prestazioni, assoggettate sia ad IVA che a ritenuta d'acconto.
F) Collaboratore apprendista.
Quando il fotografo titolare sia, di fatto, alla ricerca di un collaboratore subordinato, da cui pretendere la presenza fissa ed ad orari ben stabiliti, e la "ubbidienza" nell'esecuzione dei lavori completamente diretti dal fotografo, il rapporto che ne scaturisce e' abbastanza evidentemente di lavoro dipendente. E in questo caso indispensabile rivolgersi ad un consulente del lavoro.
AUTORE DI IMMAGINI: CITAZIONE DEL SUO NOME
Prima di procedere per vie legali occorre sincerarsi che questa via non sia in realta' una sabbia mobile per il fotografo. Solitamente, infatti, viene data la massima diffusione alle sentenze che vengono pronunciate a favore dei fotografi, ma occorre ricordare che esistono molti casi - mai "sbandierati" - nei quali il fotografo perde la causa, pur essendo apparentemente nel giusto, spesso anche solo per errori formali, decadenza dei termini, assenza di patti scritti, od altre questioni marginali.
Concretamente, come risaputo, la legge (n.633/1941, Dpr 19/79 e Dlgs 154/97) prevede la divisione delle immagini fotografiche dividendole immagini creative e semplici fotografie.
Le "semplici fotografie" sono protette per venti anni dalla data di produzione dellopera, mentre le fotografie creative lo sono fino allo scadere del settantesimo anno dopo la morte dellautore.
Dato che fra "immagini creative" e "semplici fotografie" non e' stata tracciata (né puo' esserlo) una netta linea di demarcazione, per ogni singola fotografia occorrerebbe valutare se esista effettivamente una componente caratteristica non tanto della abilita' e capacita' professionale del fotografo, quanto del suo apporto creativo, inventivo. Occorre, in pratica, che sia possibile dimostrare che l'immagine contenga elementi di interpretazione creativa, e non solamente di abilita' tecnica. In questo senso, sono pericolosamente vicine a NON essere considerabili "creative" le fotografie per le quali il fotografo e' chiamato unicamente a trasporre tecnicamente delle scelte grafiche e compositive dettate da un preciso lay out, oppure quelle immagini per le quali non sia richiesto nessun intervento interpretativo, come potrebbe essere una fotografia di catalogo, semplice e senza particolari espedienti creativi ed interpretativi.
La legge, infatti, prevede che la citazione dell'autore sia obbligatoria solo nel caso dell'immagine creativa. Se l'immagine e' di questo genere, il nome dell'autore va citato in ogni caso, anche quando il cliente abbia sostenuto tutte le spese di realizzazione, ed il fotografo abbia venduto tutti i diritti di sfruttamento. Se, invece, si e' dinnanzi ad immagini non creative, l'obbligo alla citazione dell'autore non sussiste mai, ad eccezione di espliciti accordi scritti in tal senso.
Spesso, nella giurisprudenza passata, si riscontrano casi in cui il cliente - a fronte di una mancata citazione del nome dell'autore - e' stato condannato ad un risarcimento immateriale, consistente nella ripubblicazione dell'immagine con l'errata corrige relativo al nome del fotografo. Questo perché per accordare un risarcimento del danno ci si trova dinnanzi alla necessita' di provare con sicurezza l'esistenza del danno, ed il suo ammontare. In mancanza di elementi certi (quanto e se il fotografo abbia perso per la mancata citazione del suo nome), viene condannato il cliente a risarcire con una moneta altrettanto immateriale ed indefinita.
Comportamento da seguire, in generale
Di fatto, la legge indica un certo tipo di riconoscimento, ed il mercato ne accorda uno di tutt'altro genere: non importa tanto "come" e' concepita un'immagine, ma "chi" l'ha realizzata. Un esempio eclatante in questo senso e' rappresentato dal lavoro del buon Toscani, spesso oggettivamente povero sul piano tecnico e stilistico, ma di valore enorme proprio per questa super-valutazione del nome dell'autore.
Al di la' di casi estremi simili a questi, occorre prendere atto di una concreta divisione del mercato in due tronconi:
1) esistono lavori fotografici che vengono richiesti ad un fotografo non tanto perché si desideri in particolare il suo intervento, ma semplicemente perché quello studio puo' risolvere economicamente o rapidamente un determinato problema fotografico; tuttavia, se si trovasse un altro fotografo in grado di offrire la stessa qualita' ad un costo inferiore o a condizioni comunque piu' interessanti, non ci sarebbe nessun problema a passare il lavoro ad un altro operatore. In sostanza, in questi casi il fotografo viene visto come un fornitore qualsiasi, scelto o scartato sulla base di semplici considerazioni di convenienza. In queste situazioni il cliente e' molto distante dall'idea di riconoscere un diritto d'autore (sia sul piano economico che su quello morale) al fotografo, dato che lui ha semplicemente chiesto un fornitore che gli offrisse un servizio, e null'altro; e' dunque infastidito dal trovarsi fra i piedi un artista o un autore, non cercato come tale.
2) In altre situazioni, invece, il cliente non cerca tanto "qualcuno" che esegua una fotografia, ma desidera in specifico proprio l'intervento di "quel" fotografo, e non di altri. Paga, quindi, per ottenere una foto da quella persona, e non semplicemente per avere una foto. In questi casi, l'apertura a tutti gli aspetti legati al diritto d'autore e' onorata con maggior facilita', sia sul piano economico che su quello morale.
Purtroppo, il fotografo puo' essere contemporaneamente sia artista che commerciale.
Nel concreto, l'unico modo per sfuggire all'automatica scarsa valutazione del proprio lavoro vista al punto 1) e' quello dell'accordo preventivo contrattuale, nel quale una clausola precisi in esplicito che il lavoro si intende commissionato come opera intellettuale, ai sensi e con gli effetti previsti dal Codice Civile agli articoli 2229 e seguenti, e agli articoli 20 e seguenti della legge 633/1941.
Anche senza citare articoli e testi di legge
Anche senza citare articoli e testi di legge (cosa che spesso insospettisce ed indispone il cliente) e' sufficiente riuscire a far sottoscrivere un brevissimo preventivo, che indichi quali foto si stiano cedendo, e per che destinazione duso.
Ad esempio, il preventivo di una riga che dichiari:
"Quindici foto ad uso catalogo 1999, lire 2.500.000. Nelluso va indicato il nome del fotografo", sancisce, in maniera estremamente sintetica ma incontestabile che:
a) Le foto cedute a quel prezzo sono quindici, e non di piu'.
b) Si tratta di immagini destinate a catalogo (il che, implicitamente ma non per questo meno efficacemente, esclude che siano state in quel momento cedute per qualsiasi altro impiego che non sia quello specificato.
c) Si indica il catalogo di un anno in specifico, il che esclude riutilizzi futuri.
d) La cifra dovuta, ad immagini accettate, e' quella indicata.
e) Il nome dellautore delle foto, a questo punto indipendentemente dal fatto che si tratti di immagini creative oppure no, va indicato negli usi che ne vengono fatti.
In assenza della possibilita' di far firmare il preventivo, riportare questi elementi almeno dul documento di trasporto, o su un buono di consegna, in carta semplice, ma fatto firmare allatto della consegna.
Lindicazione in fattura e' insufficiente, perché si tratta di un documento unilaterale.
In questo modo ci si sara' cautelati da possibili "voltafaccia" del cliente all'ultimo momento. Tuttavia, nell'attuale economia di mercato, il modo migliore per ottenere un buon riconoscimento economico della propria attivita' fotografica e' quello di lavorare non solo alla qualita' ed alla creativita' delle proprie immagini, ma anche - e forse soprattutto - alla costruzione di una figura professionale originale ed interessante della propria persona (e non tanto dello studio).
Il problema dei diritti nelle piccole realta' locali
Molti ritengono che i discorsi sul diritto dautore siano impraticabili con i clienti delle piccole citta', e che siano relativi solo a attivita' gestite in Milano o in altri grandi centri.
In realta', non e' affatto vero che a Milano tutto proceda senza intoppi su questo aspetto. Anzi: dato il clima di notevole concorrenza, spesso le concessioni fatte dai fotografi ai clienti rasentano la concorrenza sleale anche - o forse soprattutto - nelle grandi citta'.
Il problema, infatti, non sta tanto nelle dimensioni del centro nel quale ci si trova a lavorare, quanto nell'ancora scarsa conoscenza - da parte dei clienti e a volte degli stessi fotografi - della fotografia professionale in quanto tale. Questa disinformazione, abbinata frequentemente ad una cultura generale di pari livello, porta a considerare la fotografia come un lavoro di quasi manovalanza, trattando il fotografo di conseguenza.
Il processo di crescita e maturazione del mercato e', qui in Italia, ancora piuttosto arretrato.
Il nodo del problema, dunque, e' a tutt'oggi ancorato alla necessita' di far si' che almeno le nuove generazioni di clienti e di fotografi conoscano quellinsieme di elementi che, oramai, e' abbastanza utopico aspettarsi che vengano rispettati dalla "vacchia guardia".
Per questo motivo, innanzitutto va sfatato il mito - o, meglio, la diceria - secondo la quale a Milano si applicano i diritti d'autore, ed altrove no.
E' vero, piuttosto, che con i clienti (ed i fotografi) piu' arretrati, il discorso dell'applicazione dei diritti non e' nemmeno affrontabile, mentre con coloro che riconoscono la componente professionale dell'attivita' fotografica, il concetto del diritto di utilizzo e' di semplice attuazione.
Nell'attesa, comunque, che la conoscenza della fotografia professionale si estenda, e' importante che ciascun fotografo, a qualsiasi livello si muova, operi almeno nel rispetto delle linee di principio, legate al diritto d'autore in fotografia.
Concretamente: se il cliente non vuole assolutamente sentir parlare di pagare una nuova quota ad ogni riutilizzo delle immagini, si cede il diritto di pubblicazione e di sfruttamento dell'immagine per quindici o venti anni. Nella pratica, questo equivarra' per il cliente ad una concessione completa, ma consentira': a) di ribadire la questione di principio, affermando il concetto che la fotografia non e' un oggetto che si compra, ma una prestazione di cui si fa uso; b) lascera' al fotografo (ai sensi di legge) il diritto alla rielaborazione dell'immagine, e alla raccolta delle sue fotografie in una monografia.
Oppure: se il cliente pretende tutti i diritti delle fotografia di catalogo che ha realizzato, gli si cedano le immagini senza imiti di tempo ma per quella destinazione d'uso (catalogo). Automaticamente, ne risultera' escluso l'utilizzo per altri settori.
In poche parole, non e' possibile pretendere che il mercato, di sua spontanea volonta', riconosca il carattere professionale dell'attivita' fotografica, se poi ci si raffronta col cliente con la coscienza libero-professionale ed artistica pari a quella di un idraulico od un maniscalco.
Il primo passo, almeno sulla pura questione di principio, va fatto dai fotografi, siano essi a Milano o in uno sperduto paesino nellentroterra siciliano o nelle valli padane.
Come accennato, il settore e' atipico, oltre che poco conosciuto. L'atipicita' e' dovuta a diversi fattori:
a) Alla mutata fortuna di questo genere di editoria, contrattasi negli ultimi anni in maniera piuttosto sensibile.
b) Al fortissimo apporto proveniente da altri Stati, non solo in termini di immagini, ma anche di produzione di veri e propri stampati, dato che in moltissime alrte nazioni la stampa e la distribuzione sono meglio organizzate e, quindi, piu' convenienti che da noi.
c) Il fatto che, come si vedra', il mercato sia accessibile teoricamente (e praticamente) per tutti, il che genera realta' produttive e distributive enormemente diverse fra loro.
Questi fattori, ed altri a corollario, determinano un mercato di discreta ampiezza, ma enormemente frammentato e, quel che e' peggio per una sua valutazione, fortemente differenziato.
Sono pochi gli spazi per i grandi editori di questo genere, che in Italia devono trovare loro nicchie di specializzazione all'interno dello stesso settore, per non soccombere alla concorrenza delle grandi case di produzione del nord Europa o dell'Oriente. L'iperspecializzazione apre possibilita' di mercato, che non potrebbe essere intaccato solo con la concorrenza sui prezzi; hanno questa motivazione le produzioni di cartoline e coalendari - ad esempio - specializzate in gatti e felini, oppure quelle che giocano sull'oroscopo, od altri orientamenti settoriali.
Oltre alle strutture editrici di dimensini significative (i calendari hanno tirature anche di centinaia di migliaia di copie, le cartoline di decibne di migliaia), esiste un fittissimo universo di piccoli editori, specialmente dediti alla copertura delle esigenze locali. Ciascuno di essi ha in catalogo produzioni destinate ad un pubblico ristretto (o per tema, o per diffusione), limitando la tiratura a poche migliaia di copie per ciascun prodotto. Un grave problema del settore prende le mosse proprio da questo aspetto: chi deve fare, per sue esigenze, tirature molto limitate, finisce spesso - troppo spesso - con il cercare di contenere i costi unitari (che salgono al diminuire della tiratura) rinunciando alla qualita'; in questo modo, la produzione ha un costo medio ma una qualita' bassa, e non puo' competere con la produzione dei grandi editori internazionali. Questa situazione ha inflazionato il mercato nazionale con offerte di scarso pregio, in parte rovinando l'immagine pubblica che si ha del settore.
L'aspettativa per un editore di questo genere di stampati e' dunque buona solo a patto che si possa scegliere una di queste strade:
1) Produzione settoriale di elevata qualita', a prezzo medio-alto ma con caratteristiche originali.
2) Produzione di massa, coedizioni internazionali, distribuzione di ampio respiro.
3) Produzione settoriale di elevata qualita', con prima parte della tiratura gia' venduta ad un cliente (od un gruppo di clienti) che hanno sollecitato quel prodotto per loro esigenze promozionali.
Le collaborazioni editoriali, anche se collaterali, rappresentano sempre un buon mezzo promozionale, anche se spesso viene sopravvalutato.
Molto meno complesse da attivare e, soprattutto, decisamente piu' durevoli, sono invece le collaborazioni alla realizzazione in proprio di piccoli volumi fotografici o di calendari, che possono rappresentare un indiretta carta promozionale.
Oltre ai normali contatti con le poche grandi case editrici che realizzano edizioni di qualita', e con le quali le possibilita' di collaborazione sono abbastanza remote (per via della scarsita' del mercato e dell'abbondanza di offerta), resta aperta la strada della realizzazione di calendari, cartoline e monografie con case editrici minori o, addirittura, realizzati in proprio.
Non sono solamente le banche a poter realizzare calendari fotografici da impiegare come regali natalizi per la migliore clientela.
La proposta puo' essere fatta a qualsiasi impresa di dimensioni medie, che potrebbe curare la preparazione di testi di accompagnamento monografici curiosi, piacevoli ed in parte promozionali.
Cosi', per un mobilificio potrebbe essere realizzato un calendario od un volumetto sulla storia dell'artigianato locale o sull'evoluzione dei divani nel tempo; per una vetreria, un ricco reportage sulla realizzazione del vetro e sulla sua insostituibile utilita' sociale; una serie di alberghi potrebbe accordarsi per la condivisione delle spese (magari acquistando ciascuno una o piu' pagine pubblicitarie) per la realizzazione di una bella guida fotografica del luogo, da regalare (o vendere) agli ospiti degli alberghi convenzionati. Eccetera.
E' sempre preferibile proporre dei progetti "chiavi in mano", portando gia' una gran parte delle riprese realizzate, una bozza di impaginazione, ed una stima precisa dei costi per concludere l'operazione. Va evitata la semplice proposta "sulla carta", con ancora tutto da realizzare; il rischio, in questo caso, e' duplice: e' possibile che il potenziale acquirente tema che l'operazione sia troppo macchinosa o costosa, se ancora non e' stato realizzato nulla. Oppure, se il progetto e' in fase ancora troppo nascente, e' maggiore il rischio che venga rubata l'idea senza avviare una collaborazione; questo rischio e' ineliminabile, ma viene ridotto se si presenta un progetto gia' in fase avanzata di realizzazione, dato che un rifiuto metterebbe il fotografo nella condizione di proporre l'operazione ad altri concorrenti, che la realizzerebbero certamente piu' rapidamente di quanto non potrebbe fare chi vi mettesse mano partendo da zero.
Oltre al tipo di iniziativa accennato in precedenza, a volte nascono buone idee semplicemente valutando in chiave critica la propria produzione fotografica, accumulatasi nel corso di anni ed anni di attivita' (ad esempio, l'evoluzione della moda della bigiotteria o della calzatura negli ultimi vent'anni). Da simili archivi possono nascere collezioni di cartoline, calendari promozionali, poster sponsorizzabili.
Dal punto di vista costitutivo e legale, le edizioni di stampati non periodici non sono assoggettate a nessun particolare controllo, se non quello della consegna - da parte dello stampatore - di cinque esemplari di ciascuno stampato alle autorita' (Procura della Repubblica e Prefettura).
Questo significa che un imprenditore individuale od una societa' possono iniziare senza particolari autorizzazioni un'attivita' di edizioni di poster, cartoline e calendari. L'attivita' e' di impresa, ed il codice IVA per l'apertura e' il 22.15.0.
L'IVA sconta l'aliquota normale (19%) e viene conteggiata con il normale sistema analitico, a meno che non si sia dinnanzi alla produzione di libri nel senso vero del termine; in questo caso, l'aliquota e' del 4% e la liquidazione segue un iter particolare, previsto in esplicito per l'editoria (l'IVA viene pagata per intero direttamente dall'editore, con un sistema di forfaitizzazione, ed i passaggi successivi sono fuori dal campo di applicazione dell'imposta).
Se lo studio fotografico fa stampare su carta (cartoline o poster) le fotografie realizzate dal fotografo stesso, si e' dinnanzi ad un'estensione dell'attivita' fotografica vera e propria, e non di un'attivita' editoriale. In sostanza, il fotografo sceglie di vendere le sue fotografie facendo realizzare copie cartacee con stampa ad inchiostro, anziché fotografiche. Non si configura attivita' di commercio (non c'e' compravendita), e - se non si vende alrto - non sussiste l'obbligo di iscrizione al REC (Registro Esercenti Commercio) in virtu' del DM 375 del 4.8.1988, articolo 61, comma 12, lettera F.
Se, invece, lo studio fotografico usa immagini altrui per la realizzazione degli stampati, si e' dinnanzi ad un'attivita' editoriale vera e propria.
Lo studio fotografico e' obbligato a dichiarare all'Ufficio IVA ed alla CCIAA quell'eventuale attivita' editoriale che superi il 20% del fatturato complessivo. Infatti, pur esistendo un'attivita' prevalente (quella fotografica, 80%), la produzione editoriale diviene seconda attivita', obbligatoriamente da comunicare come tale, variando anche l'oggetto sociale registrato presso la CCIAA per obbligo di pubblicita'.
IL LAVORO EDITORIALE SU COMMISSIONE
Il lavoro viene commissionato al fotografo solo quando questi e' conosciuto all'editrice. Il fatto che l'editore esprima il suo benestare alla realizzazione di un servizio propostogli in anticipo, non significa che la rivista "commissioni" il lavoro e, dunque, il rischio dell'operazione resta completamente a carico del fotografo.
Quando, invece, sia interesse dell'editore la realizzazione di un particolare lavoro non reperibile in agenzia, o per il quale viene richiesta una particolare disponibilita' di diritti od una particolare qualita', il servizio viene commissionato.
Trattandosi di lavori sempre fra loro differenti, i termini dell'accordo variano considerevolmente di volta in volta.
E' comunque normale che:
a) Il committente richieda una concessione dei diritti di utilizzo piu' estesa di quella che normalmente viene ceduta.
In alcuni casi viene addirittura chiesta la completa cessione del materiale; in altre situazioni, si chiede un piu' onesto uso libero delle immagini per un significativo periodo (qualche anno).
Attenzione: il fatto che il committente abbia commissionato le immagini e ne abbia sostenuto le spese di realizzazione non comporterebbe l'obbligo alla cessione di tutti i diritti. Se cio' avviene, e' in virtu' di uno specifico accordo interpersonale fra fotografo e editore, riconoscendo a quest'ultimo un maggior diritto per il fatto di essersi sobbarcato il rischio imprenditoriale dell'operazione.
b) Il prezzo e', normalmente, stipulato in forma forfaittaria.
Si tenga conto, nel valutare l'entita' del compenso, tanto delle difficolta' che l'operazione comporta, quanto degli usi che verranno fatti del materiale. Si sappia, tuttavia, che il compenso va commisurato al tempo impiegato per produrre il materiale richiesto, e che quindi si verra' compensati a giornata. Dal canto suo, il fotografo deve impegnarsi a rispettare i termini dell'accordo, realizzando il lavoro nei termini di tempo prescritti e con un livello qualitativo soddisfacente per il cliente.
c) La cessione dei diritti di utilizzo "liberi" per un determinato periodo deve comunque escludere l'impiego delle immagini al di fuori dei fini editoriali. Cio' significa che l'editore, pur potendo utilizzare il servizio per qualsiasi pubblicazione del suo gruppo, non puo' vendere a terzi il diritto di utilizzo del materiale per usi commerciali o pubblicitari.
La destinazione d'uso e la sua durata va messa per iscritto all'assegnazione dell'incarico.
d) Le spese - salvo accordi particolari - sono a carico dell'editore in quanto sostenute per suo ordine e conto. A tal fine, e' cosa buona farsi rilasciare una lettera di incarico che evidenzi questo aspetto, prima di iniziare la realizzazione del servizio. Tale lettera consentira' anche di esporre il rimborso spese in fattura, mantenendolo escluso dalla base imponibile anche ai fini IVA.
Le modalita' di anticipo in conto spese o di rimborso a pié di lista vanno concordate preventivamente e, preferibilmente, per iscritto.
e) Gli eventuali compensi a terzi (i compensi per modelle e modelli, i professionisti, i noleggi extra, ecc.) utilizzati per prestazioni di cui beneficera' anche il fotografo direttamente, sono solitamente divisi al cinquanta per cento fra committente e fotografo.
E' il caso, ad esempio, del prezzo di noleggio di una mongolfiera, o la tariffa di una modella, grazie ai quali sono state realizzate sia le foto per l'editore, sia delle immagini dell'archivio personale del fotografo.
f) Solitamente, durante la realizzazione di un lavoro su commissione tutte le immagini si intendono destinate al cliente. Comunque, per tacita convenzione ed ammissione, quando sia possibile realizzare altri scatti senza compromettere la completa ed accurata esecuzione del lavoro, il fotografo "completa" il suo operato effettuando anche delle riprese per il suo archivio personale.
E' evidente che, in questo caso: 1) le spese aggiuntive di materiali ed altro sono a suo completo carico; 2) i tempi di realizzazione e di consegna devono comunque essere rispettati, come pure i costi esposti in preventivo; 3) le immagini realizzate per proprio uso non devono essere simili né, tantomeno, "doppioni" del servizio da consegnare al cliente, né essere utilizzate in concorrenza ai fini del cliente.
Sara', in sostanza, possibile effettuare riprese collaterali a quelle concesse al cliente, ma non concorrenziali a queste (ad esempio: in concomitanza a riprese documentarie dei castelli valdostani, effettuare riprese personali della flora del luogo).
g) Prevedere, meglio per iscritto, le condizioni pattuite in caso di fermo tecnico (pioggia, scioperi, blocchi indipendenti dalla propria responsabilita'); prevedere la possibilita', per il fotografo, di recedere dall'incarico in caso di impedimento di forza maggiore.
Come e' noto a tutti gli operatori, le agenzie fotografiche che lavorano per la cronaca quotidiana (sia locale che nazionale) hanno piu' di un problema che le altre agenzie non hanno.
Solo per accennarne qualcuno, basti pensare ai problemi di teletrasmissione delle immagini, di inquadramento degli operatori (agenzia di stampa con dipendenti giornalisti, o no?), ai costi di produzione. Fra gli altri elementi, affiora prepotentemente anche quello della concorrenza fra free lance ed agenzie e, soprattutto, la scarsa remunarazione che offrono gli impieghi giornalistici delle fotografie. A differenza degli utilizzi pubblicitari o anche di quelli per l'editoria periodica (mensili e settimanali), i quotidiani pagano veramente poco, ed e' forse il caso di dire che pagano anche raramente, dato che - specie i piccoli quotidiani locali, anche se non solo loro - preferiscono "attingere" le immagini alle fonti piu' disparate, nella innegabile constatazione che costa meno correre il rischio di essere colti in fallo qualche volta piuttosto che pagare sempre le immagini.
In questo contesto, i fotografi di cronaca non si trovano certamente ad essere favoriti: rappresentano l'ultimo anello di una catena gia' sofferente in sé stessa, e su loro si tende - frequentemente - a far gravare tutto il peso possibile della difficolta' di mercato.
Queste constatazioni di base hanno lo scopo non tanto di giustificare eventuali comportamenti scorretti, quanto di inquadrare i fatti in un contesto che tenga conto non solo delle ragioni dei fotografi, che sono l'oggetto di queste pagine, ma che collochi queste difficolta' all'interno del contesto che le genera.
Ed ecco il nodo del problema che si desidera affrontare.
Nella maggior parte dei casi, le agenzie di cronaca contano su fotografi collaboratori che, a volte con un compenso mensile fisso (minimo) o piu' di frequente solo a provvigione, realizzano su richiesta di volta in volta le immagini che poi vengono tenute in archivio. Se il servizio e' "chiamato" dall'agenzia, questa nella quasi totalita' dei casi ne rivendica il diritto di proprieta', cosi' che se il fotografo dovesse interrompere la collaborazione, le immagini restano di proprieta' dell'agenzia stessa.
I fotografi che collaborano per realizzare immagine di cronaca sono - quasi cronicamente - "squattrinati". Accettano senza grandi possibilita' di contestazione tutte le situazioni di fatto che si vengono a creare, a volte anche quelle che dovrebbero essere considerate inaccettabili. Di fatto, quando un fotografo comincia ad avanzare pretese superiori a quelle della (bassissima) media dei colleghi, non si fa eccessiva fatica a trovare un sostituto che realizzi reportage senza pretendere troppo.
Due sono le casistiche piu' frequenti, che andrebbero innanzitutto conosciute prima che si verifichino e, secondariamente, o contrattate con l'agenzia od accettate con la coscienza di quello che si sta facendo, per evitare malintesi, litigi ed azioni legali in seguito.
Questi i due casi piu' frequenti.
a) Dato che il fotografo e' squattrinato, a volte l'agenzia acconsente a farsi carico delle spese di produzione, con diritto di rivalsa, e mantenendo a suo favore una commissione piu' elevata a titolo di compenso per questo "anticipo" sulle spese.
Spieghiamo nel dettaglio.
Supponiamo che, per realizzare un certo reportage di particolare interesse, si debba spendere circa un milione di spese di trasferta, vitto ed alloggio. Il fotografo, al verde, accetta la co-produzione, con la quale l'agenzia anticipa le spese (a volte, solo una parte di queste), con il diritto di recuperare sulle future provvigioni queste spese. A compenso di questa disponibilita', l'agenzia trattiene inoltre, su quelle immagini, una commissione piu' elevata, ad esempio il 50% invece del consueto 40%.
L'effetto apparente per il fotografo e' quello di essere agevolato, con una commessa le cui spese sono pagate. La situazione reale, invece, e' quella per cui il fotografo paga tutte le spese di produzione, si assume buona parte del rischio imprenditoriale e cede tutti i futuri diritti di utilizzo delle immagini, pagando inoltre una forte commissione. Infatti, e' evidente che l'agenzia si fara' carico di anticipare le spese solo per quei servizi abbastanza sicuri, dei quali e' pressocche' certa almeno una vendita. Il rischio imprenditoriale dell'agenzia e' dunque ridottissimo, perché con la prima vendita (quasi certa) tutte le spese di produzione anticipate (quel milione di vitto e alloggio) vengono recuperate, trattenendole dalla commissione del fotografo, in aggiunta alla normale commissione di agenzia.
Cosi', se il servizio dell'esempio viene venduto a tre milioni, l'agenzia trattiene il 50% (un milione e mezzo) come suo normale compenso, piu' il milione che aveva anticipato come spese. Il fotografo prende cinquecentomila lire senza spendere nulla per la produzione, ed e' contento cosi'. Ad eventuali future rivendite percepira' comunque la meta' dei proventi.
L'agenzia, dal suo canto, ha un vantaggio molto maggiore: percepisce due milioni e mezzo, con una parte dei quali copre le spese sostenute; inoltre, si garantisce la proprieta' delle immagini realizzate dal fotografo, ed il cinquanta per cento di tutti i futuri proventi. Detto in altri termini, l'agenzia ha fatto pagare ad altri (il fotografo) le spese di produzione, ed acquisisce una rendita futura garantita, pagando il tutto con un rischio imprenditoriale accettabilmente basso, ed un piccolo anticipo di cassa.
Questo tipo di situazione e' perfettamente legale, ed oltretutto piuttosto diffusa; il fotografo puo' dunque accettarla, purché abbia reale coscienza di cosa sta facendo. Il coltello dalla parte del manico, in questo caso, lo ha l'agenzia, ed il fotografo accetta la cessione del surplus del suo lavoro (come se fosse un dipendente), senza in realta' avere nessuna garanzia da lavoro dipendente.
b) Altra situazione molto frequente e' quella per la quale le agenzie non vogliono restituire al fotografo le immagini prodotte dallo stesso negli anni precedenti, quando questi decide di interrompere la collaborazione. Pur mantenendo il pagamento di una percentuale sulle vendite, come avveniva prima, l'agenzia rivendica la proprieta' delle immagini prodotte su segnalazione dell'agenzia stessa (anceh se non c'e' stato anticipo di spese).
Il caso e' piuttosto delicato, ed andrebbe valutato di volta in volta.
La soluzione preferibile e' mettere in chiaro, fin da subito, quale destino seguiranno le foto realizzate di comune accordo.
In linea di massima, il caso descritto al punto a) produce, in effetti, una situazione abbastanza atipica, dato che le eventuali spese sono state solo anticipate dall'agenzia, che si e' assunta una parte del rischio, ma che ha continuato a mantenere un atteggiamento di rappresentante di un diritto altrui (quello del fotografo), piu' che di un datore di lavoro.
Che senso avrebbe, infatti, che l'agenzia continuasse a pagare delle commissioni su ogni vendita delle immagini, se queste fossero di sua proprieta'? In altri termini, se l'agenzia avesse - contrattualmente - comprato le fotografie dal fotografo, acquisendone tutti i diritti, avrebbe dovuto pagare un compenso forfaittario alla produzione, indipendente dalla avvenuta effettiva vendita o meno. Il fatto di avere scaricato sul fotografo gran parte del rischio (se le foto non si vendono, il fotografo non vede un soldo per il suo lavoro) e, soprattutto, il fatto di avere continuato a corrispondere una percentuale sulle successive vendite del materiale, denunciano, entrambi, la sussistenza di un diritto residuo del fotografo su quel materiale. Non avrebbe altrimenti senso che l'agenzia continuasse a pagare il fotografo per vendere fotografie che dovrebbero essere dell'agenzia. Segno evidente che quelle immagini sono ancora del fotografo...
L'AUTORE NON VIENE CITATO NELL'USO DELLE FOTO
Il non citare l'autore e' una procedura tanto ingiusta quanto diffusa.
Ad eccezione dei casi nei quali l'anonimato sia stato espressamente pattuito col fotografo, od addirittura da questo richiesto (come nel caso di molte campagne pubblicitarie), la non citazione e' sempre una scorrettezza commessa dal cliente nei confronti del fotografo.
Nella maggior parte dei casi la situazione si verifica per superficialita' o disinformazione dell'utente, che non sa quale sia l'importanza della corretta attribuzione della paternita' dell'immagine.
In altri casi, meno diffusi, ci si trova dinnanzi ad una vera e propria omissione volontaria, dovuta a sottovalutazione del lavoro del fotografo, a ritorsione contro di esso, a secondi fini.
Per evitare l'inconveniente, occorre innanzitutto scongiurare la possibilita' che l'omissione si verifichi per disinformazione dell'editore o, semplicemente, dell'impaginatore della rivista. Tutte le immagini, dunque, saranno correttamente corredate dei dati identificativi del fotografo, e il raccoglitore che le accompagna riportera' in esplicito la dicitura "Per ogni utilizzo e pubblicazione delle immagini e' obbligatorio riportare il nome dell'autore:...". Meglio ancora e' l'includere, in coda a ciascuna didascalia (redatte su foglio a parte) la dicitura terminale: "Fotografia di Xxxx Xxxx".
Quando l'omissione del nome sia ripetuta o si abbia motivo per supporne l'intenzionalita', dopo una richiesta verbale o scritta di rettifica sul numero successivo, a fronte di un rifiuto e' possibile adire per vie legali, invocando gli articoli 20, 21 e 22, sezione seconda, della legge 633 - 22/4/41 con la relativa modifica DPR 19 8/1/79.
Sono protette ai sensi di questi articoli di legge, tuttavia, solo le immagini "frutto dell'ingegno", e cioé nei quali sia possibile ravvisare l'apporto creativo del fotografo.
DIRITTI NELLE IMMAGINI ED ELABORAZIONI DIGITALI
Il problema di fondo e' questo: partendo dal presupposto che e' fisicamente possibile effettuare profonde modifiche ed elaborazioni sulle immagini fotografiche, quali diritti vanno rispettati, e quali nuovi diritti si generano su queste nuove immagini?
E cioe': e' possibile, ed in che misura, utilizzare immagini altrui per realizzare delle elaborazioni elettroniche o fotografiche, e la nuova immagine a chi appartiene?
Prima di dare una risposta nel dettaglio a questo problema, e' indispensabile chiarire un paio di punti basilari.
Quando un creativo qualsiasi (fotografo, disegnatore, operatore video) realizza un'immagine creativa "ex novo", acquisisce un duplice tipo di diritto: un diritto morale (che contiene il diritto alla citazione del nome), ed un diritto patrimoniale, cioe' la possibilita' di sfruttare economicamente questo suo lavoro, o di venderlo ad altri. E questo e' noto ai piu'.
Quello che si sa meno frequentemente, tuttavia, e' che la legge prevede (agli articoli da 12 a 19) una serie di diritti economici DISTINTI gli uni dagli altri: diritto di pubblicare, di riprodurre, di diffondere a distanza, di commerciare, di elaborare, di antologizzare, di modificare la sua opera. Ciascuno di questi diritti e' indipendente, e puo' essere oggetto di separate contrattazioni, in caso di vendita di qualche diritto d'uso.
E qui si entra nel vivo del discorso.
Grazie a quanto previsto da questi articoli, quindi, chi ha realizzato un'immagine creativa gode di un esplicito diritto all'elaborazione ed alla modifica: un diritto autonomo, che puo' essere ceduto ad altri (ad esempio, quando si cedono tutti i diritti) oppure no.
Quando viene ceduto, supponiamo, il diritto di pubblicazione (ad esempio ad una rivista), o quando si cedono tutti i diritti di riproduzione per impieghi pubblicitari l'autore NON ha ceduto automaticamente anche il diritto di rielaborazione, che resta a lui.
In sostanza, o l'autore cede TUTTI i diritti, senza altra distinzione (ed in questo modo vende anche il diritto di rielaborazione), oppure quel diritto in specifico non e' stato venduto, e quindi nessuno, nemmeno il cliente che ha acquistato gli altri diritti, ha la possibilita' di rielaborare l'immagine in questione.
Men che meno, ovviamente, questo diritto compete a chi - riproducendo l'immagine da una rivista, un poster, una banca dati, una cartolina - la utilizzi per sue elaborazioni, anche se creative ed anche se stravolgono l'immagine di partenza.
Tutti sappiamo come sia una consuetudine molto diffusa quella di "rubare" particolari di altre immagini per utilizzarle all'interno di elaborazioni. Un classico, in questo senso, sono i fondali (cieli, nuvole, fondi colorati), avendo la ragionevole sicurezza che sia molto difficile l'identificazione della foto di partenza. Come e' abbastanza evidente, in ogni caso, si tratta di un'illecito.
Illecito in un certo senso "veniale", in quanto arricchimento senza causa e lesione di un diritto patrimoniale collaterale, quando si rubacchiano i fondali, o porzioni insignificanti (ma sempre illecito perseguibile); una lesione piu' ampia (sia diritto patrimoniale che diritto morale) quando si riproducono immagini di natura interpretativa, anche se per rielaborarle.
Sul piano legale, quindi, per potere elaborare un'immagine qualsiasi, od un particolare, occorre avere in qualche modo acquisito anche lo specifico diritto di elaborazione, il che avviene normalmente in tre soli casi:
a) quando l'autore vende le sue immagini realizzate su commissione senza specificare la destinazione d'uso ceduta;
b) Quando la cessione viene effettuata indicando in esplicito la cessione di tutti i diritti, senza altra indicazione.
c) Quando l'immagine e' caduta in pubblico dominio (attualmente, 70 anni dalla morte dellautore per le opere fotografiche creative, oppure 20 anni per le fotografie non creative).
In tutti gli altri casi, la riproduzione delle immagini senza assenso dell'autore e' illecita.
Va infine evidenziato un aspetto abbastanza importante: quando qualcuno esegue un'elaborazione creativa, la nuova immagine realizzata genera un suo nuovo diritto di autore e di utilizzo. Cioe', FERMI RESTANDO i diritti dell'esecutore dell'immagine di partenza, chi realizza l'elaborazione creativa produce una nuova opera, distinta dalla precedente. Si tratta di un diritto d'autore a "scatola cinese": il primo autore ha tutti i diritti, in origine; tuttavia, se vende anche il diritto di elaborazione (cedendo indistintamente i diritti), chi avesse in un secondo momento effettuato un'elaborazione creativa genera una nuova ed indipendente opera, autonoma in tutto e per tutto da quella di partenza.
SI POSSONO PROTEGGERE LE IDEE FOTOGRAFICHE?
Le idee che stanno dietro alle immagini fotografiche ed alle campagne pubblicitarie sono proteggibili solo nella loro concreta realizzazione, ma non come concetti astratti.
Il dubbio nasce dinnanzi alla constatazione, innegabile, che spesso nel mondo delle immagini si tende ad ispirarsi in maniera anche piuttosto pesante ai lavori di altri.
Cosi', osservare attentamente un'immagine fotografica o grafica, ed utilizzarne anche abbondantemente degli spunti per rifare immagini similari appare un'operazione all'ordine del giorno.
L'operazione appare normale per chi la compie attivamente (chi si "documenta" guardando il lavoro altrui), mentre risulta assai meno piacevole ed accettabile per chi aveva realizzato la prima versione dell'opera che poi funge da elemento ispiratore di altri.
Ora, la lecita domanda e' questa: fino a che punto operazioni di questo genere sono ammissibili? In altre parole, fino a dove ci si puo' spingere nell'ispirarsi a lavori altrui, e quando e' possibile ribellarsi ad operazioni di "rapina" da parte di altri?
Il problema e' molto meno semplice di quanto non si potrebbe desiderare.
Infatti, il nodo della questione sta nel fatto che per proteggere qualcosa la legge ha bisogno di un elemento concreto a cui fare riferimento; ora, mentre le opere effettivamente e concretamente realizzate sono un'espressione concreta, e proteggibile, del pensiero, l'idea in se' stessa e' molto meno definibile e, di fatto, meno proteggibile.
Come se non bastasse, nel caso delle pure "idee" resta sempre il dubbio della priorita' con cui tali idee sono state effettivamente partorite; mentre e' possibile determinare quando e' stata realizzata in specifico un'opera, resta praticamente impossibile determinare chi ha avuto una determinata intuizione e quando la ha avuta. Il fatto di depositare presso un notaio, o presso la SIAE, una descrizione dell'idea e' cosa ininfluente. Chi mai potrebbe garantire che quell'idea depositata non era in realta' stata prima copiata da qualcun'altro? Chi mai potrebbe garantire che la persona che ha depositato l'idea rivendicandola come sua, in realta' non l'aveva carpita ad un amico, chiaccherando a cena con lui la sera precedente? Nessuno, appunto.
In realta', occorre attirare l'attenzione sul fatto che il complesso di norme che regolamenta il diritto d'autore e' pensato, per tutte le legislazioni anche internazionali, al fine di proteggere le opere ultimate, e non l'idea che ne sta alla base.
Questo significa che la fotografia, l'immagine o comunque l'opera non ancora realizzata NON puo' essere protetta, ed anche che il fatto di ispirarsi ad opere gia' realizzate, senza peraltro copiarle pedissequamente o plagiarle, nella maggior parte dei casi non e' azione perseguibile.
Cosi', il timore di molti trova un'effettiva corrispondenza nella realta': lasciare in visione delle immagini in una agenzia pubblicitaria, o presso il cliente, effettivamente apre la strada alla possibilita' che il cliente si "ispiri" a tali immagini, senza che poi nulla sia dovuto, e senza che la cosa possa essere impedita.
Alla stessa stregua, ispirarsi anche in maniera determinante ad uno spot visto passare su di un canale straniero, e' in se' operazione di fatto non perseguibile, a meno che non si sconfini nel rifacimento di quel filmato. Oltretutto, l'eventuale diversita' dello Stato aggiunge notevoli problemi logistici, e relativi costi, all'azione legale gia' di per se' incerta.
D'altronde, il creativo d'agenzia ed il fotografo stesso si ispira come crede al lavoro dei suoi colleghi.
La legislazione resta approssimativa non tanto per un difetto della legge in sé, quanto per un'oggettiva natura molto sfumata del problema.
Allora, nulla da fare sul piano dei furti di idee?
Certamente no.
Esistono, come e' evidente, dei casi effettivamente di non semplice soluzione, ma per ogni caso incerto se ne verificano centinaia molto ben identificabili, nel senso che e' possibile definire a priori e con ragionevole certezza se l'ispirazione tratta da un'altra opera e' cosa lecita o meno.
Vediamo nel dettaglio.
1) Certamente, e' illecito il caso in cui si riproduce integralmente o parzialmente un'immagine, un disegno, uno spezzone. E' quel tipo di operazione che compie, ad esempio, un editore quando pubblica un'immagine senza autorizzazione, o un cliente quando utilizza un'immagine senza avere pagato il fotografo. Anche l'impiego di un passaggio filmico duplicato abusivamente rientra in questo caso, come l'acquisizione per via elettronica di una fotografia od un disegno.
2) Certamente si e' dinnanzi ad un illecito quando un operatore utilizza immagini altrui, millantandone la paternita' morale. Si tratta delle situazioni in cui il fotografo od il creativo - e ne esistono - raccolgono immagini qua e la' da cataloghi e riviste e le inseriscono nel loro portfolio, dichiarando che si tratta di loro lavori, quando in realta' cio' non e' vero. In questo caso, si tratta di usurpazione dell'opera.
3) Certamente si tratta di un illecito la situazione nella quale, partendo da un'immagine o da un'idea altrui, si realizza un rifacimento pedissequo dell'opera a cui ci si rifa'. In questo caso si parla di "plagio". Per "plagio" si intende il rifacimento ad un altra opera fotografica, o ad un'altra idea pubblicitaria, appropriandosi, di questa, non tanto e non solo di un generico elemento ispiratore, quanto proprio della cosiddetta "forma" dell'opera stessa, imitandola in maniera scorretta.
4) Molto piu' delicato e' il caso, invece, in cui dall'osservazione di un'opera altrui sia scaturita una nuova idea, in qualche modo collegata, anche conseguentemente, all'idea originaria, senza che tuttavia ci sia un vero e proprio rifacimento dell'opera di partenza.
Le discussioni e le diatribe in giurisprudenza hanno tentato di sezionare i parametri delle opere creative, per giungere ad enucleare quale porzione fosse riprendibile liberamente e quale dovesse essere protetta dal diritto d'autore.
Inizialmente si e' semplicemente ipotizzata la distinzione fra la "forma" dell'opera ed il suo "contenuto". Secondo questa distinzione, si potrebbe riprendere il contenuto dell'opera, ma non la forma con la quale tale contenuto e' stato espresso.
A questa suddivisione oggettivamente un po' troppo spartana si e' in seguito aggiunto il concetto di "forma interna", di "forma esterna" e di "contenuto"; la prima e la seconda sarebbero protette (rispettivamente, il modo con cui sono presentate le idee, e lo stile che sottende tale tecnica), mentre il contenuto resterebbe non difendibile.
Questo ultimo caso determina, chiaramente, tutti i casi di possibili contenziosi. L'oggetto del contendere resta indefinito, e restera' sempre tale: per tutte le situazioni non immediatamente distinguibili, finisce per pronunciarsi un giudice, se non si perviene ad un accordo in caso di contestazione.
Un criterio abbastanza valido per individuare - a grandi linee - se si tratti o meno di plagio e' quello di valutare la riconoscibilita' dell'opera o fotografia originaria in quella derivata. Se la maggior parte delle persone, non influenzate a parte, riconoscono nella seconda immagine i tratti essenziali della prima immagine, con ogni probabilita' (ma non certezza) si tratta di plagio. Normalmente, tuttavia, in questi casi finisce con l'avere ragione... chi puo' pagare l'avvocato migliore.
5) Il rimaneggiare e rielaborare fisicamente (in camera oscura o a computer) un'immagine, reinterpretandola, non e' comunque un'operazione che possa essere vista come semplice ispirazione.
Il diritto all'elaborazione creativa e' infatti un diritto esplicitamente sancito dalla legge sul diritto d'autore, e di proprieta' originaria di costui.
Se lo desidera, il fotografo autore puo' poi vendere tutti i diritti, compresi quelli di elaborazione; ma se non lo fa, questi restano in capo a lui, e solo lui puo' elaborare creativamente le sue immagini, oppure concedere o negare ad altri il permesso di farlo.
In questo senso, l'intervento "fisico" di rimaneggiamento di immagini altrui resta sempre, e con certezza, un illecito perseguibile.
OPERARE CON LE AGENZIE DI MODELLI E MODELLE
Cosi' come si verifica per tutte le situazioni di intermediazione, anche le agenzie di modelli trattengono ai professionisti rappresentati una percentuale sul compenso loro corrisposto, e comunque pagato dal cliente all'agenzia e non al modello direttamente. Frequentemente, il diritto d'agenzia richiesto e' pari al 20% del compenso, anche se possono essere previste formule contrattuali profondamente differenti, che portano il compenso dell'agenzia, mediante altre trattenute, fino a giungere al 40-50%.
* Diversi generi di agenzie
Le agenzie possono offrire servizi di genere differente, in funzione dell'introduzione nel settore raggiunta dai titolari, dalla zona geografica dove si trovano ad operare e dalla posizione di mercato scelta o comunque assunta nel corso degli anni.Ciascuna struttura puo' decidere di specializzarsi o meno in un qualche settore o servizio, anche se la regola vede le agenzie di maggiori dimensioni dotate di uffici diversi per funzioni diverse.
Di fatto, i settori piu' frequenti sono:
a) Donna. b) Uomo. c) Bambino. d) Caratteristi (o personaggi). e) Hostess e standiste.
Le prime quattro sezioni sono riferite alle prestazioni fotografiche, per destinazioni commerciali od editoriali, e dunque le caratteristiche richieste sono legate al buon aspetto, alla fotogenia, alla capacita' di lavorare su di un set ed alla professionalita' nell'affrontare le relative difficolta'.
L'ultima sezione, cioe' quella delle standiste od hostess (termine anglofono per descrivere la funzione dell'accompagnatore), e' invece relativa alla selezione e gestione di ragazze in grado di svolgere veri e propri compiti di segretariato, durante manifestazioni, fiere, incontri, convention e similari.
Ovviamente, in questo caso e' richiesta alla professionista una buona conoscenza di alcune lingue straniere ed una reale competenza come segretaria. Va tuttavia detto che con diciture di questo genere alcune strutture offrono in realta' "accompagnatrici" personali e non modelle o standiste. Se si e' alla ricerca di un rapporto professionale, e' bene servirsi solo di strutture gia' sperimentate da altri colleghi.
La sezione dedicata ai caratteristi e' sviluppata quasi esclusivamente nelle agenzie che servono normalmente i canali pubblicitari, ma non in quelle orientate verso il mercato editoriale. Per caratterista o personaggio, infatti, si intende il volto di una persona che, ben lontana dall'avere le fattezze perfette della modella o del modello classico, e' invece un personaggio tipico, adatto ad interpretare un ruolo standard in un'immagine od un filmato pubblicitario: ad esempio, la tipica faccia da salumiere, la tipica figura della nonnina, il grassone, il volto irregolare, la faccia da simpatico impunito, e cosi' via.
Ultimamente, e' tuttavia sempre piu' frequente il ricorso a personaggi realmente comuni, nemmeno gestiti dalle agenzie, per interpretare i volti consueti. E' sempre piu' frequente che nelle immagini (piu' che nei filmati, per i quali occorrono effettivamente degli attori), i personaggi siano interpretati dal figlio del fotografo, dal barista dell'angolo, dall'amico dell'art director, od anche dal fotografo o dal creativo stesso.
Per certi versi, la serieta' dell'agenzia non e' strettamente legata alla sua notorieta'. Mentre e' una regola abbastanza ricorrente che le maggiori strutture siano ritenute tali anche in funzione della loro serieta' professionale, non e' invece vero che una struttura di piccole dimensioni corrisponda ad una gestione non affidabile.
E' quindi importante valutare l'agenzia per quello che effettivamente e', e non solo per quello che appare.
Per valutare l'agenzia si tenga presente che:
a) Dovrebbe conoscere i modelli ed il loro carattere;
b) Deve sapere gestire i piccoli imprevisti;
Uno dei compiti piu' importanti dell'agenzia e' proprio quello di fungere da "cuscinetto" per assorbire gli effetti dei piccoli imprevisti. Il modello o la modella devono potere contare sull'aiuto dell'agenzia se non riescono a trovare il luogo fissato per l'incontro, se bucano una gomma recandosi allo shooting, se devono prenotare un treno od un aereo, eccetera. D'altro canto, il cliente deve sapere che, se dovesse comparire un herpes sul labbro della modella prescelta, l'agenzia si impegnera' a contattare lo studio ed a proporre, celermente, delle_soluzioni alternative.
c) E' normale che non si comunichino i dati personali;
Dei rappresentati non possono e non devono essere comunicati i dati personali (recapito, telefono, od elementi con i quali risalire a questi). Si tratta di una basilare correttezza nei confronti degli stessi rappresentati ed un'ovvia conseguenza del rapporto di rappresentanza.
d) Non deve richiedere compensi anticipati;
e) Deve poter indicare tariffe chiare;
I compensi sono notevolmente variabili. Si passa dalle poche centinaia di migliaia di lire per lavori fotografici commerciali destinati a depliant a diffusione limitata (compensi a volte anche inferiori per redazionali di riviste di moda), a diversi milioni per le immagini pubblicitarie.
Orientativamente, si puo' parlare di 300.000 lire per i redazionali piu' appetiti (riviste di prestigio); questo compenso puo' salire, raddoppiando, nel caso di testate che interessino di meno le modelle. Sul fronte commerciale (depliantistica), la mezza giornata viene pagata mediamente dalle 500.000 al milione di lire; impieghi commerciali piu' significativi o uscite pubblicitarie vere e proprie fanno salire i compensi a diversi milioni. Esulano, ovviamente, da queste indicazioni, le vere top model, la cui giornata viene comunque valutata nell'ordine di diversi milioni.
Tuttavia, nel pieno rispetto dell'asssoluta liberta' del mercato, occorre che a fronte di una richiesta specifica venga indicato un costo specifico, quantificato prima di effettuare le riprese.
Riprese di nudo o lingerie fanno, solitamente, raddoppiare i compensi. Fatta eccezione per alcune strutture di dubbia serieta', o che in realta' sono organizzate per fare divertire i fotoamatori, nessuna agenzia di modelle seria organizza riprese di nudo per fotografi che non siano conosciuti, direttamente od indirettamente, e che non possano dimostrare la loro affidabilita' con una commessa di lavoro ben specifica, e che sia inoltre giudicata interessante per la modella stessa in termini di immagine professionale.
Modelle e modelli, nella maggioranza assoluta dei casi, hanno accordi di esclusiva con le agenzie. Questo significa che e' scorretto cercare di contattarli privatamente, saltando l'agenzia. Nessun professionista serio accetta o propone simili scorciatoie, che possono creare noie professionali e legali alle modelle ed ai fotografi.
Un chiarimento: alcuni fotografi pensano di potere proporre, alle agenzie, alcune ragazze che loro hanno "scoperto", per continuare a percepire delle percentuali sui compensi dei lavori eseguiti. Si tratta di una strada improponibile. Il fatto che sia stato il fotografo a scoprire la modella diviene assolutamente ininfluente nel momento in cui la ragazza stipula un accordo con l'agenzia, con la quale intratterra' un rapporto di esclusiva. Se il fotografo "scopritore" vuole percepire dei compensi, deve divenire esso stesso procacciatore d'affari, trovando concretamente dei lavori per la modella, ed organizzandone l'esecuzione. In questo caso, egli stesso funge in sostanza da piccola agenzia.
Uso di modelle anche non professioniste
Quando il fotografo specializzato in servizi per i privati desideri, per sue scelte professionali, di orientarsi verso la fotografia di moda o comunque commerciale con persone, sorge la necessita' di servirsi di modelle e modelli per la realizzazione delle foto.
Tuttavia, specialmente per i primi lavori e' difficile che siano reperibili i fondi per pagare il compenso di modelli professionisti. L'entita' di tali compensi e' molto variabile, ma il piu' delle volte superiore al guadagno dello stesso fotografo.
Spesso, dunque, ci si avvale di persone fotogeniche, ma non professioniste.
Vediamo cosa caratterizza nel dettaglio il secondo tipo di rapporto:
Prestazioni da modelli non professionisti
Se, da un lato, il sistema consente di risparmiare sui costi generali, d'altro canto risulta consigliabile solo quando al modello non sia chiesta una particolare affidabilita' nell'interpretazione della parte, o quando i volti non debbano essere "plasmati" sul desiderio del fotografo.
Fatte salve le ovvie eccezioni, infatti, la capacita' di adattare la propria figura alle esigenze del fotografo si acquisisce con un certo mestiere. Importante, in questi casi, e' l'intervento almeno di un truccatore professionista.
Una particolare attenzione va infine riposta nell'eventuale uso di immagini "colte al volo", e non realizzate in una seduta fotografica.
Di fatto, senza esplicito consenso della persona ritratta, non sarebbe possibile alcun uso pubblico delle immagini realizzate e ritraenti la persona in oggetto, anche se nulla vieta la realizzazione stessa delle immagini, purche' avvenga in ambito pubblico.
Un esempio per meglio spiegarsi: il fotografo ritrae, per strada, una coppia di giovani a braccetto, ritenendo di poterla utilizzare per un articolo sul rapporto di coppia fra i giovani. Stando alla legislazione - nulla vieta l'esecuzione materiale della fotografia, in quanto non effettuata all'interno dell'abitazione o comunque in modo da violare la privacy dei soggetti; invece, un eventuale esposizione al pubblico dell'immagine (proiezione, pubblicazione, esposizione in una mostra, ecc) darebbe il diritto alle persone ritratte, se non consenzienti alla pubblicazione, di denunciare il fotografo, chiedendo risarcimento dei danni. Per questo motivo, le agenzie d'archivio "scaricano" sempre sul fotografo la responsabilita' derivante dalla esposizione in pubblico dell'effige di una persona.
Questo vincolo non varrebbe se il soggetto ritratto fosse persona "pubblica" (un famoso calciatore, un'attrice, il Presidente del Consiglio, ecc), purche' l'immagine non possa essere considerata lesiva del buon nome e della reputazione della persona ritratta.
Riportiamo i modelli di "release" che sara' possibile fare firmare ai propri eventuali modelli non professionisti.
MODULO PER CONCESSIONE DIRITTI DI UTILIZZO DEL RITRATTO
(Modelli non professionisti, prestazione con compenso)
(Obbligatoria sul modulo la citazione della fonte: Modulo TAU Visual)
Il/la sottoscritto/a _____________________ concede l'autorizzazione alla pubblicazione delle immagini fotografiche della propria persona, effettuate da__________ in data __/__/__. Per esplicito controllo ed autorizzazione alla pubblicazione, provvede a firmare allegata distinta delle immagini in oggetto (oppure: firma allegata fotocopia delle immagini in oggetto), indicando con l'apposizione di tale firma il proprio incondizionato benestare alla pubblicazione.
(Eventuale:) Sono escluse dalla concessione di pubblicazione le seguenti Testate: ________________________ e, dall'esposizione al pubblico, i seguenti luoghi:____________ Dal canto suo, l'Autore delle immagini si impegna a non farne uso alcuno che possa risultare lesivo della dignita' o della reputazione del soggetto fotografato, fermo restando - in tal caso - il diritto di quest'ultimo ad interdire l'esposizione in pubblico della propria immagine, e pretendere dal fotografo il risarcimento dei danni morali e materiali.
Per la prestazione d'opera consistente nella posa per la realizzazione delle immagini e per il diritto di utilizzo delle fotografie - come sopra indicato - e' pattuito un compenso di lire _______________. Ricevendo tale corresponsione, il sottoscritto si impegna a non avanzare alcun altra pretesa relativamente alle succitate prestazioni e al diritto d'uso delle immagini.
Il diritto di utilizzo delle immagini si intende concesso fino al __/__/__, intendendo con tale termine la data oltre la quale il fotografo non potra' piu' cedere attivamente le immagini in oggetto. Ovviamente, non potra' essere imputato al Fotografo il sussistere della pubblicita' delle immagini diffuse (ad esempio, su riviste, volantini, ecc. che vengano ad essere ancora reperibili in circolazione allo scadere del termine fissato).
MODULO PER CONCESSIONE DIRITTI DI UTILIZZO DEL RITRATTO
(Modelli non professionisti, prestazione a titolo gratuito)
(Obbligatoria sul modulo la citazione della fonte: Modulo TAU Visual)
Il/la sottoscritto/a _____________________ concede l'autorizzazione alla pubblicazione delle immagini fotografiche della propria persona, effettuate da__________ in data __/__/__. Per esplicito controllo ed autorizzazione alla pubblicazione, firma allegata distinta delle immagini in oggetto (oppure: firma allegata fotocopia delle immagini in oggetto), indicando con l'apposizione di tale firma il proprio incondizionato benestare alla pubblicazione.
Dal canto suo, l'Autore delle immagini si impegna a non farne uso alcuno che possa risultare lesivo della dignita' o della reputazione del soggetto fotografato, fermo restando - in tal caso - il diritto di quest'ultimo ad interdire l'esposizione in pubblico della propria immagine, e pretendere dal fotografo il risarcimento dei danni morali e materiali.
Per la prestazione d'opera e il diritto di utilizzo delle immagini non viene e non verra' richiesto compenso alcuno, intendendosi tali concessioni effettuate a titolo completamente gratuito.
Se richiesto dal sottoscritto soggetto ritratto, sara' premura dell'Autore delle fotografie il fornire a ______________ copia delle immagini eseguite, o su supporto fotosensibile quando non sia prevista riproduzione tipografica, o sottoforma di stampa ad inchiostro negli altri casi. Resta comunque inteso che negativi e diapositive originali restano di proprieta' del fotografo.
Il diritto di utilizzo delle immagini si intende concesso senza limiti di tempo, a meno che non sia stata trasmessa richiesta scritta contraria a tale concessione, che fissi cosi' un termine all'utilizzo delle immagini.
Il problema della concorrenza sleale e' abbastanza spinoso, da un lato per la genericita' della legge (codice civile) sugli aspetti che regolamentano gli aspetti piu' commerciali, e dall'altro per la scarsa o nulla protezione che, di fatto, la legge sul diritto d'autore riconosce all'idea in se'. Ma procediamo con ordine.
Volendo schematizzare un poco all'osso, i casi piu' chiari nei quali ricorre la concorrenza sleale, pensando alla situazione del fotografo, sono questi:
a) Il concorrente vende i prodotti od i servizi sottocosto, cioe' a meno di quanto effettivamente vengono a costare a lui.
b) Il concorrente diffonde notizie - vere o false che siano - per screditare gli altri operatori.
c) Il concorrente copia in maniera "parassita" le iniziative commerciali o promozionali degli altri operatori.
d) Riferendosi all'ambito delle prestazioni intellettuali, il concorrente "ruba" profondamente l'idea, pur senza copiare materialmente la fotografia.
Un poco nel dettaglio, vediamo ciascuno di questi casi.
Lo scopo, evidentemente, e' quello di sviare la clientela accaparrandola con l'offerta di alcuni servizi o prodotti fatti pagare meno di quanto le normali dinamiche di mercato dovrebbero dettare. Va tuttavia notato che, mentre il vendere sottocosto e' indicabile come mossa sleale, il ridurre la propria marginalita' di guadagno e' invece rientrante nelle normali dinamiche di mercato, e come tale accettato. Ovviamente, la concessione di un omaggio promozionale non rientra nei casi di concorrenza sleale, che si configura quando l'applicazione di prezzi inferiori al dovuto diviene un metodo applicato sistematicamente, allo scopo di mettere in seria difficolta' gli altri operatori.
Usare, nella propria pubblicita' od in altro modo che lasci traccia, delle notizie atte a screditare i concorrenti, e' mossa sleale, e come tale perseguibile.
In pratica, non e' possibile diffondere indicazioni o notizie sui propri concorrenti, con l'intento di depistare i clienti, allontanandoli dai primi. Se le notizie sono diffamatorie, l'illecito e' evidente, ma si configura un caso di concorrenza sleale anche se le notizie diffuse sono vere, ma vengono usate strumentalizzandole per gettare discredito sull'operatore in questione.
Si noti che non ha importanza il fatto che l'atto sleale abbia o meno generato danni: la cosa e' in sé condannabile, e si puo' chiedere la sospensione della situazione scorretta anche prima che questa abbia generato qualche problema, per il solo fatto che sia atta a farlo.
E' il caso del fotografo o fotonegoziante che risulta "perseguitato" dai negozianti che lo imitano in ogni valida iniziativa. Si parla di concorrenza parassitaria, espressamente indicata come sleale, anche semplicemente imitando le operazioni costantemente commerciali, e non solo nel caso - previsto dall'articolo C.C. 2598, nel quale si contraffaccia il marchio od i prodotti del concorrente. In questo senso, anche la Corte di Cassazione si e' pronunciata a sfavore del comportamento che porti all'adozione piu' o meno immediata delle iniziative di altri operatori.
Molto meno semplice da circoscrivere e' purtroppo il caso in cui si vorrebbe impedire al concorrente di copiare le idee altrui.
Occorre porre un significativo distinguo in questi casi. Infatti, un conto e' "copiare" la fotografia, realizzando una rielaborazione od una trasposizione di un'immagine esistente, mentre di tutt'altro spessore e' l'utilizzare l'idea avuta dal fotografo, dandole poi corpo in un'altra immagine.
Mentre il primo caso configura effettivamente un plagio, nel secondo frangente il fotografo risulta praticamente senza difese.
A dispetto delle lunghe e movimentate diatribe fra addetti ai lavori, in giurisprudenza e' abbastanza costante il non riconoscimento della possibilita' di protezione dell'idea di un opera, presa in sé. In pratica, e' possibile proteggere l'idea se questa ha preso forma in un'opera, impedendo la realizzazione di una "copia" o di una elaborazione dell'opera stessa, mentre l'idea a sé stante, eventualmente usata come elemento compositivo di un'altra fotografia, non puo' essere protetta.
Il confine, purtroppo, non e' eccessivamente ben delineato.
Ancora una volta, un conto e' cio' che e' umanamente o moralmente giusto, ed un altro e' quello che di fatto sancisce o permette la Giustizia.
Quando le immagini fotografiche vengono danneggiate o definitivamente perdute, si solleva un problema per nulla semplice: come determinare l'ammontare del danno che il fotografo ha patito? Infatti, molto piu' semplice sarebbe il caso nel quale viene danneggiato o perso un bene materiale, il cui valore di mercato puo' essere stabilito con relativa facilita'. L'immagine fotografica, invece, il cui valore e' sempre a cavallo fra il materiale e l'immateriale, genera dei problemi effettivamente piu' sfuggenti.
Riassumiamo, in questa sede in maniera decisamente semplificata, quali possano essere i criteri piu' sensati (ed effettivamente utilizzati) per la determinazione del danno - e dunque del risarcimento - in caso di perdita o danneggiamento irreparabile.
Sul fatto che il cliente o l'agenzia siano responsabili dei danni causati non esiste dubbio, a patto che chi ha perso le immagini non possa dimostrare che il fatto e' avvenuto per motivi indipendenti dalla sua volonta' e, soprattutto, per situazioni che non sarebbero state evitabili usando l'ordinaria diligenza.
Se, quindi, e' possibile configurare un caso di colpa grave (ad esempio, evidente ed inaccettabile incuria), il cliente, l'editore o l'agenzia sono responsabili, in veste di depositari (artt. 1766 e seguenti del codice civile). Appurato cio', l'ammontare del risarcimento puo' essere determinato:
a) Rifacendosi ad espliciti accordi, che fissino delle clausole penali per le situazioni di perdita o danneggiamento delle immagini. Questo caso si verifica quando il fotografo ha previsto l'indicazione esplicita sulla bolla di accompagnamento di un valore standard dato ad ogni immagine. Ad esempio, viene indicata esplicitamente una "multa" di 500.000 lire per ogni immagine perduta. Questa clausola deve essere pero' controfirmata una seconda volta dal cliente, la cui attenzione deve essere attirata su tale penale, trattandosi senza dubbio di una clausola vessatoria
b) In via equitativa. Questa strada mira a determinare quanto costerebbe rifare ex novo le immagini in oggetto.
Ovviamente, si tratta di una soluzione percorribile solamente quando si sia perso un intero servizio, od un lavoro compiuto nel suo insieme. Per determinare quanto costerebbe rifare le immagini, e' utile avere documentazione abbastanza precisa su quanto effettivamente era costato realizzare il servizio perduto.
Le singole immagini perdute, invece, non possono essere valutate secondo questa procedura dato che lo smarrimento di sole due o tre immagini di un reportage non puo' essere indicato come l'equivalente della perdita dell'intero servizio.
c) Per valutazione del mancato guadagno. Abbastanza delicato, questo percorso mira a determinare quante volte - e per quali finalita' - avrebbe potuto essere stata venduta l'immagine persa, e per che cifre.
Cosi', una fotografia di chiara destinazione editoriale ed abbastanza ben rivendibile, potrebbe essere valutata per due o tre vendite di destinazione - appunto - editoriale (per un totale di 500 - 600.000 lire). Se l'immagine fosse particolarmente settoriale e, dunque, poco vendibile, la valutazione potrebbe essere leggermente inferiore. Alle stessa stregua, potrebbe essere valutato con maggior larghezza il valore di un'immagine destinabile a piu' impieghi commerciali (ad esempio, foto di modella su spiaggia della Polinesia).
In ogni caso, un eccellente modo per semplificare la determinazione del valore e' quella di evidenziare il prezzo medio che quel fotografo riesce a spuntare per la pubblicazione delle proprie immagini, di natura similare.
Una nota importante: in nessun caso il risarcimento del danno produce una cessione del diritto di utilizzo delle immagini. Se, cioe', il cliente rifonde il fotografo per l'aver perso delle immagini, con questo pagamento il cliente non acquisisce alcun diritto d'uso (non e' quindi possibile liquidare in questo modo una cessione completa dei diritti d'utilizzo, fingendo una perdita e liquidando la partita con un rimborso).
Esiste un precedente nella valutazione delle immagini perdute, per il quale va fatto esplicito richiamo al fatto che si trattava di un numero considerevole di immagini (oltre mille).
Il significativo precedente e' dato dalla conclusione della sentenza n. 8798 del 22.06.1989, con la quale il Tribunale di Milano, II sezione civile, condannava l'editoriale Corriere della Sera a rifondere al fotografo Veronelli lire 105.480 per ciascuna delle 1040 immagini perdute (per 109.699.000 lire), piu' il risarcimento del danno di 50.000 a immagine (52.000.000 di lire) per mancato utilizzo delle immagini in questione (cioe', in totale 155.480 lire ad immagine).
La valutazione puo' essere ovviamente superiore, se le immagini smarrite sono in numero inferiore, e in modo provabile, di particolare pregio.